Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7926 del 06/04/2011
Cassazione civile sez. VI, 06/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 06/04/2011), n.7926
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.M., elett.te dom.to in Roma, al Viale delle Milizie
138, presso lo studio dell’avv. Tonino Presta, rapp.to e difeso
dall’avv. FERRARA Alessandro, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Comune di Spezzano Albanese, in persona del legale rapp.te pro
tempore;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Calabria n. 150/2009/08 depositata il 9/7/2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 9/3/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. FEDELI Massimo.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La controversia promossa da C.M. contro il Comune di Spezzano Albanese è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Cosenza n. 165/9/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 2000. La CTR riteneva congruo il valore attribuiti ai terreni, in mancanza di prova contraria fornita dal contribuente. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/3/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il C. ha depositato documentazione attestante l’avvenuta transazione della controversia. La sopravvenuta transazione comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011