Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7927 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24805-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

PARSIFAL SRL, in persona dell’Amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 9, presso lo studio dell’avvocato MARIO CALDARERA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 469/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 04/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. La soc. Parsifal srl impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione riprendeva a tassazione la maggiore Ires ed Irap dovuta per l’anno di imposta 2007.

2. La CTP accoglieva il ricorso ravvisando la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio disponeva la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio di costituzionalità della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, sollevato dalla CTR di Firenze; il giudizio veniva riassunto dalla parte privata la quale chiedeva l’estinzione del processo e la CTR, verificato che nessuna delle due parti aveva tempestivamente riassunto il giudizio, respingeva l’appello.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi; la società contribuente si è costituita depositando controricorso e memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene che la CTR avrebbe omesso del tutto di valutare il rilievo proposto dall’Ufficio, in sede di memoria in riassunzione, secondo cui l’ordinanza di sospensione del giudizio, per pendenza di legittimità costituzionale sollevata in giudizio era del tutto irrituale, e quindi non sussisteva una valida sospensione del processo.

2. Il motivo è infondato.

2.1 Secondo la consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi ” ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia “(Cass. 20311/2011, 24155/2017).

2.2 Nella fattispecie l’impugnata sentenza, pur non statuendo espressamente sulla questione di rito della legittimità dell’ordinanza di sospensione del processo, è pervenuta ad una pronuncia di rigetto dell’appello (in realtà di estinzione del processo) condividendo la richiesta e le argomentazioni della contribuente, radicalmente incompatibili con l’eccezione di irritualità dell’ordinanza di sospensione sollevata dall’Ufficio da ritenersi implicitamente rigettata.

3. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 39, 41, 43 e 45, nonchè della L. n. 87 del 1953, art. 23, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4; si sostiene che la CTR abbia errato nell’estinguere un giudizio non tempestivamente riassunto poichè il provvedimento di sospensione del processo era del tutto irrituale in quanto non adottato per una ipotesi tassativamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39.

4. Anche tale motivo è infondato.

4.1 Il Collegio di secondo grado, con ordinanza n. 545/16 del 23.5.2016 ha disposto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di legittimità costituzionale originato dalla ordinanza n. 736/1715 della CTR di Firenze su una norma di legge che incideva anche nel giudizio in corso.

4.2 Nel processo tributario, quando la sospensione è disposta dal Presidente della Sezione con decreto, è ammesso il reclamo al Collegio (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 41, comma 2), nessun rimedio è invece previsto per far valere l’illegittimità dell’ordinanza di sospensione reso dalla Commissione Tributaria.

4.2 Sul punto questa Corte ha avuto modo di precisare che “In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 4, – secondo cui “non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza” è inserito in un complesso normativo, integrante microsistema, contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 4 e 5, che riguarda la disciplina della competenza, essenzialmente per territorio, delle commissioni tributarie, e si riferisce soltanto alle questioni che queste possono essere chiamate a rendere in ordine a tale competenza. Pertanto, in conformità all’esigenza di tutelare i diritti fondamentali garantiti dall’art. 24 Cost., comma 1 e dall’art. 111 Cost., comma 2, e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, comma 1, deve ritenersi che la norma sopra citata non esclude la proposizione del regolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., impugnazione senz’altro ammissibile alla stregua del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e dell’art. 42 c.p.c.”. (cfr. Cass. n. 11140/2005, n. 18100/2013 e n. 16210/2018).

4.3 Alla luce dei suesposti principi Agenzia delle Entrate, al fine di contestare la legittimità della sospensione del processo disposta per pregiudizialità costituzionale, avrebbe dovuto impugnare l’ordinanza di sospensione nelle forme e nei termini previsti dal combinato disposto dell’art. 42 c.p.c. e dell’art. 47 c.p.c., comma 2.

4.4 Tali disposizioni stabiliscono che l’ordinanza di sospensione del processo può essere impugnata solo con regolamento di competenza da proporsi con ricorso notificato a controparte entro il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento.

4.5 Non avendo l’Agenzia proposto formale e tempestivo regolamento di competenza improprio appaiono tardive irrituali e comunque tardive le censure di non conformità al parametro legale dell’ordinanza svolte in sede di ricorso per Cassazione avverso la sentenza di estinzione del processo.

5. Ne consegue il rigetto del ricorso.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Non sussistono i presupposti per la condanna dell’Agenzia delle Entrate ex art. 96 c.p.c., comma 3, non risultando dimostrato che l’Agenzia abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 7.300 per compensi, oltre ad Euro 200 per spese, rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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