Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7925 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7925 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 28317 del ruolo generale dell’anno 2012,
proposto da
CO.PRO.B. —Cooperativa Produttori Bieticoli Società Cooperativa
Agricola,

in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso,
dagli avvocati Gian Michele Roberti, Andrea Zappalà e Giorgio
Cosmelli, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in
Roma, alla via Ludovisi, n. 16
– ricorrente-

contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia
-controricorrenteRG n. 2831712012
Angelina-Maria Perrino estensore

Data pubblicazione: 20/04/2016

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per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione depositata
in data 4 aprile 2012, n.5389;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 15
marzo 2016 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
uditi per la contribuente gli avvocati Simone Barnaba, per delega

per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’avvocato dello Stato Paolo
Gentili;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Sergio Del Core, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto.
La s.p.a. Italiana Zuccheri, successivamente incorporata dalla
odierna ricorrente, impugnò un avviso di accertamento suppletivo e di
rettifica volto al recupero di maggiori diritti di confine dovuti per le
operazioni d’importazione documentate dalle bollette indicate in atti.
In relazione alle relative dichiarazioni doganali, le quali
prevedevano l’applicazione del regime preferenziale contemplato dal
regolamento CE n. 2007/00 del 18 settembre 2000, l’ufficio competente
aveva svincolato la polizza fideiussoria prestata a garanzia in caso di
esito sfavorevole del controllo a posteriori, a fronte dell’assicurazione
della regolarità dei certificati di origine Eur 1 da parte delle autorità
doganali della Repubblica di Serbia-Montenegro, che attestavano
l’origine jugoslava

recte,

serbo-montenegrina- dello zucchero

importato. Successivamente, tuttavia, a seguito di più approfondite
indagini, l’autorità doganale serbo-montenegrina aveva ritirato una serie
di certificati Eur 1, tra i quali anche quelli che corredavano le
operazioni d’importazione in questione.
Di qui ebbe origine la revisione dell’accertamento, l’impugnazione
dell’atto conclusivo del quale ha trovato definizione con la sentenza di
RG n. 28317/2012
Angelina-Maria Perrino estensore

dell’avv. Giorgio Cosmelli, GianMichele Roberti e Andrea Zappala e

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questa Corte n. 5389 del 2012, con la quale, a fondamento
dell’accoglimento del ricorso principale proposto dall’Agenzia delle
Dogane e della decisione nel merito mediante rigetto dell’impugnazione
originariamente proposta, si è stabilito che:
-lo svincolo della garanzia fideiussoria non comporta l’estinzione

-l’applicabilità dell’art. 220 del codice doganale comunitario,
invocato dalla contribuente, è esclusa nel caso in esame per il fatto che,
anteriormente alle operazioni d’importazione, la Commissione europea
aveva pubblicato nella GUCE un avviso in cui segnalava dubbi sulla
corretta applicazione del regime preferenziale, irrilevante essendo la
condotta delle autorità doganali che avevano proceduto a svincolare la
garanzia.
La Cooperativa propone ricorso per ottenere la revocazione della
suddetta sentenza, che affida a due motivi, cui l’Agenzia reagisce con
controricorso. Entrambe le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c.
Diritto.

1.- Col primo motivo, la ricorrente chiede la revocazione della
indicata sentenza della Corte di Cassazione ex art. 395, n. 4 e 391-bis
c.p.c., denunciando che la Corte ha omesso di statuire sulla richiesta di
rimessione degli atti alla Corte di giustizia, formulata in udienza dal
sostituto procuratore generale. Qualora non si ritenga possibile ricorrere
allo strumento dell’interpretazione conforme, chiede che la Corte
formuli alla Corte di giustizia il seguente quesito:
“se l’art. 267 TFUE e l’art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, letto alla luce del! ‘art. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, tenuto anche conto del principio di leale
cooperazione fra gli Stati membri e l’Unione, debbano essere
RG n. 28317/2012
Angelina-Maria Perrino estensore

dell’obbligazione doganale;

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interpretati nel senso che ostano ad una norma processuale nazionale,
quale l’art. 395 c.p.c., nella misura in cui tale norma processuale non
consente di qualificare come vizio revocatorio della sentenza resa dal
giudice di ultima istanza la fattispecie di omessa pronuncia in merito
ad un mancato rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE”.

L’errore di fatto revocatorio è l’erronea percezione degli atti di
causa, come la supposizione di un fatto, la cui verità è
incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell’inesistenza di
un fatto la cui verità sia positivamente stabilita (tra varie, Cass., ord. 24
luglio 2012, n. 12962). In particolare, al cospetto dell’omessa
pronuncia, l’errore di fatto presuppone l’esistenza di divergenti
rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e
l’altra dagli atti e documenti di causa (tra varie, Cass., ord. 21 luglio
2011,n. 16003).
Nessun errore di fatto revocatorio è allora prospettabile nel caso
in esame, in cui la Corte di Cassazione, nel corpo della sentenza, ha
dato atto della richiesta del sostituto procuratore generale di rimessione
degli atti alla Corte di giustizia e, pur non espressamente provvedendo a
respingerla, l’ha implicitamente fatto, avendo esaminato le questioni
poste al suo esame alla luce della normativa comunitaria e della sua
applicazione ad opera della Corte di giustizia.
1.1.- Giova rilevare al riguardo, per un verso, che

«spetta

unicamente al giudice nazionale il compito di valutare se la corretta
applicazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da
non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio e, di conseguenza, di
decidere di astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di
interpretazione del diritto dell’Unione che è stata sollevata dinanzi ad
esso>> (Corte giust. 9 settembre 2015, causa C-160114, F. D. S. c. Gov .
RG n. 28317/2012
Angelina-Maria Perrino estensore

Il motivo è infondato.

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Portogallo, punto 40) e che, per altro verso, la motivazione implicita di
rigetto della richiesta di rimessione alla Corte di giustizia non viola l’art.
6 della CEDU (Corte dir.uomo, 8 settembre 2015, Wind
telecomunicazioni spa c.Italia, ric.n.5159/14, punti 36-38).
Il che assume particolare pregnanza nell’odierno giudizio, in cui,

rimessione formulata dal sostituto procuratore generale, al fine di
verificare se essa cogliesse profili distinti da quelli compiutamente
esaminati dalla Corte con la sentenza impugnata; inoltre, i profili in
relazione ai quali la società deduce di aver prospettato in primo grado la
necessità di rivolgersi alla Corte di giustizia non inducevano dubbio
alcuno sulla corretta applicazione del diritto dell’Unione, come statuita
dalla Corte con la sentenza impugnata.
Al

riguardo,

in risposta,

implicita,

ma

inequivoca

sull’insussistenza dell’obbligo di rimessione in ordine ai quesiti volti ad
accertare, rispettivamente,

«…se l’art. 78 del Codice doganale

comunitario vada interpretato nel senso di escludere che le autorità
doganali nazionali, una volta esperito con esito favorevole per
l’importatore il cd “controllo a posteriori” ed adottati i conseguenti
provvedimenti, ne possano eseguire un secondo» e <

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