Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7923 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 7923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28063-2015 proposto da:

P.L., C.F. (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI RANDAZZO, elettivamente domiciliata in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE AUGUSTA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 925/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/11/2015 R.G.N. 891/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato GIOVANNI RANDAZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva respinto il ricorso proposto da P.L. nei confronti del Comune di Augusta volto all’accertamento della illegittimità del licenziamento in data 15.6.2004 e delle sanzioni disciplinari conservative adottate prima del licenziamento, alla pronuncia dei provvedimenti restitutori economici e reali e al risarcimento del danno determinato dal comportamento vessatorio realizzato dal Comune.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che:

3. i provvedimenti disciplinari irrogati prima del licenziamento ai sensi dell’art. 23, lett. e) del CCNL per mancato rispetto dell’orario di lavoro e dell’obbligo di non assentarsi dal lavoro senza autorizzazione del Dirigente del servizio e ai sensi dell’art. 25, comma 5, lett. c) del CCNL per abbandono del servizio, erano legittimi in quanto la ripetitività delle condotte addebitate (timbratura del cartellini in entrata, allontanamento dal servizio rientro al fine di effettuare la timbratura in uscita) non richiedeva l’indicazione degli orari e dei giorni di realizzazione delle condotte addebitate, che, comunque, ma la P. aveva negato di avere posto in essere; l’allontanamento dal posto di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente era sussumibile entro la fattispecie dell’abbandono del posto di lavoro descritta nell’art. 25, comma 5 lett. c) del CCNL del Compatto Regioni ed Autonomie Locali ed era condotta ben più grave del mancato rispetto dell’orario di lavoro; la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione costituiva misura proporzionata rispetto alla gravità degli illeciti commessi;

4. il primo in ordine di tempo dei provvedimenti di contestazione disciplinare era tempestivo dovendo aversi riguardo alla data di adozione del provvedimento e non a quello della sua conoscenza da parte della lavoratrice;

5. risultava provato che alla lavoratrice era stato consentito l’accesso agli atti attraverso la consegna dei documenti relativi ai precedenti disciplinari richiamati nella contestazione posta a base del licenziamento e che al capo del servizio legale era stato attribuito il potere disciplinare;

6. non era configurabile alcun demansionamento perchè le norme contrattuali collettive consentivano, anche con riguardo alle posizioni organizzative, l’attribuzione di incarichi dì studio, di ricerca e di consulenza e perchè l’incarico di studio relativo alla “tutela ed alla valorizzazione della famiglia” affidato alla lavoratrice era pertinente rispetto al settore di assegnazione della P. (politiche sociali, scolastiche ed educative) e alla professionalità acquisita dalla medesima in detto settore ed alla qualifica (D) rivestita;

7. L’istruttoria aveva escluso che l’Amministrazione datrice di lavoro avesse consumato in danno della lavoratrice condotte emulative e vessatorie, essendo emerso dall’istruttoria che l’assegnazione di una stanza di ridotte dimensioni corrispose alla richiesta della P. avere a disposizione uno spazio riservato per ricevere gli assistiti e che il Comune era carente dal punto di vista logistico, che la mancata apposizione del visto sulle fatture emanate dalla P. aveva coinvolto tutti i consulenti esterni, che i problemi di gestione del rapporto con la lavoratrice erano correlati al cronico assenteismo della medesima ed alla situazione di disagio ambientale causato dal suo comportamento (epiteti ingiuriosi rivolti alle assistenti sociali), che per ovviare a tale disagio ambientale l’Amministrazione aveva collocato la P. nella Biblioteca;

8. non era emerso alcun elemento probatorio che confortasse la tesi della illeceità del motivo del licenziamento, il quale doveva ritenersi sorretto da giusta causa avuto riguardo alla gravità degli inadempimenti, compendiatisi nella falsa attestazione della presenza in servizio a fronte dell’allontanamento dal luogo di lavoro per lunghi periodi e senza giustificazione.

9. Avverso tale sentenza P.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette articolati motivi.

10. Il Comune di Augusta è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

11. Con il primo, il secondo ed il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione dell’art. 25, comma 7 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.1.2004 per: insussistenza della violazione dell’obbligo di rispetto dell’orario di lavoro e di non assentarsi senza autorizzazione del dirigente del servizio e dell’arbitrario abbandono del servizio ex art. 25, comma 5, lett. c) (primo motivo), insussistenza di continuità nel biennio di comportamenti rilevanti attestanti una situazione di insufficiente rendimento e di grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio ex art. 25, comma 7, lett. e) (secondo motivo), insussistenza della violazione dei doveri di comportamento tali da non consentire la prosecuzione del rapporto ex art. 25, comma 7, lett. l) (terzo motivo).

12. Deduce di avere costantemente osservato l’orario di lavoro e di non avere mai abbandonato la sede di lavoro e che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, essa ricorrente aveva sempre negato di avere commesso i fatti contestati. Richiama le note in data 6.2.2004, 20/22.3.2004, 5.4.2004, 23.3.2004, e la risposta in data 23.3.2004 alla nota del Comune in data 4.5.2004.

13. Sostiene che la condotta addebitata in sede disciplinare non avrebbe trovato alcun riscontro nelle deposizioni testimoniali, che l’Ufficio del GIP del Tribunale di Siracusa aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale aperto nei suoi confronti per le assenze dal lavoro sul rilievo che la sua condotta costituiva diretta conseguenza delle condotte del Sindaco e del Segretario Comunale che avevano reso impossibile lo svolgimento di ogni attività da parte di essa P..

14. Assume l’erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso il demansionamento, deducendo che l’incarico di approfondimento della L. n. 10 del 2003, privo di reale contenuto, le sarebbe stato affidato solo per evitare rilievi di inadempimento e deduce che sia il TARS di Catania che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa avevano accertato l’esistenza del demansionamento.

15. Afferma di non essersi mai allontanata dal luogo di lavoro e di essersi intrattenuta nel giardino ovvero presso la portineria, dopo avere timbrato il cartellino delle presenze, perchè non aveva alcuna attività da svolgere e per evitare di rimanere nella stanza “non consona” che le era stata assegnata.

16. Richiama i documenti allegati nel fascicolo di parte di primo grado e tra questi la sentenza del TARS di Catania n. 1622 del 2001, la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica, il provvedimento di archiviazione del GIP del Tribunale di Siracusa e le note di essa ricorrente in risposta alle comunicazioni del Comune.

17. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione dell’art. 25, comma 7, dell’art. 24, comma 2 del CCNL citato nei primi tre motivi e della L. n. 300 del 1970, art. 7 per avere la Corte territoriale erroneamente affermato l’irrilevanza della mancata specificazione dei giorni e delle ore in cui sarebbero stati commessi i fatti addebitati e richiama quanto prospettato a corredo dei primi tre motivi di ricorso.

18. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione dell’art. 25, comma 7, per insussistenza della recidiva plurima ex lett. a) con riguardo alle sanzioni disciplinari conservative e per falsa applicazione dell’art. 25 deducendo che le sanzioni della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, mai applicate, sarebbero illegittime per insussistenza dei fatti sanzionati e perchè la addebitata condotta di timbratura del cartellino all’inizio ed alla fine della giornata con allontanamento dal luogo di lavoro avrebbe dovuto essere ricondotta alla meno grave fattispecie del mancato rispetto dell’orario di servizio, punita con la multa, e non alla fattispecie dell’abbandono del posto di lavoro.

19. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione dell’art. 25, comma 7, per insussistenza della recidiva plurima di cui alla lett. a) con riguardo alla sanzione adottata il 9.3.2004 e per violazione dell’art. 24, comma 2 e art. 9 bis del CCNL di compatto del 22.1.2004.

20. Assume che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che il termine di 20 gg per la contestazione disciplinare è rispettato ove il provvedimento sia adottato entro tale data, e nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il fatto che esso fosse stato portato a conoscenza di essa lavoratrice oltre il termine di 20 giorni. Deduce che la prima lettera di contestazione disciplinare si riferiva a fatti di cui l’Ufficio di disciplina aveva avuto conoscenza il 31.12.2003, mentre la lettera di contestazione era pervenuta a conoscenza di essa ricorrente solo il 21.1.2004.

21. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione dell’art. 25, comma 7, per insussistenza della recidiva plurima, di cui alla lett. a) con riguardo alla sanzione della sospensione adottata il 3.5.2004 e per violazione dell’art. 24 del CCNL del 1995 e della L.R. n. 10 del 1991, artt. 25 e sgg. per avere la Corte territoriale ritenuto provato che i documenti relativi al procedimento disciplinare le erano stati consegnati. Deduce che dal verbale del 5.4.2004 emergerebbe che ad essa ricorrente erano stati consegnate copie di documenti “tutti datati tra il 18.9.2003 ed il 20.1.2004” deducendone la estraneità alla contestazione. 243 del 23.3.2004 e “differenti dalle note del 3.3.2004, del 9.3.2004, e del 15.3.2004, oggetto della formalizzata richiesta di accesso”. Afferma che dal mancato accesso ai documenti della procedura disciplinare la sua facoltà di difesa sarebbe stata gravemente compromessa con conseguente illegittimità della sanzione disciplinare adottata il 30.5.2004 e, quindi, a cascata, del licenziamento, non essendo configurabile la contestata recidiva. Richiama i documenti versati nel fascicolo di primo grado e, in particolare, quelli relativi alla terza contestazione disciplinare trasmessa dal capo Ufficio legale con nota del 23.3.2004 e al verbale del 5.4.2004.

22. Il ricorso è infondato e va rigettato.

23. Il primo il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il settimo motivo, da trattarsi congiuntamente, presentano plurimi profili di inammissibilità.

24. In primo luogo essi risentono della tecnica espositiva generale che difetta della mancata specificazione dei fatti di causa, quanto alle sanzioni disciplinari intimate in epoca precedente l’adozione del licenziamento, fondato anche sulla contestata recidiva.

25. Il ricorso si attarda, infatti, nella descrizione delle vicende relative alla situazione di tensione nel contesto lavorativo, vicende oggi irrilevanti, posto che non sono state censurate le statuizioni della sentenza impugnata escludenti l’intento vessatorio del Comune e le denunciate condotte mobbizzanti, ma omette di riprodurre il contenuto delle singole contestazioni disciplinari e delle sanzioni correlativamente adottate in epoca precedente il licenziamento, impedendo a questa Corte di esaminare anche le censure che, sulla premessa della illegittimità delle sanzioni conservative e della inesistenza della recidiva, contestano, per vero genericamente, il giudizio valoriale formulato dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza della giusta causa di licenziamento.

26. In altri termini, nel ricorso la sommaria esposizione dei fatti, richiesta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è, per un verso, ridondante e, per altro verso, lacunosa e non consente al Collegio la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Cass. 15808/2008, 5660/2010, 16315/2007, 2097/2007).

27. In secondo luogo, va rilevato che il primo, il secondo ed il terzo motivo, pur denunciando falsa applicazione dell’art. 25, comma 7, lett. c) (primo motivo) del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22.1.2004, dell’art. 25, comma 7, lett. e) (secondo motivo) dell’art. 25, comma 7, lett. i) (terzo motivo), mirano in realtà, a provocare una nuova valutazione del materiale istruttorio, a far riesaminare il merito della vicenda processuale, esame che per consolidato orientamento, questa Corte non ha il potere di effettuare (ex plurimis, Cass. SSU 24148/2013; Cass. n. 1541/2016, 15208/2014). Va anche rilevato che il ricorso non riproduce, nemmeno nei passaggi significativi, il contenuto della sentenza del TARS, la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica ed il provvedimento di archiviazione del GIP, che, a dire della lavoratrice, avrebbero attestato l’avvenuto demansionamento ed escluso la realizzazione dei fatti posti a base del licenziamento.

28. Va al riguardo osservato che non può ritenersi sufficiente che sia stata indicata la sede di produzione processuale degli atti sopra indicati (Cass. SSUU 8077/2012 22726/2011; Cass. 19048/2016, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010, 22303/2008).

29. Il quarto motivo è inammissibile perchè la ricorrente si limita a ribadire l’eccezione di genericità delle contestazioni in data 12.1.2004 e 27.1.2004 ma omette di riprodurne in ricorso il loro contenuto, almeno nei passi salienti e rilevanti. Vanno al riguardo richiamati i principi di cui al punto 28 di questa sentenza.

30. Il motivo, inoltre, senza alcun confronto con l’affermazione della Corte territoriale che ha escluso la aspecificità della contestazione disciplinare del 4.5.2004 (quella fondante il licenziamento), sul rilievo della sistematicità e reiterazione delle condotte compediatesi nella timbratura del cartellino segnatempo seguite dall’allontanamento dal posto di lavoro senza autorizzazione e nel rientro in ufficio al solo fine di registrare l’uscita al termine dell’orario di lavoro e della mancata negazione da parte della lavoratrice di avere realizzato dette condotte, si limita a ribadire l’eccezione di genericità senza indicare se ed ìn quali termini il suo diritto di difesa in sede disciplinare sia stato leso.

31. Il quinto motivo è inammissibile perchè non risulta dedotto se ed in quali atti processuali sia stata sottoposta alla Corte territoriale la questione, non trattata nella sentenza impugnata e comportante accertamenti in fatto, relativa alla mancata applicazione delle sanzioni disciplinari in relazione agli addebiti precedenti quelli posti a base del licenziamento disciplinare e richiamati ai fini della contestazione della recidiva (Cass. 206782016, 8266/2016, 7048/2016, 5070/2009).

32. Il motivo in esame è anche infondato atteso che, diversamente da quanto opina la ricorrente, la condotta compendiatasi nell’allontanamento dal posto di lavoro senza autorizzazione del dirigente del servizio per tutta la durata dell’orario di lavoro è sussumibile entro l’illecito tipizzato dall’art. 25, comma 5, lett. c) del CCNL Compatto Regioni ed Autonomie locali, che punisce “l’assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso” e non nell’ambito della fattispecie, meno grave del “mancato rispetto dell’orario di lavoro” prevista dal comma 4, lett. a), atteso che la sentenza ha accertato che la ricorrente, pur timbrando il cartellino in entrata si allontanava dal posto di lavoro per tutta la durata dell’orario di servizio, vi rientrava solo per registrare l’orario di uscita, per tal via omettendo di rendere del tutto la prestazione lavorativa.

33. Il sesto motivo è infondato.

34. La Corte territoriale, con riferimento alla contestazione disciplinare del 12.1.2004, ne ha escluso la tardività, rispetto al 31.12.2003 (data di conoscenza dei fatti oggetto di rilievo disciplinare) avendo ritenuto irrilevante che essa fosse pervenuta alla lavoratrice successivamente alla scadenza del termine di 20 giorni previsto dall’art. 24, comma 2 del sopra richiamato CCNL di Compatto del 22.1.2004.

35. La statuizione ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, da questa Corte, ed ai quali va data continuità, secondo cui, in base ai principi generali in tema di decadenza, l’effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione, demandato ad un servizio, idoneo a garantire un adeguato affidamento, sottratto alla sua ingerenza (Cass. SSUU n. 8830 del 2010, 12457/2011; Cass. 16900/2016 e 14532/2015).

36. A questi principi si è ispirata questa Corte anche nella sentenza n. 5637 del 2009 che, con riferimento a fattispecie regolata dall’art. 24 del CCNL comparto Ministeri del 1995, relativa a questione relativa al rispetto dei termini della conclusione del procedimento disciplinare, ha affermato che “il momento conclusivo del procedimento deve essere individuata nel momento in cui la parte datoriale esprime la propria valutazione ed esaurisce il proprio potere disciplinare mediante l’adozione della sanzione disciplinare, nel mentre la comunicazione all’interessato dell’atto sanzionatorio”.

37. I principi sopra enucleati trovano applicazione anche nei casi, quali quello in esame, in cui viene rilievo la questione della tempestività della contestazione degli addebiti.

38. Va al riguardo rilevato che, il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22.1.2004 non contiene alcuna disposizione che prevede che la decadenza dall’esercizio dell’azione disciplinare sia impedita non già dall’adozione della contestazione nel termine di venti giorni bensì dal fatto che essa sia portata a conoscenza dell’interessato entro detto termine.

39. Secondo la previsione dell’art. 24, comma 2 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22.1.2004, infatti, il momento in cui la contestazione è effettuata coincide con il momento in cui la Amministrazione datrice di lavoro esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza ed alla consistenza disciplinare della notizia e la consolida nell’atto di contestazione, la cui comunicazione al lavoratore risulta, nel dettato della clausola negoziale, estranea al potere dell’Amministrazione di adottare l’atto di contestazione entro il termine previsto, ed è stata collocata al di fuori della fase subprocedimentale che culmina, appunto, nella contestazione degli addebiti.

40. Deve escludersi, poi, che l’eventuale ritardo nella ricezione della comunicazione vulneri il diritto di difesa del lavoratore, perchè i termini per la sua difesa decorrono dal momento in cui la contestazione gli viene comunicata, e che interferisca negativamente, sull’esigenza di celerità del procedimento disciplinare, che resta assoggettato al termine di 120 giorni decorrente dalla data delta comunicazione della contestazione disciplinare (art.24 c. 6 del richiamato CCNL).

41. Va rilevato anche che le esigenze difensive del lavoratore risultano salvaguardate dalla brevità dei termine di decadenza imposto all’Amministrazione datrice di lavoro nell’esercizio del potere-dovere di procedere alla contestazione e non dal carattere recettizio della contestazione stessa.

42. In ogni caso, l’eventuale ritardo nella comunicazione potrebbe assumere rilievo, solo allorchè la comunicazione della contestazione venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa, il che è da escludersi sia accaduto nella fattispecie in esame. A fronte della acquisizione della “notizia” degli illeciti in data 31.12.2003 da parte dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, la contestazione, adottata il 12.1.2004, risulta, infatti, comunicata alla lavoratrice il successivo 21.1.2004. Va rilevato che non risulta che la ricorrente abbia mai prospettato in concreto e non solo in astratto che, a causa del tempo trascorso, il suo diritto di difesa in ambito disciplinare sia stato vulnerato.

43. Il settimo motivo è inammissibile perchè la ricorrente, sotto l’apparente denuncia dell’art. 24, comma 5 del richiamato CCNL di comparto (prevedente il diritto del lavoratore all’accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento disciplinare a suo carico”) e della L.R. Sicilia n. 10 del 1991, art. 25 (recante la Disciplina dei criteri e delle modalità di esercizio del diritto di accesso) mira in realtà al riesame del merito della causa non consentito nel giudizio di legittimità (cfr. punto 27 di questa sentenza).

44. Il ricorso va, in conclusione, rigettato in quanto le censure correlate alla affermata legittimità del licenziamento (terzo motivo) sono state formulate sulla premessa, infondata, per quanto sopra osservato, della insussistenza della recidiva e non si sono estrinsecate in specifiche doglianze idonee ad infirmare il giudizio formulato dalla Corte territoriale sulla gravità della condotta posta a base del licenziamento e sulla sua sussumibilità entro la fattispecie della giusta causa di licenziamento.

45. Non v’è spazio per la pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità, perchè il Comune non ha svolto alcuna attività difensiva.

46. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuta per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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