Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7927 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7927 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso 11984-2011 proposto da:
DAWSON BRIAN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
OLIVETI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LARA MORGANTINI giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende;

Data pubblicazione: 20/04/2016

- controricorrente

avverso la sentenza n. 116/2010 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 29/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/03/2016 dal Consigliere

– Dott. LIANA

MARIA TERESA ZOSO;

riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine il rigetto del
ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato MORGANTINI che si

R.G. 11984/2011
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La Commissione Tributaria regionale di Firenze, con sentenza depositata il 29.10.2010,
in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, riformava la decisione della
CTP di Siena con cui era stato accolto il ricorso proposto da Dawson Brian avverso l’avviso di
liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, emesso
sul presupposto che l’immobile da lui acquistato con atto del 18.1.2003, registrato con i
benefici per l’acquisto della prima casa, aveva caratteristiche “di lusso”, ex D.M. 2 luglio 1969,

stesso. I giudici d’appello hanno ritenuto che doveva essere compreso nel calcolo della
superficie un locale al piano terreno con altezza pari a metri 2,85 e dotato di finestre che era
stato erroneamente indicato in catasto come cantina.
2. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza formulando due motivi e
depositando memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce omessa pronuncia dei giudici di appello, in
relazione all’art. 112 cod. proc. civ. ed ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., sulla eccezione
di inammissibilità proposta dall’appellato relative al divieto di proporre in grado di appello
nuove domande e nuove prove e violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,
in relazione all’art. 24,comma 2, D.Lvo 546/92. Sostiene li ricorrente che l’Ufficio, sulla scorta
della planimetria catastale, aveva rilevato la superficie utile dell’abitazione in mq. 248,87 e, a
seguito di sopralluogo effettuato in ottemperanza ad ordinanza emessa dalla CTP, aveva
constatato che, conformemente a quanto sostenuto dal contribuente, la superficie utile era di
mq. 235,72. Peraltro l’Ufficio aveva rilevato, nel corso di tale sopralluogo, che esisteva un vano
di mq. 19,50 che era stato erroneamente indicato come cantina nella planimetria catastale
mentre si trattava di un locale abitabile. La CTR avrebbe omesso di esaminare l’eccezione
svolta dall’appellato relativa al fatto che l’avviso di accertamento aveva avuto ad oggetto la
superficie dell’appartamento nella quale non era compresa la cantina di mq. 19,50 e che non
era ammesso far valere in giudizio, peraltro introducendo in appello una domanda nuova, un
fatto costitutivo della pretesa tributaria.
4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 n. 3
cod. proc. civ., in relazione all’art. 1, parte 1, nota 2 bis, n. 1, lett. A) della Tariffa allegata al
D.P.R. n. 131 del 1986 e al D.M. 2 agosto 1969, articolo 6, per l’intervenuto computo nella
superficie utile del locale cantina.
5. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato sotto il solo profilo della
violazione di legge, dovendosi intendere che la CTR, nel decidere il merito della controversia,
abbia implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità proposta dall’appellato. Ora, il
processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità
del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del
provvedimento stesso e tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente
1

in quanto aveva una superficie superiore al limite di mq 240 previsto dall’art. 6 del D.M.

-

,

avanzata con l’atto impugnato. Ne consegue che non è consentito al giudice tributario, pur se
libero di qualificare giuridicamente i fatti allegati a sostegno della pretesa fiscale, di estendere
la propria indagine, in ordine alla fondatezza della pretesa stessa, all’esame di circostanze
nuove ed estranee a quelle originariamente invocate dall’ufficio, così pervenendo
all’accertamento di un fatto costitutivo della pretesa tributaria che non era già stato assunto a
suo fondamento fin dall’avviso di accertamento ( cfr. Cass. n. 27065 del 13/11/2008; Cass.
n. 4125 del 22/03/2002 ). Nel caso che occupa la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile
l’appello in quanto l’Agenzia delle entrate aveva, soltanto con i motivi di appello, introdotto

come cantina, laddove l’avviso di accertamento era basato solamente sulla superficie
dell’immobile indicato in catasto come abitazione.
6. Il secondo motivo rimane assorbito.
Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2,
cod. proc. civ., e il ricorso originario del contribuente va accolto. Le spese dell’intero giudizio si
compensano in considerazione dei discordi precedenti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie il
ricorso originario del contribuente. Cornpensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016
Il Consigliere estensore

q

I! Presidente

l’argomento relativo al conteggio, nel calcolo della superfice utile, del locale indicato in catasto

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