Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7924 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. I, 20/04/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 20/04/2020), n.7924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7983/2018 proposto da:

Procura Generale presso La Corte di Cassazione, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Francesca Ceroni;

– ricorrente –

contro

P.P.I., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Fabio A. Russo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

C.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 138/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/12/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 138/2018 pubblicata il 25-1-2018 la Corte d’appello di Bari ha dichiarato l’efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese del 7 ottobre 2016, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con Decreto 19 aprile 2017, con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio celebrato in (OMISSIS) tra P.I., nato a (OMISSIS), e C.R., nata a (OMISSIS), mandando al competente ufficio di stato civile per la trascrizione della sentenza. La Corte territoriale, pronunciando in contumacia di C.R., ha rilevato che nel caso in esame, come evincibile dalla documentazione prodotta, risultavano rispettati i principi attinenti: i) alla competenza del giudice che aveva pronunciato la sentenza; ii) alla conoscenza dell’atto introduttivo per entrambe le parti; iii) all’osservanza del diritto di difesa e della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la legge dello Stato in cui si era svolto il processo; iiii) al passaggio in giudicato della sentenza secondo la stessa legge; iiiii) alla non contrarietà ad altra sentenza resa da un giudice italiano e passata in giudicato, nonchè alla mancata pendenza dinanzi al giudice italiano di una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti ed iniziata prima del processo straniero ed alla carenza di effetti contrari all’ordine pubblico.

2. Avverso questa sentenza la Procura Generale della Corte di Cassazione propone ricorso, affidato a quattro motivi, nei confronti di P.I.P., che si è costituito con controricorso, e di C.R., che è rimasta intimata.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la Procura Generale lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 7,29,30 Cost.; art. 797 c.p.c.; L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 6; L. 25 marzo 1985, n. 121, artt. 8 e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Ad avviso della parte ricorrente, la convivenza tra i coniugi, pacificamente di durata ultra-triennale, in base a quanto accertato dal Tribunale ecclesiastico, e la nascita di un figlio sono circostanze univocamente indicative di una stabile situazione familiare di fatto, allargata anche al figlio, protrattasi per ben 17 anni. La convivenza “come coniugi”, allargata anche al figlio, trova una protezione privilegiata nelle norme indicate in rubrica ed è condizione ostativa alla delibazione, per manifesta contrarietà ai principi dell’ordine pubblico italiano, come da giurisprudenza di questa Corte che parte ricorrente richiama (Cass. Sez. Unite nn. 16379 e 16380 del 2014).

2. Con il secondo motivo la Procura ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2,29,30 Cost.; artt. 167,797 c.p.c.; L. 25 marzo 1985, n. 121, artt. 8 e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Deduce, con riferimento alla rilevabilità d’ufficio della violazione di principi di ordine pubblico, che con la sentenza n. 10531/2013 della Sezioni Unite di questa Corte è stato affermato il principio di diritto secondo cui l’eccezione in senso stretto è tale solo se il legislatore ne ha espressamente escluso la rilevabilità d’ufficio e il rilievo d’ufficio non è subordinato alla specifica tempestiva allegazione della parte, essendo sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis in quanto “il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione”. Se la convivenza tra i coniugi costituisce elemento essenziale ed è tutelata da norme di ordine pubblico italiano in quanto regolata da disposizioni costituzionali, convenzionali e ordinarie, ad avviso della Procura Generale non può che conseguirne la rilevabilità d’ufficio, non potendo coesistere nella medesima eccezione il contenuto di ordine pubblico e la natura di eccezione in senso stretto, come statuito dalle pronunce di questa Corte n. 6331/2014 e delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1912/2012. Sottolinea, infine, che il regime della rilevabilità delle eccezioni confliggerebbe anche con il potere di impugnazione autonomo della Procura Generale.

3. Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 Cost.; artt. 1-2 Carta di Nizza; artt. 2-3 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Rileva la contrarietà all’ordine pubblico della sentenza impugnata in quanto “giustificatrice” del reato di tentato omicidio, perpetrato dal P. nei riguardi della C., in violazione di principi fondamentali a tutela del diritto alla vita e alla dignità umana in virtù di norme costituzionali e sovranazionali. L’impostazione di “indulgenza” verso “atti sconsiderati e violenti”, in relazione al reato di tentato omicidio, seppur in forma tentata, commesso dal P. in danno della C., ad avviso della Procura Generale, non può trovare legittimamente ingresso nell’ordinamento giuridico italiano. Ricorre quindi la violazione del limite dell’ordine pubblico interno e internazionale, con riferimento al diritto fondamentale di tutela contro la violenza di genere, che è crimine contro l’umanità, sancito dalla Costituzione, dalla Cedu e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’unione Europea.

Richiama varie pronunce della Corte di Strasburgo e le determinazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo le quali la violenza contro le donne è un problema di salute pubblica.

4. Con il quarto motivo la parte ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 6-8 CEDU; artt. 291-292 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”. Deduce errata applicazione dell’art. 6 CEDU, che afferma il principio proprio di ogni persona a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, sancito anche dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 585/2014. Inoltre la contumacia non è univocamente indicativa del disinteresse per il risultato della controversia e il diritto alla vita privata e familiare della contumace, nonchè la certezza del suo stato necessitano della tutela officiosa del giudice o almeno del P.G., custode dei diritti spiccatamente pubblicistici del procedimento di delibazione, come confermato dalle sentenze gemelle n. 16379 e 16380 del 2014. Pertanto, in caso di contumacia, “i poteri ufficiosi del giudice possono supplire a scongiurare derive eccessivamente afflittive per la parte non costituita”.

5. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

5.1. Occorre premettere che il Collegio ritiene di conformarsi, condividendone il contenuto, ai richiamati precedenti delle Sezioni Unite nn. 16379 e 16380 del 2014, anche quanto alla non rilevabilità di ufficio del limite di ordine pubblico alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario costituito dalla convivenza triennale delle parti come coniugi. Le Sezioni Unite, infatti, con le citate sentenze “gemelle”, hanno confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale restrittivo in tema di eccezioni in senso stretto, richiamato nel ricorso della Procura generale, ritenendo, tuttavia, motivatamente che l’eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, ostativa alla positiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, rientri appunto tra quelle che l’ordinamento riserva alla disponibilità della parte interessata. Le Sezioni Unite sono pervenute a detta conclusione sia in considerazione della “complessità fattuale” delle circostanze sulle quali essa si fonda e della connessione molto stretta di tale complessità con l’esercizio di diritti, con l’adempimento di doveri e con l’assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, sia tenuto conto della espressa previsione della necessità dell’eccezione di parte nell’analoga fattispecie dell’impedimento al divorzio costituito dall’interruzione della separazione, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3.

Al suddetto orientamento, ribadito da questa Corte con successive pronunce (cfr. Cass. n. 24729/2018; Cass. n. 2648/2017 in fattispecie analoga alla presente; Cass. n. 26188/2016; Cass. n. 18695/2015), il Collegio intende dare continuità, non ravvisandosi, inoltre, ragioni per ritenere che la rilevabilità solo ad eccezione di parte del limite di ordine pubblico in discussione contrasti con il diritto al giusto processo della parte rimasta contumace, considerato il carattere volontario della contumacia stessa, dichiarabile solo in presenza della prova della rituale notifica della domanda giudiziale.

5.2. E’ inammissibile la doglianza relativa alla violazione del limite dell’ordine pubblico interno e internazionale nella parte concernente il diritto fondamentale di tutela contro la violenza di genere. Nel ricorso non sono riportati testualmente i passaggi della sentenza ecclesiastica di interesse ai fini di cui trattasi, sicchè non è dato evincere se e come sia stato accertato e valutato il dedotto tentato omicidio, che si assume attuato dal P. nei confronti della moglie in dipendenza dei numerosi tradimenti di quest’ultima, e quale sia stata l’eventuale rilevanza, o irrilevanza, attribuita a quella condotta dal Tribunale ecclesiastico, che ha ritenuto sussistente il vizio di nullità del matrimonio per mancanza di bona fidai della moglie, in relazione all’obbligo di fedeltà.

Nella sentenza impugnata non v’è alcun accenno all’evento del tentato omicidio e, di contro, P., per un verso, nega di essere stato condannato per quel reato e, per altro verso, afferma che nella sentenza ecclesiastica quell’aggressione fisica era stata menzionata come mera circostanza di contorno, solo per sottolineare il grado di esasperazione a cui era giunto il marito a causa dei numerosi tradimenti della moglie, conosciuti dal primo.

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa la natura della parte ricorrente.

8. Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

9. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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