Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7927 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. II, 31/03/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 31/03/2010), n.7927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16894/2006 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato VALLE Raniero, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato CECCARANI BRUNO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21369/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 16/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratole Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice di pace di Roma con sentenza del 30 novembre 2005 rigettava l’opposizione proposta da V.F. avverso il comune di Roma, rimasto contumace, per l’annullamento del verbale di accertamento n. (OMISSIS), relativo a violazione dell’art. 180 C.d.S.. Rilevava che l’opponente non aveva dato prova di essersi presentato al Comando dei Vigili per esibire i documenti che gli era stato intimato di presentare e che di ciò il verbale faceva comunque fede fino a querela di falso.

V.F. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 30 maggio 2006, al quale il comune ha resistito con controricorso.

Avviata a trattazione con rito camerale, la causa è stata chiamata all’adunanza dell’11 marzo 2009 e, in sede di riconvocazione il 28 aprile 2009, rimessa a pubblica udienza, in conformità alla richiesta del procuratore generale, non sussistendo evidenza decisoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente in relazione alla mancata formulazione del ricorso nel rispetto dell’art. 366 bis c.p.c.. Detta norma non si applica al ricorso in esame, perchè l’impugnazione non riguarda una sentenza resa a partire dal 2 marzo 2006, come disposto dal D.Lgs. 40 del 2006, ma una sentenza pronunciata nel 2005.

Con il primo motivo, che espone violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., comma 3, artt. 115, 117, 230 e 102 att. c.p.c., nonchè 23 1. 689/81, il ricorrente lamenta che il giudice di pace non abbia disposto la citazione quali testimoni dei verbalizzanti e non abbia ammesso l’interrogatorio formale dell’ente convenuto;

riferisce che il giudicante ha disposto incongruamente l’interrogatorio formale del verbalizzante, senza che alcuno si presentasse.

Con il secondo motivo (violazione artt. 115, 116, 184 e 118 att. c.p.c. – difetto di motivazione) si duole della mancata ammissione di prova testimoniale sulla circostanza di essersi recato presso il Comando dei vigili per esibire patente e libretto di circolazione.

La terza censura denuncia violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., art. 116 c.p.c. e L. n. 689 del 1981, art. 23; assume che l’amministrazione non ha adempiuto all’onere probatorio su di essa gravante e che erroneamente il giudice di pace ha posto tale onere a carico dell’opponente. A tal fine sostiene che il provvedimento impugnato non ha valore di atto pubblico fidefaciente relativamente ai fatti negativi, sicchè la mancata presentazione del trasgressore presso gli uffici municipali non sarebbe stata provata.

Logicamente prioritario è l’esame di quest’ultimo motivo. Il riconoscimento della forza probatoria privilegiata del verbale di accertamento, imponendo la sua contestazione solo con la querela di falso, rende infatti superfluo l’esame degli altri, contenenti doglianze in ordine all’istruttoria svolta nell’ordinario giudizio di opposizione.

La censura non merita accoglimento. L’art. 2700 c.c., attribuisce particolare efficacia ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Tale efficacia, come si legge nella recente SU 17355/09, che ha fortemente limitato la possibilità di contestare i verbali di accertamento con l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 23, concerne tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell’atto, “fermo l’obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive e oggettive dell’accertamento”.

Ora, il fatto in esame, pur avendo contenuto negativo – mancata presentazione presso un comando vigili per esibire documentazione – è riscontrato da fatti positivi che il provvedimento impugnato almeno implicitamente attesta, cioè la esistenza di un ufficio amministrativo, normalmente aperto al pubblico, presso il quale era possibile per l’automobilista presentarsi per far constare la regolarità della documentazione, ottenendo ricevuta dell’adempimento assolto. Accertando che era trascorso il termine di cui all’intimazione senza che l’intimato si fosse presentato, l’amministrazione ha positivamente attestato quindi una serie continua di circostanze corrispondenti alla mancata presentazione. Il motivo, violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non riferisce il testo del verbale impugnato, come sarebbe stato onere del ricorrente al fine di far constare una diversa natura dell’atto, o la mancanza di una adeguata “esposizione delle circostanze dell’accertamento”, o l’inidoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale” (così SU 17355/09); è pertanto preclusa a questa Corte ogni possibilità di negare la natura di atto avente valore fino a querela di falso che è propria del verbale di accertamento di violazione amministrative, con l’avvertenza peraltro che, secondo il più rigoroso insegnamento, una volta divenuta incontestabile tale natura del provvedimento, le carenze contenutistiche di esso sono comunque da far valere con il giudizio di querela di falso.

Segue da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna di parte soccombente alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore di controparte delle spese di lite liquidate in Euro 600,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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