Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7924 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7924 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: MARULLI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 25479-2009 proposto da:
EQUITALIA ETR SPA appartenente al gruppo Equitalia in
persona dell’Amm.re Delegato e legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO MORDINI
14,

presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SPINOSO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
2016

933

MARIA BERTOLOTTIe., SIMONA NAPOLITANI giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

MAGNANI GIOVANNI nella qualità di Liquidatore della
INTEREDIL SRL, elettiamente domiciliato in ROMA V.LE

Data pubblicazione: 20/04/2016

BRUNO BUOZZI 49, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO RICCIONI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIANFRANCESCO VECCHIO con procura
notarile del Not. Dr. DOUGHERTY MARK RICHARD ISLE OF
MAN 04/01/2010;

avverso la sentenza n. 61/2009 della COMM.TRIB.REG. di
BARI, depositata il 07/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/03/2016 dal Consigliere Dott. MARCO
MARULLT;
udito per il controricorrente l’Avvocato VECCHIO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– contrari corrente –

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la CTR Puglia ha accolto l’appello della
Interedil s.r.l. in liquidazione avverso la decisione che di primo grado ne aveva
dichiarato il difetto di legittimazione attiva in ragione del suo fallimento

cartelle di pagamento ed, in riforma dell’appellata decisione, ha provveduto a
dichiarare la nullità di tutte le cartelle impugnate.
La CTR ha previamente disatteso l’asserto dei primi giudici in punto di
legittimazione dell’istante richiamando il dettato dell’art. 98, comma sesto,
D.P.R. 602/73 ed osservando, a margine della responsabilità det esso stabilita,
che “il riconoscimento della legittimazione attiva solo nei confronti del fallito
comporta una disparità di trattamento nei confronti di soggetti quali il
liquidatore della società fallita, il quale potrebbe subire conseguenze
pregiudizievoli, derivanti dall’inerzia del curatore, sul proprio patrimonio
personale”. Ha quindi rilevato la nullità di talune delle cartelle impugnate in
considerazione della loro mancata notificazione, annotando che “in mancanza
di tale presupposto necessario, la pretesa tributaria risulta essere inesistente
con conseguente nullità delle cartelle di pagamento”. Ed ha infine giudicato
tardiva la notifica delle cartelle relative all’annualità 1999, in quanto,
coincidendo essa con quella degli estratti di ruolo, “dall’esame di questi ultimi
si evince che risulta ampiamente decorso il termine di decadenza previsto dal
combinato disposto dell’art. 25 del D.P.R. 602/73 e dall’art. 36, comma
secondo, 13.1g. 46/99”.
La detta sentenza è ora impugnata avanti a questa Corte dal concessionario
della riscossione con un ricorso affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso la parte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1.1. Con il primo motivo di ricorso il concessionario impugnante si duole a
mente dell’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, c.p.c. della viola ione
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Cons.

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11′

intervenuto nel corso giudizio da essa proposto per l’annullamento di alcune

applicazione degli artt. 42 e 431. fai!, dell’art. 98 D.P.R. 602/73 e dell’art. 16
D.1g. 471/97, nonché del vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione che inficia il pronunciamento impugnato nella parte in cui ha
ravvisato la legittimazione attiva del liquidatore della società fallita, atteso

legali rappresentanti della società “via via succedutisi nel tempo con
riferimento agli illeciti addebitabili a quest’ultima e riferibili al periodo in cui
ciascuno di essi esercitava i poteri connessi alla funzione, ma non certo il
normale riconoscimento della legittimazione del fallito”, che permane alla
stregua degli artt. 42 e 43 pure citati solo in ipotesi di inerzia degli organi del
fallimento nella specie non verificatasi.
2.1.2. Il secondo motivo di ricorso addebita all’impugnata sentenza, per gli
effetti dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., un error in iudicando
nell’applicazione dell’art. 25 D.P.R. 602/73, poiché nel ritenere nulle tutte le
cartelle notificate oltre il termine di decadenza, “la CTR ha violato la norma in
esame nel testo vigente tempo per tempo”, in quanto “tutte le notificazioni
risultano tempestive essendo state effettuate in conformità al disposto dell’art.
25 D.P.R. 602/73 ratione temporis applicabile”.
2.1.3. Errore di diritto il concessionario ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.
360, comma primo, n. 3, c.p.c., con il terzo motivo di ricorso, dal momento
che l’assunto della CTR, laddove questa ha reputato che la notificazione della
cartella costituisca presupposto necessario per l’esistenza della pretesa
tributaria, “risulta in evidente contrasto con gli arti. 49 e 87 D.P.R. 602/73, in
base ai quali per la riscossione delle somme non pagate il concessionario
procede sulla base del ruolo”, che lo legittima, in particolare, all’insinuazione
al passivo in caso di fallimento del debitore, sicché “non è dato quindi
comprendere quale sia il fondamento della decisione impugnata”.
2.2. Tutti i riportati motivi di ricorso sono pregiudizialmente affetti nel
complesso e singolarmente da plurime ragioni di inammissibilità.
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Cons.

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che, nell’interpretazione corrente, l’art. 98 citato comporta la responsabilità dei

2.3. Primariamente, rendendosi applicabile nella specie ratione temporis l’art.
366-bis c.p.c., va ricordato l’insegnamento di questa Corte che, allorché si
muova alla sentenza impugnata una censura di diritto, il relativo quesito con
cui si deve chiudere l’esposizione del motivo, -dovendo assolvere alla funzione
l’enunciazione del principio giuridico generale, non può essere meramente
generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta” (3530/12),
deve in particolare compendiare “a) la riassuntiva esposizione degli elementi
di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola
di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad
avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie” (1013/15;
27539/14; 19769/08), in modo tale da “consentire alla corte di cassazione
l’enunciazione di una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in
casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata” (SS.UU.
26020/08).
Nella specie i quesiti che chiudono l’illustrazione di ciascun motivo da/ricorso
esame — ed in guisa del quale si chiede, nell’ordine, alla Corte “se sussista o
meno la legittimazione del fallito, in costanza di fallimento, con riferimento
all’impugnazione di cartelle esattoriali notificate alla fallita anteriormente alla
dichiarazione di fallimento e non contestate tempestivamente” e “se sussista o
meno la legittimazione del legale rapprsentante della società fallita al
momento della proposizione del ricorso, in caso di impugnazione di cartelle di
pagamento notificate alla fallita anteriormente alla dichiarazione di fallimento
e riferite a carichi pure anteriori” (primo motivo), “se sia o meno valida la
notificazione della cartella di pagamento perfezionata in base al dettato
dell’art. 25 D.P.R. 602/73 ratione temporis in vigore al momento del
perfezionamento dell’iter, nonostante il relativo testo sia stato successivamente
ritenuto non conforme al dettato costituzionale” (secondo motivo) e “se sia o
meno legittima la proposizione della domanda di ammissione al passivo sulla
base dei ruoli formati e resi esecutivi dagli enti impositori a prescindere dalla

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Cons. s

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di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e

notificazione delle relative cartelle di pagamento” (terzo motivo) — risultano
manifestamente incongrui rispetto al delineato decalogo prescrittivoperché del
tutto generici ed astratti ed inidonei perci consentire l’utile esercizio della
funzione nomofilattica.
mescolanza di censure, deducendo nel contempo una violazione di legge ed
un vizio di motivazione.
E’ al riguardo convincimento di questa Corte (398/15; 54/15; 8350112) che in
tema di ricorso per cassazione sia inammissibile la mescolanza e la
sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle
diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, “non essendo
consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili
incompatibili, quali quello della violazione di nonne di diritto, che suppone
accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della
violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che
quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione” (38/16;
23034/15; 8350/12).
2.5. Il secondo motivo contravviene, a sua volta, per gli stessi effetti di cui
sopra, al principio di specificità dei motivi di ricorso.
Si eccepisce invero l’insussistenza del vizio riscontrato dalla CTR con
riguardo alla generalità di tutte le cartelle oggetto di impugnativa, quantunque
la CTR avesse espresso il proprio giudizio in relazione alle sole cartelle
relativt all’annualità ’99 e senza peraltro indicare per ciascuna cartella le
ragioni in forza delle quali il vizio in parola si potesse dire insussistente.
2.6. Il terzo motivo è infine inammissibile per estraneità alla ratio decidendi
assunta dalla CTR a fondamento del proprio deliberato.
Ragionando sulla ineludibilità del presupposto dalla previa notificazione della
cartella, la CTR ha inteso esternare il proprio convincimento su un piano che
la formulata doglianza infatti non intercetta, poiché sottolineando unicamente
che la notificazione è adempimento necessario ai fini della legittimità della

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Cons. Est.

2.4. Il primo motivo opera poi, ai medesimi effetti di cui sopra, un’impropria

pretesa — la CTR si è astenuta dal prendere posizione — né avrebbe avuto
ragione di farlo in difetto di una sollecitazione di parte che non costa sia stata
avanzata — sulla questione che invece è oggetto di rimostranza, costituendo
essa un quid pluris rispetto al quale la CTR è rimasta volutamente estranea.
conseguentemente respinto.
4. Spese alla soccombenza.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna parte ricon -rente al
pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro l

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cui euro 300,00 per spese vive, oltre accessori come per legge.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il
15.3.2016

3. I motivi di ricorso sono dunque tutti inammissibili ed il ricorso va

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