Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7926 del 20/04/2020
Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 20/04/2020), n.7926
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22175/2016 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO
29, presso lo studio dell’avvocato SILVIA CLARICE FABBRONI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO CASSI;
– ricorrente –
contro
REPUBBLICA ITALIANA;
– intimata –
avverso le sentenza n. 383/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 11/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
31/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
Fatto
RITENUTO
che il Dott. C.G. convenne in giudizio la Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’economia davanti al Tribunale di Firenze e, assumendo di aver conseguito la specializzazione in ortopedia, della durata di cinque anni a decorrere dall’anno 1981, e quella in medicina dello sport, triennale, a decorrere dall’anno 1987, chiese che fosse riconosciuto l’inadempimento dello Stato italiano in ordine al recepimento delle direttive comunitarie regolatrici delle scuole di specializzazione, con condanna al pagamento dell’adeguata retribuzione ovvero al risarcimento dei relativi danni;
che si costituirono in giudizio tutti i convenuti, eccependo, tra l’altro, la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda;
che il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e compensò le spese di lite;
che la sentenza è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza dell’11 marzo 2016, ha rigettato il gravame ed ha compensato anche le ulteriori spese del giudizio di secondo grado;
che contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze propone ricorso il Dott. C.G. con atto affidato ad un solo motivo ed affiancato da memoria;
che le Amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
CONSIDERATO
che la Sezione Lavoro di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 16 gennaio 2020, n. 821, ha ritenuto di sottoporre all’esame delle Sezioni Unite la questione interpretativa se i principi enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) debbano trovare applicazione per i soli medici specializzandi i cui corsi siano cominciati nell’anno 1982 o se, viceversa, debbano estendersi anche ai medici specializzandi i cui corsi siano cominciati negli anni immediatamente precedenti;
che l’ordinanza suindicata ha rimesso al Primo Presidente, ai fini dell’assegnazione alle Sezioni Unite, “la questione sulla portata dell’estensione temporale del principio – che ha condotto a riconoscere l’obbligo risarcitorio nei termini sopra specificati per le posizioni a cavallo del 1982-1983, per il periodo successivo al 1.1.1983 – anche in favore dei medici specializzandi che abbiano iniziato il corso antecedentemente al 1982, sempre relativamente alla frazione temporale successiva al 1982”;
che la risoluzione di tale questione è rilevante nel giudizio odierno, perchè il ricorrente insiste soltanto sulla censura relativa alla sua specializzazione in ortopedia, da lui frequentata a partire dal 1 dicembre 1981 (v. ricorso a p. 2);
che, pertanto, la decisione del presente ricorso va rinviata a nuovo ruolo, in attesa che sulla citata questione si pronuncino le Sezioni Unite di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte rinvia la decisione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, a seguito di riconvocazione, il 6 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020