Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7928 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25014-2019 proposto da:

GIGLIO IMMOBILIARE SRL, in persona del Presidente di Amministratore

pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dagli Avvocati SILVIO DE MURTAS, STEFANO CAMEDDA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

della SARDEGNA, depositata il 11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Giglio Immobiliare srl proponeva ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari avverso l’avviso notificato in data 30.12.2009 con il quale l’Ufficio recuperava le imposte Ires, Iva e Irap relative all’anno di imposta 2004 a seguito di un accertamento di maggior redditi rispetto a quelli dichiarati in applicazione della disciplina dello studio di settore.

2. La CTP rigettava il ricorso, sull’impugnazione proposta dalla contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna rigettava l’appello osservando, per quanto di interesse in questa sede, che l’accertamento era fondato sull’incongruità tra il reddito dichiarato e quello risultante dallo studio di settore e che il contribuente, al di là di una generica contestazione del metodo di accertamento e dell’affermazione della regolarità della tenuta della contabilità, non aveva fornito elementi specifici idonei a superare la presunzione di inattendibilità del reddito dichiarato sancita dal D.L. n. 321 del 1993, art. 62 sexties.

3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente affidandosi ad un unico motivo; l’Ufficio si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, in relazione all’art. 360 c.p.p., comma 1, nn. 3 e 5, si sostiene che la CTR abbia errato nell’omettere di valutare l’adeguatezza dell’atto impositivo alla luce delle contestazioni mosse dalla società nella fase del contraddittorio endoprocedimentale idonee a superare la presunzione semplice dello studio di settore.

2. Il motivo è infondato

2.1 La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che “In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo (v, per tutte, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8378 del 31/03/2017, Sez. 5, Sentenza n. 3583 del 24/02/2016, nr 34519 del 27/12/2009)

2.2 Nella parte motiva dell’avviso di accertamento si dà atto che l’Ufficio non solo ha provocato il contraddittorio ma ha esaminato le memorie difensive presentate dal rappresentante del contribuente.

2.3 Va, inoltre, esclusa la dedotta violazione di legge in quanto la CTR ha correttamente applicato la normativa sull’accertamento presuntivo, basata sul combinato disposto del D.L. n. 331 del 1993, art. 61 sexies e della L. n. 146 del 1998, art. 10, che consente all’Amministrazione Finanziaria di porre a fondamento dell’accertamento le gravi incongruenze tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto dovrebbe essere dichiarato tenendo conto delle condizioni e delle caratteristiche dell’attività svolta.

2.4 La CTR con accertamento in punto di fatto insindacabile in questa sede ha affermato che, all’esito di un regolare contraddittorio, il contribuente, limitandosi a muovere all’Ufficio la censura di non aver tenuto conto della mancata verifica della regolarità delle scritture ed ad aver addotto generiche argomentazioni sulla crisi del mercato, non ha fornito elementi e circostanze specifiche ed idonee a giustificare il disallineamento tra il reddito dichiarato rispetto ai parametri dello studio di settore.

3 D ricorso va quindi rigettato.

4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo al valore del tributo recuperato.

PQM

La Corte:

– Rigetta il ricorso

– Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.100 per compensi oltre spese prenotate a debito.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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