Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7929 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7929 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso 8079-2010 proposto da:
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato

in

ROMA VIA

MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato
MARCELLO FURITANO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MARCO ZANASI, CECILIA
FURITANO giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGRINTESA AGRICOLA COOPERATIVA SOCIETA’ in persona del
legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliato in ROMA VIA ANTONIO PACINOTTI 5/D, presso

Data pubblicazione: 20/04/2016

lo studio dell’avvocato CHIEFARI MARIA, rappresentato
e difeso dall’avvocato GIOVANNI BISI giusta delega a
margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 57/2009 della COMM.TRIB.REG. di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/03/2016 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZANASI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato BISI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso in subordine remissione alle
SS.UU.

BOLOGNA, depositata 1’08/06/2009;

R.G. 8079/2010
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Comune di Castelfranco Emilia notificava alla società Emiliafrutta Società agricola
cooperativa un avviso di accertamento per mancato versamento dell’ICI 2003 relativamente ad
alcuni fabbricati di sua proprietà. Proposto ricorso da parte della società, la Commissione
Tributaria Provinciale di Modena lo accoglieva sul rilievo che si trattava di fabbricati strumentali
all’attività agricola dei soci e, perciò, privi di autonoma rilevanza fiscale. Il Comune appellava
la sentenza e la Commissione Tributaria Regionale di Bologna la riformava parzialmente

A/3 e C/6 mentre altri immobili accatastati in categoria D/1, D/7 e D/8 dovevano andare esenti
dall’imposta Ici giusta la norma di cui all’articolo 23, comma 1 bis, del decreto legge 30
dicembre 2008. Osservava la CTR che il fatto che si trattasse di fabbricati strumentali
nell’attività agricola dei soci era provato dal bilancio versato in causa dalla società cooperativa,
ove si attestava il rispetto dell’articolo 2513 cod. civ. sicché da ciò si doveva dedurre che
all’interno dei fabbricati si realizzasse il materiale conferimento dei prodotti dei soci titolari dei
terreni.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Castelfranco
Emilia svolgendo quattro motivi. Resiste la società Emiliafrutta Società agricola cooperativa con
deposito di controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di
diritto ai sensi dell’articolo 360, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 9 del decreto
legge 557/1993 convertito dalla legge numero 133/1994 e successive modificazioni, all’articolo
23, comma 1 bis, del decreto-legge numero 207/2008 convertito dalla legge numero 14/2009,
all’articolo 2, comma 1, lettera a del decreto legislativo 504/1992. Sostiene il ricorrente che la
CTR non ha considerato che, qualora un fabbricato non sia classificato in catasto come rurale (
categoria A/6 per le unità abitative e categoria D/10 per gli immobili strumentali delle attività
agricole ), resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad Ici
del fabbricato in questione, salvo che il contribuente impugni la classificazione catastale
attribuita nei riguardi dell’amministrazione competente. Ha formulato il ricorrente il seguente
quesito di diritto: ” Se in tema di imposta comunale sugli immobili il fabbricato che sia iscritto
nel catasto fabbricati in una categoria diversa da quelle rurali ( A/6 o D/10 ) sia soggetto
all’imposta ai sensi del combinato disposto dell’articolo 23, comma 1 bis, decreto-legge
numero 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge numero 14 del 2009, e
dell’articolo 2, comma 1, lettera A, decreto legislativo numero 504/1992, non potendo il
giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell’Ici da parte del
contribuente accertare incidentalmente l’eventuale sussistenza dei requisiti di ruralità in
difformità dalla attribuita categoria catastale “.

4. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi
dell’articolo 360, numero 3, cod. proc. civ., relativamente all’articolo 9 del decreto legge
1

ritenendo che dovessero essere assoggettati ad Ici solamente gli immobili di cui alle categorie

557/1993 convertito dalla legge numero 133/1994 e successive modificazioni, all’articolo 23,
comma 1 bis, del decreto-legge numero 207 del 2008 convertito dalla legge numero 14/2009,
all’articolo 2, comma 1, lettera a del decreto legislativo 504/1992 ed agli artt. 2135 e 2513
cod. civ.. Sostiene il ricorrente che, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 bis del decreto-legge
557/93, ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali
necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 cod. civ.; ciò
presuppone che la cooperativa avrebbe dovuto dimostrare di essere imprenditore agricolo ai

considerino imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi quando
utilizzano per lo svolgimento dell’attività di cui all’articolo 2135 cod. civ. prevalentemente
prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed
allo sviluppo del ciclo biologico. Inoltre la cooperativa avrebbe dovuto dimostrare di aver
adibito in concreto e nell’annualità oggetto del contendere i fabbricati ad un’attività
strumentale allo svolgimento dell’attività agricola, quale la manipolazione, la trasformazione,
eccetera e che i fabbricati erano necessari allo svolgimento dell’attività agricola. Tali prove non
solo non erano state fornite ma la CTR non aveva ritenuto fossero necessarie, così incorrendo
nella denunciata violazione di legge. Inoltre dalla visura camerale della società si evinceva che
l’attività di raccolta, conservazione e lavorazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci era
situata nel Comune di San Giovanni in Persiceto mentre i fabbricati oggetto del tributo erano
siti nel Comune di Castelfranco Emilia. Ha formulato il ricorrente il seguente quesito di diritto: ”
Se in tema di imposta comunale sugli immobili per il riconoscimento della ruralità ad un
fabbricato di proprietà di una società cooperativa è necessario che sia provato in giudizio la
sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 557/93 (
secondo le modifiche introdotte dall’articolo 42 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 1
ottobre 2007 numero 159, come modificato dalla legge 29 novembre 2007, numero 222) e
segnatamente il fatto che la cooperativa sia imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 numero 228 e il fatto che il fabbricato sia
concretamente strumentale e necessario allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo
2135 cod. civ. e in particolare destinato: alla manipolazione, trasformazione, conservazione,
valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli “.
5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di
diritto, ai sensi dell’articolo 360, numero 3, cod. proc. civ., relativamente all’articolo 9 del
decreto legge 557/93 convertito dalla legge numero 133/1984, all’articolo 1, comma 2, e
all’articolo 3, comma 1, legge 27 luglio 2000 numero 212, all’articolo 11 delle disposizioni sulla
legge in generale. Sostiene il ricorrente che la CTR è incorsa in violazione di legge per aver
ritenuto che la norma di cui all’articolo 42 bis del decreto-legge 159/2007, modificativo
dell’articolo 9 del decreto-legge 557/93 fosse retroattiva poiché si trattava, invece, di norma
innovativa non applicabile all’annualità Ici in oggetto. Ha formulato il ricorrente il seguente
quesito di diritto: ” Se l’articolo 42 bis, comma 1, lettera c del decreto-legge 1 ottobre 2007
2

sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo numero 228/2001, norma che prevede si

numero 159, come modificata dalla legge 29 novembre 2007 numero 222, che ha modificato
l’articolo 9, comma 3 bis del decreto-legge 557/93, sia norma innovativa e non retroattiva e, di
conseguenza, se i requisiti da essa stabiliti per l’attribuzione del carattere di ruralità ai fini
fiscali ai fabbricati strumentali necessari allo svolgimento dell’attività agricola debbano valere
solo a far tempo dall’entrata in vigore della norma stessa “.

6. Con il quarto motivo il ricorrente, formulando idoneo quesito di fatto, deduce omessa o
insufficiente motivazione circa fatti controversi decisivi per il giudizio, in relazione all’articolo

alla ritenuta sussistenza in capo alla cooperativa della qualifica di imprenditore agricolo; b)
all’avere la cooperativa adibito in concreto e nell’annualità 2003 i fabbricati ad un’attività
strumentale allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 cod. civ.; c) all’essere i
fabbricati necessari allo svolgimento dell’attività agricola.
7. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato.
La CTR ha accertato che gli immobili della cooperativa accatastati con le categorie D/1,
D/7 e D/8 erano strumentali allo svolgimento dell’attività agricola nel senso che all’interno
degli spazi si realizzava il materiale conferimento dei prodotti dei soci titolari dei terreni.
Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, prevede che “Presupposto
dell’imposta dell’ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel
territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”. Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art.
2, comma 1, lett. a) sancisce che “Ai fini dell’ICI: a) per fabbricato si intende l’unità
immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano…”;
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis, convertito dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, prevede che “Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1,
comma 2, il Digs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel
senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel
catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n.
557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni”. Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, conv. nella L. 26 febbraio 1994, n.
133, e successive modificazioni, ossia quelle da ultimo apportate dal D.L. 1 ottobre 2007, n.
159, art. 42 bis, conv. in L. 29 novembre 2007, n. 222 prevede che “Ai fini fiscali deve
riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento
dell’attività agricola di cui all’art. 2135 cod. civ. e in particolare destinate: …: i) alla
manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei
prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative …”. Nel caso di specie si tratta di
fabbricato censito al catasto edilizio urbano alla categoria D/1 di proprietà di una cooperativa
di produttori agricoli e nel quale si svolgono attività di “elaborazione” dei prodotti agricoli dei
soci.
3

360, numero 5, cod. proc. civ. in quanto la CTR non ha adeguatamente motivato in ordine: a)

Questo collegio intende dare continuità all’orientamento espresso nel principio sancito
dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n. 18565 del 21/08/2009 secondo cui

“in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto
fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza
della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L.
n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato
disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n.

di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che
pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando
altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare
l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere
l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto
l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della
sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n.
557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario
investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare
prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili
strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la
ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di
manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei
prodotti agricoli conferiti dai soci”.
Le ragioni condivisibilente espresse dalle Sezioni Unite con la sentenza testé citata si
sostanziano nella considerazione del fatto che la norma di interpretazione autentica di cui al
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009

(Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano
fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali
ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D. L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni ) ha la funzione di
determinare in quale categoria catastale è classificabile il fabbricato per il che, se l’immobile è
classificato come rurale ( categorie A/6 per le unità abitative e D/10 per gli immobili
strumentali alle attività agricole ), esso è automaticamente esente dall’imposizione Ici. Perciò
alla classificazione catastale va ricollegata l’imponibilità. Se il fabbricato è già stato classificato
come rurale, con attribuzione della relativa categoria, perché in possesso dei requisiti indicati
dalla norma di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla
L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, è automaticamente escluso dall’area di
imponibilità ai fini ICI ed è precluso ogni accertamento mentre, qualora il fabbricato non sia
stato catastalmente classificato come rurale, il proprietario che ritenga sussistenti i requisiti
4

14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile

per il riconoscimento come tale deve impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne
la relativa variazione. L’accertamento dei predetti requisiti in difformità dalla attribuita
categoria catastale non può essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia
stato investito della domanda di rimborso dell’ICI da parte del contribuente poiché compete
all’organo che ha adottato il provvedimento di classamento la modifica di esso, eventualmente
all’esito di azione giudiziale promossa dall’interessato. Per i fabbricati non iscritti in catasto,
invece, l’accertamento della ruralità può essere direttamente e immediatamente compiuto dal
giudice che sia investito dalla pretesa del contribuente di conseguire il rimborso dell’IC pagata

caso, trattandosi di domanda fondata su una pretesa esenzione dall’imposta, spetterà al
contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati nel D.L. n. 557 del 1993, art. 9,
commi 3 e 3 bis.
Mette conto considerare, poi, che successivamente alla pronuncia della sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite n. 18565 del 21/08/2009 è stato emanato il D.L. n. 70 del 13
maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 che, all’art 7, comma 2 bis, ha
previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avevano la
facoltà, esercitabile entro il 30 settembre 2011, di presentare all’allora Agenzia del Territorio
una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categoria A/6 e
D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell’immobile, sulla base di
un’autocertificazione attestante che l’immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui all’art. 9
del D.L. n. 557/1993, convertito in L. n. 133/1994, e modificato dall’art. 42 bis del D.L. 1
ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, “in via
continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della
domanda”. Il successivo D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22
dicembre 2011, n. 214 ha quindi previsto, all’art. 13, comma 14 bis, che le domande di
variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero “gli effetti previsti in relazione
al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli
immobili ad uso abitativo”. Il decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 26 luglio
2012 ha stabilito, all’art. 1, che ” Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati
strumentali all’esercizio dell’attivita’ agricola e’ attribuito il classamento, in base alle regole
ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini
dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralita’ in capo ai
fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati
per funzioni produttive connesse alle attivita’ agricole), e’ apposta una specifica annotazione.
Per il riconoscimento del requisito di ruralita’, si applicano le disposizioni richiamate all’art. 9
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133. Art. 2 Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito
di rurali” .

Infine il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre

2013, n. 124, all’art. 2, comma 5 ter, ha stabilito che “ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
5

per il fabbricato al quale ritenga spetti il riconoscimento come fabbricato rurale; in questo

legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel
senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 2 bis,
del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti
per il requisito di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere
dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”. Le richiamate

Unite in quanto disciplinano le modalità attraverso le quali è possibile pervenire alla
classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare
dell’esenzione Ici e non sarebbe stata necessaria l’adozione di dette norme se la ruralità fosse
dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a
prescindere dalla classificazione catastale.
Nel caso che occupa i fabbricati della contribuente debbono, perciò, ritenersi assoggettati
all’imposizione Ici per l’anno 2003, posto che non risulta sia stato chiesto il riconoscimento
della ruralità a norma del D.L. n. 70 del 2912 ed, in ogni caso, l’efficacia retroattiva prevista
dalla norma stessa non si sarebbe estesa a tali periodi di imposta.
Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.
Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2,
cod. proc. civ., e il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese dell’intero
giudizio si compensano in considerazione dei discordi precedenti e della complessità delle
questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso del Comune, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorn 23 marzo 2016.

disposizioni rafforzano l’orientamento esegetico adottato dalla Corte di legittimità a Sezioni

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