Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7929 del 06/04/2011
Cassazione civile sez. VI, 06/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 06/04/2011), n.7929
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Partito della Rifondazione Comunista, in persona del legale rapp.te
pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via d’Onofrio 43, presso
lo studio dell’avv. CASSANO Umberto, dal quale è rapp.to e difeso,
giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Comune di Modugno e Equitalia Gerit s.p.a.;
– intimati –
Per la cassazione della decisione della CTR della Puglia n.
114/2009/02 dep. il 3/11/2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 9/3/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. FEDELI Massimo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Partito della Rifondazione Comunista contro il Comune di Modugno e Equitalia Gerit è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Partito della Rifondazione Comunista contro la sentenza della CTP di Bari n. 244/9/2008 che aveva respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) Smaltimento rifiuti 2005. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/3/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la nullità della sentenza in quanto priva di motivazione.
La censura è infondata. La esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa nonchè la concisione della motivazione non rendono impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. nn. 15951/2003, 13990/2003, 2711/1990, 5101/1999, 3282/1999, 1944/2001).
Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
La censura è inammissibile in quanto priva dell’indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, per la carenza di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatoci della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 1^, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007).
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011