Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7923 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. II, 31/03/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 31/03/2010), n.7923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POLLAIOLO 3, presso lo studio dell’avvocato BARBERIS RICCARDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA CAROZZO,

come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO PREFETTURA PROVINCIA CUNEO, in persona

del Prefetto pro-tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di BORGO SAN DALMAZZO del 5

dicembre 2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato BARBIRIS Riccardo, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per la rimessione degli atti al

Giudice del merito.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.M.C.A. impugna l’ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Borgo San Dalmazzo del 5 dicembre 2005 con la quale veniva convalidato, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, il provvedimento opposto, relativo al verbale della Polizia Stradale n. (OMISSIS) per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9.

Il ricorrente lamenta, tra l’altro, l’avvenuta convalida del provvedimento opposto senza alcuna motivazione e con esclusivo riferimento all’assenza dell’opponente.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., la causa veniva rimessa alla pubblica udienza nella quale le parti hanno concluso come da epigrafe.

Occorre in primo luogo rilevare che il giudizio di merito risulta invalidamente promosso nei confronti della locale Prefettura a fronte di una contestazione per violazione al Codice della Strada operata dalla Polizia Stradale.

A tal proposito questa Corte ha più volte affermato che “In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, proposta direttamente opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria avverso l’originario verbale di accertamento e contestatorie dell’infrazione, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i corpi statuali, cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, in particolare: per la polizia municipale, il Comune in persona del sindaco; per i carabinieri, il ministero della difesa, e, in alternativa, il ministero dell’interno, al quale l’art. 11 C.d.S., attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi ministri; per la polizia della strada, il medesimo ministero dell’interno, ecc.. Detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d’ordine pubblico processuale, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, sempre che, sulla stessa, non si sia precedentemente formato il giudicato” (Cass. 2007 n. 17189).

Nel caso in esame, pertanto, doveva essere evocato in giudizio non il Prefetto ma il Ministero dell’Interno. Va quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altro Giudice di Pace che provvederà anche sulle spese. Le spese del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili.

P.T.M.

LA CORTE Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro Giudice di Pace di Borgo San Dalmazzo. Spese irripetibili.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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