Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7928 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7928 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso 12337-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrentecontro

2016
1014

MARTINUCCI

NICOLA,

SCOGNAMIGLIO

MARCELLINA,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 2,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PLACIDI,
rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO DE FEIS
giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 20/04/2016

- controricorrenti nonchè contro

ITALIANO FULVIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 50/2010 della COMM.TRIB.REG. di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/03/2016 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per i controricorrenti l’Avvocato BALDASSARRI
per delega dell’Avvocato DE FEIS che si riporta agli
atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

ROMA, depositata il 18/03/2010;

R.G. 12337/2011
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La Commissione Tributaria regionale di Roma, con sentenza depositata il 18.3.2010, ha
riformato la decisione della CTP di Roma con cui era stato rigettato il ricorso proposto da
Martinucci Nicola, Scognamiglio Marcellina e Italiano Fulvio avverso l’avviso di liquidazione per
il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, sul presupposto che
l’immobile, registrato con i benefici per l’acquisto della prima casa, aveva caratteristiche “di

giudici d’appello hanno ritenuto che dai dati metrici dei singoli vani principali ed accessori
ricavabili dal DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati) acquisito dall’Agenzia del Territorio
risultava la superficie utile di mq. 235,41.
2. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con un motivo. I
contribuenti Martinucci Nicola e Scognamiglio Marcellina resistono con controricorso.
3. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce illogicità della motivazione, ex art.
360 c.p.c., comma 1, n. 5 cod. proc. civ. in quanto la CTR, postulando l’inattendibilità della
documentazione prodotta in giudizio, ha assunto che la superficie dell’immobile fosse inferiore
a mq. 240 mentre proprio a pagina 4 del DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati) si leggeva che
la superficie utile dei vani principali e degli accessori diretti era di mq. 252.
4. Osserva la Corte che il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi.
Invero la ricorrente censura la decisione assumendo che la CTR ha affermato in maniera
illogica che dal DOCFA si evinceva che la superficie dell’immobile era inferiore a mq. 240
quando, invece, nel documento medesimo ( pagina 4 ) si leggeva che tale superficie era di mq.
252. La ricorrente non ha censurato la ratio decidendi in quanto la CTR ha affermato che la
somma dei dati metrici dei singoli vani risultanti dal DOCFA era di mq. 235,41 mentre i dati
riassuntivi riportati alla pagina 4 del documento medesimo erano errati poiché non
corrispondevano alla somma di quelli relativi a ciascun vano. La ricorrente non ha, dunque,
censurato l’affermazione decisiva contenuta nella sentenza secondo la quale dal DOCFA si
evinceva che i dati metrici riportati con riguardo a ciascun vano erano diversi da quelli, errati,
riportati nel prospetto riassuntivo alla pagina 4.
Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese
processuali che liquida in euro 2000,00, oltre agli accessori di legge.
Cossi deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016.

lusso”, ex D.M. 2 luglio 1969, art. 6, in quanto la superficie utile era superiore a mq. 240. I

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