Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7930 del 06/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 06/04/2011), n.7930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dell’Arcidiocesi di

Capua, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in

Roma, alla Via dell’Oceano Atlantico n. 25, presso lo studio

dell’avv. M. Grazia Leuci, rapp.to e difeso dall’avv. FIORILLO

Giuseppe, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Darti s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla Via Mercati 51, presso lo studio dell’avv.

D’ANGIOLELLA Luigi Maria e Flavio Brusciano , dal quale è rapp.to e

difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 205/2009/51 depositata il 30/10/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/3/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. FEDELI Massimo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dell’Arcidiocesi di Capua contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Casetta n. 445/12/2008 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 2001.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la Darti s.r.l..

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/3/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR avrebbe erroneamente ritenuta tempestiva la notifica dell’avviso di accertamento.

Infondata è la censura di violazione di legge. Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Tempestiva deve pertanto ritenersi la notifica dell’avviso in questione, relativa a cespiti per i quali nell’anno 2002 non era stata presentata alcuna dichiarazione, in quanto richiesta al soggetto notificante in data 27/12/2007.

Inammissibile è la censura in ordine alla motivazione non avendo la ricorrente evidenziato sia il fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – sia le ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis e art. 5, n. 5 e della L. n. 212 del 2000, art. 7. La sentenza avrebbe ingiustamente ritenuto soddisfatto l’obbligo motivazionale dell’atto impositivo.

La censura è inammissibile risultando esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerendo l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa alla tipica valutazione del giudice di merito, che, con riferimento a tale motivo di appello, ha affermato la presenza, nell’atto, di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi atti a caratterizzare la pretesa.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della DARTI s.r.l., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della DARTI s.r.l., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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