Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7928 del 20/04/2020
Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 20/04/2020), n.7928
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 7421 del ruolo generale dell’anno 2017
proposto da:
1) C.G., 2) + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi, giusta
procura in calce al ricorso, dall’avvocato Carmine Ciofani (C.F.:
CFNCMN55M30A515A);
– ricorrenti –
nei confronti di
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: (OMISSIS));
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila
n. 909/2016, pubblicata in data 12 settembre 2016;
udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 31
ottobre 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.
Fatto
FATTI DI CAUSA
I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti, deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria, hanno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.
Le loro domande sono state rigettate dal Tribunale di L’Aquila, che ha ritenuto prescritti i diritti azionati.
La Corte di Appello di L’Aquila, ha confermato la decisione di primo grado.
Avverso tale decisione ricorrono i medici indicati in epigrafe quali ricorrenti, sulla base di due motivi.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto attività difensiva nella presente sede.
Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Essendo intervenuta, prima della pubblicazione della decisione, l’Ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro n. 821 del 16/01/2020, con la quale è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite una questione rilevante ai fini della presente controversia, la Corte, a seguito di riconvocazione, ha preso atto della necessità di rinviare la trattazione in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, e, in sede di riconvocazione, il 6 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020