Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7928 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 28/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.28/03/2017),  n. 7928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28133/2012 R.G. proposto da:

A.G., – c.f. (OMISSIS) – A.A.F. – c.f.

(OMISSIS) – A.L. – c.f. (OMISSIS) – A.F. – c.f.

(OMISSIS) – elettivamente domiciliati in Roma, alla via S. Tommaso

d’Aquino, n. 7, presso lo studio dell’avvocato Alberto Crasta che

congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Simonetta Pinna li

rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.P., – c.f. (OMISSIS) – S.F. – c.f. (OMISSIS) –

(quali unici eredi di S.S.), rappresentati e difesi in

virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato

Francesco Pirari ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via

Postumia, n. 3, presso lo studio dell’avvocato Barbara Morabito;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza n. 249/2012 della corte d’appello di Cagliari,

sezione distaccata di Sassari;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 20

dicembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Alberto Crasta per i ricorrenti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. RUSSO Rosario, che ha concluso per l’accoglimento dei

primi tre motivi di ricorso e per l’assorbimento degli altri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato in data 31.10/11.11.1977 C.M. citava a comparire innanzi al tribunale di S.N.S..

Esponeva che con sentenza n. 602/1972 passata in giudicato, pronunciata nel giudizio ex art. 949 c.c. da ella promosso nei confronti del convenuto, il tribunale di Nuoro aveva a costui negato qualsivoglia diritto di servitù di veduta e gli aveva fatto obbligo di eliminare o ridurre a luci le tre vedute dirette aperte sul muro laterale della propria abitazione con affaccio sul cortile di proprietà di ella attrice.

Esponeva altresì che in pendenza del giudizio definito con la pronuncia n. 602/1972 il convenuto aveva sopraelevato di un piano il proprio manufatto ed aveva sul muro laterale aperto altre tre vedute parimenti con affaccio sul suo cortile e nella parte retrostante a confine con area del pari di sua proprietà aveva aperto ulteriori vedute.

Chiedeva condannarsi il convenuto all’eliminazione ovvero alla riduzione a luci di tutte le vedute realizzate a distanza non legale.

Si costituiva S.S..

Instava per il rigetto dell’avversa domanda.

Si costituivano P. e S.F., quali eredi di S.S..

Si costituivano G., A.F., L. e A.F., quali eredi di C.M..

Assunte le prove testimoniali, espletata c.t.u., con sentenza n. 98/2010 il tribunale adito dichiarava gli A. proprietari dell’area retrostante il fabbricato di proprietà di P. e S.F. e condannava costoro alla riduzione a luci di tutte le vedute all’uopo aperte nonchè al risarcimento dei danni ed alle spese.

Interponevano appello P. e S.F..

Resistevano G., A.F., L. e A.F..

Con sentenza n. 249/2012 la corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettava le domande tutte esperite da C.M., originaria attrice, compensava fino a concorrenza di 1/2 le spese del doppio grado e poneva a carico degli appellati il residuo 1/2.

Esplicitava la corte, in ordine al motivo di gravame con cui gli appellanti avevano censurato il primo dictum nella parte in cui aveva attribuito valore di cosa giudicata all’accertamento di cui alla sentenza n. 602/1972 circa la proprietà della “stradina” su cui prospettavano le aperture realizzate ex novo al piano sopraelevato dal loro dante causa e nella parte in cui aveva escluso l’applicabilità dell’art. 879 c.c., tra l’altro, disconoscendo l’operatività della presunzione di demanialità di cui alla L. n. 2248 del 1865, all. F, art. 22, comma 3, che il riscontro del giudicato implicito di cui alla sentenza n. 602/1972 limitatamente alla proprietà del bene “stradina” in capo a C.M. non aveva valenza concludente; che invero il giudicato all’uopo formatosi in ordine alla proprietà della “stradina” in capo alla C., seppur ai soli fini della legittimazione all’actio negatoria, era destinato a fare “stato fra le parti solo ed esclusivamente a fronte del mantenimento dello status quo” (così sentenza d’appello, pag. 7), sicchè era senz’altro consentito fornire dimostrazione che il rapporto tra il fondo servente ed il fondo dominante fosse mutato.

Esplicitava dunque che in tal ultimi termini il primo giudice aveva per un verso legittimamente vagliato le prove circa la successiva – rispetto al giudicato implicito – costituzione di una servitù di uso pubblico, aveva per altro verso correttamente acclarato alla stregua delle testimonianze raccolte che la “stradina” “era stata utilizzata dal pubblico solo dal 1963 in poi con la conseguente mancata prova del possesso ultraventennale alla radicazione del presente processo nel 1977” (così sentenza d’appello, pag. 8).

Esplicitava d’altra parte che, ai fini dell’operatività della presunzione di demanialità di cui all’art. 22, comma 3, cit., occorreva verificare se successivamente al 2.11.1964, dì in cui era stato introdotto il giudizio poi definito con la sentenza n. 602/1972, la “stradina” avesse “assunto le caratteristiche fisiche proprie della strada demaniale” (così sentenza d’appello, pag. 10); che al riguardo gli esiti della c.t.u. svolta in prime cure davano ragione della sussistenza delle condizioni tutte – ubicazione all’interno dell’abitato, immediata contiguità alla via pubblica e diretta comunicazione con il suolo pubblico – postulate dall’art. 22, comma 3, cit.; che al contempo l’acquisizione delle caratteristiche della demanialità era avvenuta successivamente all’instaurazione del primo giudizio definito con la sentenza n. 602/1972, allorquando era stato chiuso il canale che divideva la “stradina” dalla (OMISSIS), sì da consentire l’accesso diretto alla medesima via, da un lato, ed alla strada provinciale (OMISSIS), dall’altro.

Esplicitava pertanto che vi era ragione chè operasse l’esonero dall’obbligo di osservanza delle distanze legali.

Esplicitava la corte, in ordine al motivo di gravame con cui gli appellanti avevano censurato il primo dictum nella parte in cui aveva dichiarato l’intervenuto acquisito per usucapione da parte degli A. della proprietà del cortile, benchè la loro dante causa, C.M., si fosse limitata a chiedere l’accertamento negativo dell’esistenza delle servitù di veduta, che effettivamente nelle conclusioni da parte attrice rassegnate in prime cure non era dato rinvenire “alcuna domanda inerente l’accertamento della proprietà per intervenuta usucapione” (così sentenza d’appello, pag. 13), sicchè il capo b) del dispositivo della sentenza di primo grado era inficiato da ultrapetizione.

Esplicitava la corte, in ordine al motivo di gravame con cui gli appellanti avevano censurato il primo dictum nella parte in cui aveva dichiarato l’intervenuto acquisito per usucapione da parte degli A. della proprietà del cortile ed aveva imposto agli eredi S. la riduzioni a luci delle vedute, che nessuno dei testi aveva affermato “alcunchè in ordine al possesso del cortile” (così sentenza d’appello, pag. 15) e tutti erano “stati interrogati solo sul possesso della stradina” (così sentenza d’appello, pag. 15); che in pari tempo non poteva considerarsi confessoria la dichiarazione resa da S.S. in data 25.1.1965 in sede di ispezione dei luoghi nell’ambito del giudizio definito con la sentenza n. 602/1972; che infatti non si trattava “di una dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale nè di una dichiarazione sottoscritta dal S.” (così sentenza d’appello, pag. 15) e d’altro canto non aveva valenza alcuna la semplice indicazione di un confine che S.S. aveva operato.

Esplicitava infine, siccome il c.t.u. aveva posto in risalto, che nessun atto di acquisto avente ad oggetto l’area cortilizia risultava trascritto a favore di C.M. ovvero del suo dante causa, C.A..

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso G., A.F., L. e A.F.; ne hanno chiesto sulla scorta di sette motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

P. e S.F. hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità e con condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni da lite temeraria.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. nonchè dell’art. 2909 c.c., segnatamente per violazione del giudicato interno di cui alla sentenza del tribunale di Nuoro n. 98/2010 e del giudicato esterno di cui alla sentenza del medesimo tribunale n. 602/1972.

Deducono che con la sentenza n. 602/1972 il tribunale di Nuoro aveva affermato che C.M. aveva dimostrato mercè scrittura privata in data (OMISSIS) di essere proprietaria del terreno su cui prospettavano le aperture di cui aveva domandato la eliminazione ed – il tribunale – aveva al contempo dato atto che S.S. non aveva contestato la validità del titolo della C..

Deducono che di siffatti accertamenti, da cui era scaturito il disconoscimento del diritto del S. di esercitare vedute sul fondo dell’attrice, la corte di merito diversamente dal giudice di prime cure non ha tenuto conto; e ciò tanto più che al riguardo si era formato il giudicato interno, allorchè gli appellanti avevano riconosciuto che l’autorità del giudicato si era prodotta soltanto in ordine all’inesistenza della servitù di veduta sul fondo assertivamente di proprietà di C.M..

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, all. F, art. 22, comma 3.

Premettono che ai fini della presunzione di demanialità l’art. 22, comma 3, cit. richiede altresì la “mancanza di convenzioni, di diritti acquisiti e/o, comunque, di elementi validi a sostegno (…) della (…) natura privata” (così ricorso, pag. 12).

Indi deducono che la corte distrettuale ha ritenuto “applicabile la presunzione di demanialità anche in presenza dei soli requisiti richiesti in positivo dalla norma” (così ricorso, pag. 12).

Deducono inoltre che il riscontro della legittimazione di C.M. all’actio negatoria servitutis, di cui alla sentenza passata in giudicato n. 602/1972 del tribunale di Nuoro, comporta, “quale corollario inscindibile, la natura privatistica del fondo stesso” (così ricorso, pag. 12).

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 22, comma 3, all. F e degli artt. 112 e 115 c.p.c..

Deducono che la natura privata del fondo “a latere” dell’originaria attrice “non solo è sempre stata pacifica fra le parti ma, addirittura, espressamente riconosciuta dalle stesse” (così ricorso, pag. 14); che depongono in tal senso la comparsa di risposta in data 10.12.1977 di S.S. e l’atto d’appello di P. e S.F..

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione agli artt. 329 e 342 c.p.c.; violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Deducono che nessuna delle parti del giudizio ha mai dedotto od eccepito che successivamente alla instaurazione del giudizio definito con la sentenza n. 602/1972 ovvero successivamente alla stessa sentenza la “stradina” abbia subito modifiche giuridicamente rilevanti; che segnatamente nell’atto di appello in data 24.2.2011 P. e S.F. si erano limitati ad impugnare il primo dictum, nella parte in cui aveva attribuito ad essi ricorrenti “il non richiesto diritto di proprietà: essendo detto accertamento meramente incidentale (…) alla mera actio negatoria servitutis (…) intentata” (così ricorso, pag. 17).

Deducono pertanto che la corte territoriale è incorsa nel vizio di extrapetizione, allorchè ha introdotto “per la prima volta in giudizio la questione mai dedotta, costituente eccezione in senso proprio non rilevabile d’ufficio, del mutamento dei luoghi oggetto di causa “dopo l’instaurazione” del primo giudizio” (così ricorso, pag. 19).

Deducono in particolare che i S. non avevano invocato l’applicazione della L. n. 2248 del 1865, all. F., art. 22, comma 3, in dipendenza della modifica dei luoghi intervenuta successivamente all’instaurazione del giudizio definito con la sentenza n. 602/1972.

Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione agli artt. 184 e 345 c.p.c., nel testo antecedente alla “riforma” di cui alla L. n. 353 del 1990.

Premettono che la corte d’appello, “pur non avendolo dichiarato espressamente, (…) fa risalire la chiusura del canale che divideva il terreno “a latere” della C. dalla (OMISSIS) (…) già al 1968″ (così ricorso, pag. 21).

Indi deducono che in tal guisa la corte di merito ha totalmente travisato il regime delle deduzioni ed eccezioni operante in relazione al processo definito con la sentenza passata in giudicato n. 602/1972 del tribunale di Nuoro e di cui agli artt. 184 e 345 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.

Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 324, 329 e 342 c.p.c. nonchè dell’art. 2909 c.c..

Premettono che la sentenza n. 98/2010 pronunciata in prime cure dal tribunale di Nuoro aveva riconosciuto valenza confessoria alle dichiarazioni rese all’udienza del 25.1.1965 da S.S. ai fini del riscontro dell’appartenenza ad C.A. e quindi alla figlia C.M. dell’area cortilizia retrostante il loro fabbricato.

Indi deducono che in parte qua il primo dictum “non è mai stato oggetto di specifica impugnazione ai sensi dell’art. 342 c.p.c., talchè lo stesso ha ormai acquisito autorità di cosa giudicata fin dalla data di scadenza del relativo termine per l’appello” (così ricorso, pag. 24), atteso che P. e S.F. si sono limitati ad impugnare unicamente il capo b) della sentenza di primo grado.

Deducono che pertanto che la corte territoriale ha violato il giudicato interno di cui al capo c) della sentenza n. 98/2010.

Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2730, 2735 e 1424 c.c..

Deducono che la dichiarazione resa da S.S. all’udienza del 25.1.1965, davanti al pretore di Siniscola, in occasione del relativo accesso ai luoghi di causa, contrariamente all’assunto della corte di Sassari, è da considerarsi a tutti gli effetti confessoria, giacchè “risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti dall’art. 2730” (così ricorso, pag. 27).

Deducono che in ogni caso la dichiarazione in parola vale quale confessione stragiudiziale.

Il primo ed il quinto motivo di ricorso sono strettamente connessi.

Se ne giustifica perciò la disamina contestuale.

I medesimi motivi comunque sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.

Si evidenzia che con la sentenza n. 602/1972 il tribunale di Nuoro ebbe a dar atto, per un verso, che C.M. aveva dimostrato mercè allegazione della scrittura del (OMISSIS) di essere proprietaria del terreno sul quale prospettavano le vedute dirette aperte da S.S., per altro verso, che costui non aveva contestato la validità del titolo della C., attrice – all’epoca – in negatoria servitutis (al riguardo cfr. ricorso, pagg. 8 – 9, ove sono riprodotti testualmente i passaggi della motivazione del sentenza n. 602/1972; ovviamente, ai fini dell’identificazione dei limiti oggettivi del giudicato, la motivazione ed il dispositivo della sentenza si integrano a vicenda: cfr. Cass. 7.12.1973, n. 3320).

Su tale premessa si rappresenta che questa Corte indiscutibilmente spiega che l’azione negatoria è data al proprietario per far dichiarare l’inesistenza di diritti da altri pretesi sulla propria res, sicchè l’accertamento della proprietà è fatto soltanto in funzione della finalità perseguita dall’attore (cfr. Cass. 14.5.1962, n. 1020).

E nondimeno, nel caso de quo, l’accertamento che il tribunale di Nuoro ebbe ad operare con riferimento alla proprietà del bene “stradina”, assume certamente, a motivo quanto meno della non contestazione da parte – allora – di S.S. del titolo da C.M. addotto, una peculiare pregnanza, sì che si connota in guisa di giudicato implicito sulla proprietà della “stradina” in capo all’allora – attrice ex art. 949 c.c. alla stregua, appunto, del nesso di indissolubile dipendenza intercorrente tra il successivo disconoscimento del diritto del S. di aprire vedute prospicienti sulla “stradina” ed il preventivo riconoscimento della proprietà in testa alla C. della “stradina” stessa.

E però il riferito postulato, che in verità riflette gli assunti della corte di merito (“si ritiene che l’affermazione della proprietà del fondo in capo alla C.M. seppure relativa alla sola legittimazione attiva della medesima, costituisca (…) giudicato implicito”: così sentenza d’appello, pag. 7), non vale a giustificare le ulteriori conclusioni cui la corte distrettuale è pervenuta.

Più esattamente è fuor di dubbio che il giudicato, in relazione al bene della vita che con esso viene attribuito o negato, regola il dedotto ed il deducibile con esclusivo riguardo alla situazione che esisteva e che fu tenuta presente dal giudice al momento della decisione, sicchè non preclude la rilevabilità di fatti giuridici che sopravvengano alla sua formazione (cfr. Cass. 29.10.1977, n. 4670; Cass. 26.5.1986, n. 3525).

E tuttavia non può non darsi che è la stessa corte distrettuale che afferma testualmente che “si deve pertanto conclusivamente ritenere che la strada, dopo l’instaurarsi del primo giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Nuoro del 8.6.1972, sia divenuta demaniale a seguito dell’acquisizione delle caratteristiche proprie delle strade demaniali (…)” (così sentenza d’appello, pag. 13).

Su tale scorta vanno conseguentemente senz’altro recepiti e condivisi i rilievi dei ricorrenti, specificamente veicolati dal quinto mezzo di impugnazione, a tenor dei quali, nel segno degli artt. 184 e 345 c.p.c., nella formulazione vigente all’epoca della pendenza del giudizio definito dal tribunale di Nuoro con la pronuncia n. 602/1972, S.S. era abilitato a “dedurre e/o eccepire, già allora, l’acquisizione del carattere di demanialità del fondo in parola” (così ricorso, pag. 23), talchè la corte territoriale “avrebbe dovuto ritenere le questione in parola interamente assorbita dal giudicato implicito di cui alla sentenza n. 602/1972 (…) e, dunque, non più opponibile all’attrice (e ai suoi eredi o aventi causa) la eliminazione del canale di scolo” (così ricorso, pag. 23) nel giudizio introdotto con l’atto di citazione dei 31.10/11.11.1977 e nel quale si innesta il ricorso per cassazione de quo agitur.

Il buon esito, nei termini surriferiti, del primo e del quinto mezzo di impugnazione assorbe e rende vana la disamina del profilo, propriamente veicolato dal primo motivo, della pretesa violazione del giudicato interno conseguente alla pronuncia n. 98/2010, di prime cure, del tribunale di Nuoro.

Il buon esito del primo e del quinto motivo assorbe e rende vana in pari tempo la disamina del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso: il giudicato implicito sulla proprietà in capo agli eredi C. della “stradina” rende sterile ogni disputa in ordine all’asserito indebito ed ingiustificato riscontro della presunzione di demanialità L. n. 2248 del 1865, all. F, ex art. 22, comma 3.

Destituito di fondamento è il sesto motivo di ricorso.

Si rappresenta previamente che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al Giudice di legittimità qualora sia denunciato un error in procedendo – è il caso del motivo in esame – presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dagli oneri correlati alla regola dell’ “autosufficienza” (cfr. Cass. 20.9.2006, n. 20405), quale positivamente sancita all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), (cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113, secondo cui il ricorso per cassazione – in forza del principio di cosiddetta “autosufficienza” – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza dí merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito).

In tal guisa, in ossequio appunto al canone di cosiddetta “autosufficienza”, i ricorrenti, onde consentire a questa Corte il compiuto vaglio del loro assunto (“gli appellanti (…) si sono limitati ad impugnare il solo capo b) di detta sentenza”: così ricorso, pag. 24), ben avrebbero dovuto riprodurre più o meno integralmente il testo dell’atto di appello che Pina e Francesco S. ebbero ad esperire avverso il primo dictum.

Si rappresenta in ogni caso che la corte d’appello ha congruamente ed esaustivamente motivato.

All’uopo ha specificato, per un verso, che giammai C.M. aveva, con riferimento all’area cortilizia retrostante, formulato “domanda inerente l’accertamento della proprietà per intervenuta usucapione” (così sentenza d’appello, pag. 14), indi il vizio di ultrapetizione del primo dictum; per altro verso, che gli esiti delle prove testimoniali per nulla deponevano nel senso dell’intervenuto acquisto a titolo originario dell’area cortilizia retrostante da parte dell’originaria attrice.

Destituito di fondamento è parimenti il settimo motivo di ricorso.

Questa Corte spiega che è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta di congrua e logica motivazione, l’interpretazione del giudice di merito volta a stabilire se la dichiarazione giudiziale o stragiudiziale resa da una delle parti costituisca confessione e, in particolare, se contenga il riconoscimento di un fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all’altra parte (cfr. Cass. 4.4.1980, n. 1428; Cass. 6.6.1977, n. 2329, secondo cui l’interpretazione del giudice di merito in ordine alle dichiarazioni rese da una delle parti, al fine di stabilire se esse costituiscono o meno confessione a norma dell’art. 2730 c.c. e segg., non è soggetta a sindacato di legittimità, purchè la relativa motivazione sia immune da vizi logici e giuridici).

In tale ottica si rimarca che l’iter motivazionale che, in parte qua agitur, sorregge il dictum della corte distrettuale – e quale in precedenza puntualmente esplicitato – risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo sul piano logico – formale.

In accoglimento del primo e del quinto motivo di ricorso la sentenza n. 249/2012 della corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, va cassata.

Si dispone rinvio alla corte d’appello di Cagliari.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il quinto motivo di ricorso, in tal guisa assorbita la disamina del secondo, del terzo e del quarto motivo; rigetta il sesto ed il settimo motivo; cassa la sentenza n. 249/2012 della corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari; rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Cagliari anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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