Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7929 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25399-2019 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO, 15,

presso lo studio dell’avvocato ANNA PAOLA TODINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato RITA PARENTELA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE CATANZARO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 178/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata l’01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Sc. Ra. proponeva ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro avverso l’avviso, notificato in data 31/12/2010, con il quale, applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3 veniva accertato un reddito derivante da plusvalenza non dichiarata di Euro 294.040 relativa alla vendita di un terreno edificabile.

2. La CTP accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello per mancato deposito della ricevuta di spedizione eseguita per posta raccomandata; la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dall’Ufficio, annullava con rinvio la sentenza; riassunto il processo la CTR accoglieva l’appello rilevando che la normativa antielusiva posta a base dell’avviso di accertamento era stata correttamente applicata.

4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi; l’Ufficio si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR ha omesso di rilevare che l’invito alla consegna della documentazione era stato notificato in data 6.12.2010 e la comparizione per la consegna fissata per il successivo 14.12.2010 senza quindi il rispetto dei termini previsto dalla norma sopra indicata.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR valutato correttamente le operazioni negoziali come pianificazione dei rapporti patrimoniali tra familiari e della successione ereditaria.

1.3 Con il terzo motivo viene censurata la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR respinto le motivazioni della ricorrente nonostante la mancata dimostrazione della simulazione della donazione e, quindi, della natura fittizia dell’operazione

1.4 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza delle ragioni economicamente apprezzabili riscontrate nell’incasso del prezzo di vendita da parte dei donatari.

2 Il primo motivo è in primo luogo inammissibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, in quanto difetta di autosufficienza, non avendo il contribuente nè prodotto nè riportato nel ricorso il contenuto la documentazione relativa all’attività endoprocedimentale, impedendo a questo Collegio ogni verifica e valutazione delle dedotte irregolarità.

2.1 Il motivo è comunque infondato.

2.2 La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo il quale “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino”” (Cass., S.U. n. 24823/2015, n. 20036/2018).

2.3 Ed in ogni caso in materia di tributi “armonizzati” nelle ipotesi in cui risulti specificamente sancito il contraddittorio la violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa.

2.4 Nella fattispecie in esame trattandosi di tributi non armonizzati l’Ufficio non era tenuto a richiedere la documentazione, ciò nonostante il contraddittorio è stato comunque provocato e la fissazione di un termine per l’esibizione dei documenti inferiore a quindici giorni, non può, di certo, incidere sulla validità dell’accertamento fiscale (cfr. sul punto Cass. n. 1857/2014).

3 Il secondo il terzo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione.

3.1 Essi sono infondati

3.2 L’atto impositivo del reddito da plusvalenza muove dai seguenti accertamenti in fatto: il contribuente aveva ricevuto per donazione un terreno, con atto del 3.8.1999 per il valore di Euro 5.164; in data 4.11.2005; lo Sc. aveva donato il bene alla moglie attribuendogli un valore di Euro 300.000; un mese dopo, in data 5.12.2005 il terreno è stato venduto per Euro 300.000 alla società Sorget 2000 e FRA.RO Costruzioni.

3.3 Alla luce di quanto emerso dagli accertamenti l’Ufficio ha operato la ripresa fiscale applicando il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, secondo il quale “in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”.

3.4 Sul punto questa Corte ha affermato il seguente principio ” in tema di accertamento rettificativo dei redditi, la disciplina antielusiva dell’interposizione, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta; ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali” (cfr. Cass. n. 21794/2014, n. 26445/2018).

3.5 E’ stato inoltre precisato che “ai fini dell’applicazione della disciplina antielusiva dell’interposizione, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, anche il carattere reale e non simulato di una sequenza negoziale, consistente nella donazione tra genitori e figli di un bene, immediatamente dopo alienato a terzi dai donatari, che ne percepiscano effettivamente il corrispettivo, integra lo scopo elusivo di cui alla citata norma ove consenta di superare il regime fiscale di riferimento mediante l’uso improprio, ingiustificato o deviante di legittimi strumenti giuridici” (cfr. Cass. n. 5408/2017)

3.6 Nella fattispecie la CTR, facendo corretta applicazione di tali insegnamenti, ha ritenuto, avuto riguardo alla sequenza negoziale – donazione di terreni edificabili conclusa fra coniugi, seguita a breve dalla vendita dei beni a terzi – che le ragioni addotte dal ricorrente a giustificazione della complessiva operazione appaiono inidonee ad escludere la strumentalità di tale donazione allo scopo di evitare il pagamento delle imposte sulla plusvalenza maturata dal donante.

3.7 Il ricorrente attraverso la proposizione di vizi violazione di legge ed insufficiente motivazione pretende da questa Corte un inammissibile riesame degli elementi di fatto compiutamente ed insindacabilmente apprezzati dal giudice di merito.

4. In conclusione il ricorso va rigettato

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte;

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.600 per compensi oltre spese prenotate a debito.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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