Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7927 del 20/04/2020
Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 20/04/2020), n.7927
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sui ricorsi riuniti iscritti al numero 9754 e al numero 15605 del
ruolo generale dell’anno 2016 proposti da:
I.L., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta
procura in calce al ricorso, dall’avvocato Daniela Miracolo (C.F.:
MRCDNL66A47A782T);
1) B.A., 2) + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi,
giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Antonio Aquilino
(C.F.: QLNNTN66T14H501M);
1) A.A., 2) + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi, giusta
procure in calce al ricorso, dall’avvocato Marco Tortorella (C.F.:
non dichiarato);
C.F., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difeso, giusta
procure in calce al ricorso, dall’avvocato Roberto Di Loreto (C.F.:
DLRRRT65R04C632C);
1) BA.Gi., + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi, giusta
procure in calce al ricorso, dall’avvocato Marco Tortorella (C.F.:
non dichiarato);
– ricorrenti –
nei confronti di:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: (OMISSIS)); MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del
Ministro pro tempore (C.F.: (OMISSIS)); MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore (C.F.:
(OMISSIS)); MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro
tempore (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.
3274/2015, pubblicata in data 28 maggio 2015;
udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 31
ottobre 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.
Fatto
FATTI DI CAUSA
I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti, deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria, hanno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.
Le loro domande sono state rigettate dal Tribunale di Roma, che ha ritenuto prescritti i diritti fatti valere in giudizio.
La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, esclusa la prescrizione, ha accolto solo le domande di alcuni degli attori e ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare, in favore di ciascuno di essi, l’importo di Euro 6.713,94 per ogni anno di frequenza del corso, oltre interessi legali dalla data della domanda (rigettando invece le domande degli altri).
Avverso tale decisione ricorrono, con cinque successivi distinti ricorsi, i medici indicati in epigrafe quali ricorrenti, e segnatamente: 1) I.L., sulla base di tre motivi; 2) B.A. ed altri 12, sulla base di sei motivi; 3) A.A. ed altri 110, sulla base di cinque motivi; 4) C.F., sulla base di un unico motivo; 5) Ba.Gi. ed altri 10, sulla base di cinque motivi.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno depositato mero atto di costituzione, finalizzato alla partecipazione alla eventuale discussione orale, in relazione ai ricorsi di I.L., di C.F. nonchè di Ba.Gi. ed altri, mentre hanno resistito con controricorso agli altri due ricorsi (quelli proposti da B.A. ed altri e da A.A. ed altri).
E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., i ricorrenti Adele A. ed altri.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vanno in primo luogo riuniti tutti i ricorsi indicati in epigrafe, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
Per quanto riguarda il merito, essendo intervenuta, prima della pubblicazione della decisione, l’Ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro n. 821 del 16/01/2020, con la quale è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite una questione rilevante ai fini della presente controversia, la Corte, a seguito di riconvocazione, ha preso atto della necessità di rinviare la trattazione in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione dei ricorsi a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, e, in sede di riconvocazione, il 6 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020