Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7923 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. I, 20/04/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 20/04/2020), n.7923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 123/2018 proposto da:

Procura Generale presso la Corte di Cassazione, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Francesca Ceroni;

– ricorrente –

contro

M.A., P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1198/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/12/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1198/2017 pubblicata il 15-11-2017 la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato l’efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese del 22 giugno 2012, con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio celebrato in (OMISSIS) tra M.A., nato a (OMISSIS), e P.A., nata a (OMISSIS), mandando al competente ufficio di stato civile per la trascrizione della sentenza e condannando la parte contumace P.A. alla rifusione delle spese di lite. La Corte territoriale, pronunciando in contumacia di P.A., ha rilevato che nel caso in esame, come evincibile dalla documentazione prodotta, risultavano rispettati i principi attinenti: i) alla competenza del giudice che aveva pronunciato la sentenza; ii) alla conoscenza dell’atto introduttivo per entrambe le parti; iii) all’osservanza del diritto di difesa e della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la legge dello Stato in cui si era svolto il processo; iiii) al passaggio in giudicato della sentenza secondo la stessa legge; iiiii) alla non contrarietà ad altra sentenza resa da un giudice italiano e passata in giudicato, nonchè alla mancata pendenza dinanzi al giudice italiano di una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti ed iniziata prima del processo straniero ed alla carenza di effetti contrari all’ordine pubblico. La Corte territoriale, per quanto specificatamente di interesse, ha ritenuto che la sentenza ecclesiastica non fosse in contrasto con i principi dell’ordine pubblico italiano perchè la causa di nullità ritenuta sussistente si atteggia in modo non dissimile dall’ipotesi della simulazione prevista dall’art. 123 c.c., senza che vi osti il fatto che la pronuncia sia stata resa indipendentemente dai limiti fissati del citato art. 123, comma 2, per farla valere, come da giurisprudenza di questa Corte richiamata (Cass. n. 4916/1986). Inoltre ha rilevato che nella specie neppure era in discussione il principio di ordine pubblico della tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole, dal momento che l’indicato ostacolo non poteva ravvisarsi quando il coniuge che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell’altro coniuge chiedeva la declaratoria della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d’appello ovvero non si opponeva a tale declaratoria.

2. Avverso questa sentenza la Procura Generale della Corte di Cassazione propone ricorso, affidato a cinque motivi, nei confronti di M.A. e P.A., che sono rimasti intimati.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la Procura Generale lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 7,29,30 Cost.; art. 8 CEDU; art. 7 Carta di Nizza; L. n. 218 del 1995, art. 64, comma 1, lett. g); L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 6; L. 25 marzo 1985, n. 121, artt. 8 e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Ad avviso della parte ricorrente, la convivenza tra i coniugi, pacificamente di durata ultra-triennale nel caso di specie, in base a quanto accertato dal Tribunale ecclesiastico, e la nascita di tre figli sono circostanze univocamente indicative di una stabile situazione familiare di fatto, allargata anche ai figli, protrattasi senza particolari problematiche dal 1990 fino al 2000, atteso che, in base alla stessa prospettazione del M., solo con la nascita del terzo figlio la moglie aveva cominciato a manifestare una crescente insofferenza nei confronti della vita coniugale. La convivenza “come coniugi”, allargata anche ai figli, trova una protezione privilegiata nelle norme indicate in rubrica ed è condizione ostativa alla delibazione, per manifesta contrarietà ai principi dell’ordine pubblico italiano, come da giurisprudenza di questa Corte richiamata in ricorso (Cass. Sez. Unite nn. 16379 e 16380 del 2014).

2. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2,29,30 Cost.; L. n. 218 del 1995, art. 167, art. 64, comma 1, lett. g); L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 6; L. 25 marzo 1985, n. 121, artt. 8 e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Deduce, con riferimento alla rilevabilità d’ufficio della violazione di principi di ordine pubblico, che con la sentenza n. 10531/2013 della Sezioni Unite di questa Corte è stato affermato il principio di diritto secondo cui l’eccezione in senso stretto è tale solo se il legislatore ne ha espressamente escluso la rilevabilità d’ufficio e il rilievo d’ufficio non è subordinato alla specifica tempestiva allegazione della parte, essendo sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis in quanto “il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione”. Se la convivenza tra i coniugi costituisce elemento essenziale ed è tutelata da norme di ordine pubblico italiano in quanto regolata da disposizioni costituzionali, convenzionali e ordinarie, ad avviso della Procura Generale non può che conseguirne la rilevabilità d’ufficio, non potendo coesistere nella medesima eccezione il contenuto di ordine pubblico e la natura di eccezione in senso stretto, come statuito dalle pronunce di questa Corte n. 6331/2014 e delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1912/2012. Deduce che gli argomenti per i quali la pronuncia n. 2846/2017, vertente su questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, ha condiviso l’esegesi delle sentenze delle Sezioni Unite n. 16379 e 16380 del 2014, ossia quello della “complessità fattuale” e quello dell’analogia, non danno conto delle ragioni che hanno portato al sovvertimento di principi pacifici e consolidati, affermati a iniziare dalla decisione delle Sezioni Unite n. 1099/1998, seguita in senso conforme da quelle, sempre delle Sezioni Unite, n. 15661/2005 1912/2012 e 10531/2013. Rileva, quindi, l’esistenza di un contrasto tra i due orientamenti e rimarca, come evidenziato da autorevole dottrina, la contraddizione di un principio imperativo affidato alla disponibilità delle parti.

3. Con il terzo motivo la Procura ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 Cost.; art. 19 TFUE; art. 21 Carta di Nizza (non discriminazione); art. 14 CEDU (divieto di discriminazione); L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Rileva che l’unica ragione fondante la decisione del giudice ecclesiastico, che si muove tra giudizio e pregiudizio, è l’omosessualità di P.A., che è biasimata a causa del suo supposto orientamento sessuale e per questo considerata affetta da “disturbo grave della personalità”, nonchè “certamente un soggetto con personalità gracile, con gravi deficienze nell’autonomia strutturale della volontà, nonchè nella responsabilità personale dal punto di vista emotivo-affettivo”. Deduce che, secondo il Tribunale ecclesiastico, la “malattia” da cui è affetta la P. ha minato la sua capacità di libero consenso. Ricorre quindi la violazione del limite dell’ordine pubblico interno e internazionale, con riferimento al diritto fondamentale di vivere liberamente la vita sessuale ed affettiva sancito dalla Costituzione, dalla Cedu e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’unione Europea, nonchè con riferimento al principio di non discriminazione. Richiama varie pronunce della Corte di Strasburgo, in fattispecie di violazione di coppie omosessuali del principio di non discriminazione.

4. Con il quarto motivo la Procura ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 6-8 CEDU; artt. 291-292 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.”. Deduce errata applicazione dell’art. 6 CEDU, che afferma il principio proprio di ogni persona a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, sancito anche dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 585/2014. Inoltre l’art. 22 del Reg. CE n. 2201 del 2003 indica l’ipotesi di contrarietà all’ordine pubblico e di contumacia quali ragioni di non riconoscibilità delle decisioni in cause matrimoniali e rileva che potrebbero profilarsi dubbi di incostituzionalità per essere assicurati diversi livelli di tutela a seconda che la decisione sia emessa da giudici ecclesiastici ovvero di altro Stato membro dell’Unione Europea, perchè solo nel secondo caso vi sarebbe limite invalicabile all’ingresso del provvedimento straniero nel nostro ordinamento, così potendo prospettarsi la necessità di un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia relativamente all’art. 22 e 46 del citato Reg. CE. Inoltre la contumacia non è univocamente indicativa del disinteresse per il risultato della controversia e il diritto alla vita privata e familiare della contumace, nonchè la certezza del suo stato necessitano della tutela officiosa del giudice o almeno del P.G., custode dei diritti spiccatamente pubblicistici del procedimento di delibazione.

5. Con il quinto motivo la Procura ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”. Deduce che la Corte territoriale si è limitata ad una verifica del rispetto delle condizioni previste per dare ingresso nel nostro ordinamento alla sentenza straniera e manca nella specie ontologicamente la categoria giuridica stessa della soccombenza e difetta un qualunque cenno alle ragioni della condanna. Data la particolare rilevanza degli interessi in gioco e la peculiarità dell’oggetto dei giudizi di delibazione, ad avviso della Procura le spese di lite avrebbe dovuto essere compensate.

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

6.1. Occorre premettere che il Collegio ritiene di conformarsi, condividendone il contenuto, ai richiamati precedenti delle Sezioni Unite nn. 16379 e 16380 del 2014, anche quanto alla non rilevabilità di ufficio del limite di ordine pubblico alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario costituito dalla convivenza triennale delle parti come coniugi. Le Sezioni Unite, infatti, con le citate sentenze “gemelle”, hanno confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale restrittivo in tema di eccezioni in senso stretto, richiamato nel ricorso della Procura generale, ritenendo, tuttavia, motivatamente che l’eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, ostativa alla positiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, rientri appunto tra quelle che l’ordinamento riserva alla disponibilità della parte interessata. Le Sezioni Unite sono pervenute a detta conclusione sia in considerazione della “complessità fattuale” delle circostanze sulle quali essa si fonda e della connessione molto stretta di tale complessità con l’esercizio di diritti, con l’adempimento di doveri e con l’assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, sia tenuto conto della espressa previsione della necessità dell’eccezione di parte nell’analoga fattispecie dell’impedimento al divorzio costituito dall’interruzione della separazione, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3.

Il suddetto orientamento è stato ribadito da questa Corte con successive recenti pronunce (cfr. Cass. n. 24729/2018; Cass. n. 2648/2017 in fattispecie analoga alla presente; Cass. n. 26188/2016; Cass. n. 18695/2015), sicchè non si ravvisa sussistente il contrasto giurisprudenziale denunciato con il ricorso, e il Collegio, intendendo dare continuità all’indirizzo di cui si è detto, non ritiene di dover rimettere gli atti alle Sezioni Unite. Non ricorrono, infatti, ragioni per ritenere che la rilevabilità solo ad eccezione di parte del limite di ordine pubblico in discussione contrasti con il diritto al giusto processo della parte rimasta contumace, considerato il carattere volontario della contumacia stessa, dichiarabile solo in presenza della prova della rituale notifica della domanda giudiziale, richiamate le articolate argomentazioni espresse nelle citate pronunce di questa Corte, anche a Sezioni Unite, che hanno dato ampiamente conto delle ragioni giustificative della rilevabilità ad eccezione di parte nel senso infra sinteticamente precisato.

6.2. Neppure ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, sulla interpretazione delle norme del regolamento CE n. 2201/2003 richiamate nel ricorso, per l’assorbente ragione che tale regolamento è “relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale” adottate in un diverso Stato membro dell’Unione Europea, non delle decisioni dei tribunali ecclesiastici. Si è già evidenziato, peraltro, che non è ravvisabile, solo in dipendenza della contumacia della parte, alcuna lesione del diritto di quest’ultima al giusto processo.

6.3. Non è fondata nemmeno la censura inerente alla dedotta decisiva rilevanza dell’omosessualità di P.A. nella decisione del Tribunale ecclesiastico ed ai riflessi sulla violazione dell’ordine pubblico nazionale e internazionale. Nella sentenza impugnata si afferma che la domanda di nullità del matrimonio è stata accolta dal Tribunale ecclesiastico per “esclusione dell’indissolubilità da parte dell’attore”, oltre che “grave difetto di discrezione di giudizio della convenuta circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente” e per “incapacità della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica”. Ne consegue che la condizione soggettiva della moglie non è stata affatto “l’unica ragione fondante la decisione del giudice ecclesiastico”, come affermato in ricorso (pag. n. 8), ed infatti la Corte territoriale ha valutato l’eventuale contrasto con l’ordine pubblico, escludendolo, facendo riferimento all’ipotesi, ritenuta non dissimile, della simulazione di cui all’art. 123 c.c., che presuppone da parte di entrambi i coniugi la volontà di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio. Dunque, se il vizio di nullità del matrimonio è dipeso dalle condotte di entrambi i coniugi, in base a quanto accertato nella sentenza impugnata, non rivestono rilevanza alcuna, nella specie, il principio di non discriminazione o il diritto di vivere liberamente la vita sessuale ed affettiva nel senso prospettato in ricorso.

6.4. In ordine all’ultimo motivo di ricorso, occorre rilevare che la parte pubblica ricorrente difetta di interesse ad impugnare la statuizione sulla regolazione tra le parti private delle spese di lite e che, in ogni caso, la censura è priva di fondamento in quanto il procedimento di delibazione, instaurato da uno solo dei coniugi, è considerato di natura contenziosa perchè diretto alla soluzione di conflitti (Cass. n. 1260/2016).

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa la natura della parte ricorrente e stante la mancata costituzione degli intimati.

9. Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

10. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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