Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7923 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7923 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA
sul ricorso 19243-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12,

presso

l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO

STATO, che lo rappresenLa e difende;

contro

2016
924

ricorrente

LAZIALE SUPERMERCATI SRL, CALCAGNI MAURIZIO,

SCIOMMERI

LUIGI;
– intimati avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

di LATINA,

350/2009

della .

depositata

il

Data pubblicazione: 20/04/2016

27/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/03/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che ha

riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’assegnazione termine per rinotifica,e, in subordine
rigetto del ricorso.

o CLAA/DIA2,,d417b\-, 11’1/
chiesto l’integrazione dturund–di’dué ‘soci, e si

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 maggio 2009 (ud. 22 aprile 2009) la C.t.r. del
Lazio, sez. Latina, rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate il 3
ottobre 2007 nei confronti della S.r.l. Laziale Supermercati rilevando che
l’omessa allegazione all’avviso di 73:CC tamento RC3C00200987 del processo verbale di constatazione posto a fondamento dell’atto impositivo
per l’annualità 2002 si riflette sulla legittimità di quest’ultimo in quanto

e non garantisce, quindi, “l’effettività del contraddittorio e il rispetto del
principio del diritto di difesa”. Dica. inoltre, assorbito il gravame incidentale della contribuente.
2. Per la cessazione di tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso nei confronti sia di Laziale Supermercati S.r.l. cancellata dal registro
delle imprese il 14 gennaio 2009, sia del suo ex liquidatore Maurizio Calcagni, sia dei suoi soci Maurizio Calcagni e Luigi Sciommeri. Gli intimati
non svolgono attività difensiva. Levvecatura erariale deposita memoria
illustrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente si osserva che ia cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica
l’estinzione della società canceilata, cella capacità di stare in giudizio. Non
rileva l’art. 28, comma 4, del d.igs. 21 novembre 2014, n. 175, recante
disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal
registro delle imprese, che non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degfl altri enti areditori o di riscossione indicati nello
stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione dea società de – vanti dall’art. 2495, secondo comma, cod. civ., si
applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nelia eigenza della nuova disciplina di detto
ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente. (Sez. 5, Sentenza
n. 6743 del 02/04/2015, RV. 535140; conf. Sez. 6-5, Ordinanza n. 15648
del 24/07/2015, Rv. 636038)
2. Tuttavia, ove l’evento estn-iti’.3 2i sia anteriormente verificato e come
nella specie – nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa
sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato,
2{ 11)1 9243 6.clocx

esso “non contiene … gli elementi essenziali del citato processo verbale”

né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell’art.
300 cod. proc. civ., per il principio dell’ultrattività del mandato, il difensore
continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato,
sicché il ricorso per cassazione notifirato alla (pur estinta) società contribuente, presso il difensore costi uitoei gradi di merito, risulta ritualmente proposto (Sez 5. Sentenza r.. 26495 del 17/12/2014, Rv. 634009;
v. Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, Rv. 631467; conf. Sez. U

sul punto la ritualità della notifica dell’odierno ricorso, siccome effettuata
presso il difensore costituito in apoellc
3. Siccome la notificazione del rioorso prefezionatasi presso il difensore
delle società cancellata è idonea a sorreggere, nella specie, la regolare
costituzione del contraddittorio e !a rituale introduzione del giudizio di legittimità, risultano del tutto superflue sia l’ulteriore notificazione del ricorso effettuata (7., socio MaJAZ:0 , :”Thlcagni, sia la sua rinnovazione al secondo socio Luigi Sciommeri (pur .-,cilecitata in memoria). Quanto agli sviluppi processuali ulteriori vedasi Mitre ‘ (par.7)
4. Resta, altresì, inutile e inammissibile l’altra notificazione del ricorso
effettuata all’ex liquidatore (Maurizio Calcagni). Si deve, infatti, dare ulteriore continuità al principio di diritto secondo cui “il liquidatore di una
società estinta per cancellazionei’egistro delle imprese può ben essere
destinatario di una autonoma az..:no risarcitoria, ma non della pretesa
attinente al debiw sociale, ond., :e. inammissibile l’impugnazione proposta
nei confronti del medesimo con rit;uardo alla sentenza relativa a quel debito, atteso che la posizione del liquidatore non è quella di successore
processuale dell’ente estinto (S;e2.. E, Sentenza n. 7675 del 16/05/2012,
Rv. 622570).
I ricorso è fondato dovendosi acco-

5. Tanto premesso in rito, ne:

gliere l’unico motivc, articolato per violazione di norme giuridiche sostanziali, e dare ulteriore continuità al principio di diritto secondo cui, in tema
di motivazione per reiationem dec,i atti d’imposizione tributaria, l’art. 7,
comma 1, dello Statuto del contriouente, nel prevedere che debba essere
allegato all’atto dell’Amministrazio•ie finanziaria ogni documento richiamato nella motivazioie di esso, noli trova applicazione per gli atti di cui il
contribuente abbia 0, avuto inte:.i – ale e legale conoscenza per effetto di
precedente comunicelione, seee . atcuno allorquando, come nella specie,
l’avviso di accertamento è s.atc. moto/ai.”) con riferimento ad un processo

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Sentenze n. 20447 del 29/09/2014 e n. 19887 del 22/09/2014). Ne deriva

verbale di constatazione, pacificamente già consegnato in copia all’interessato al termine delle verifica fiscale (Sez. 5, Sentenza n. 407 del
14/01/2015, Rv. 634243).
6. Sul punto specifico la difesa erariale, con autosufficiente richiamo contenuto in ricorso (pag.2) e corroaorate da allegazione ex art. 369 cod.
proc. civ. (a11.1), ha documentato cne ir processo verbale di constatazione
è stato notificato il 6 maggio 2005 nelle mani di Andrea Zizzi, legale rap-

atteso il contenuto della sentenza della C.t.p., dell’appello erariale e delle
deduzioni della parte privata, il tteto riportato nelle parti salienti con opportune parziali trascrizioni (pag.
7. Accolto il ricorso nei sensi e nei limiti sopra indicati, la sentenza d’appello va cassata con rinvio ai giudice compente che, in diversa composizione, dovrà attenersi al princOio di diritto sopra enunciato (v. par. 5-6)
e regolare anche ie spese dee gludi -/lo di legittimità.
Resta ovviamente fermo che nei ,euCC5iVO giudizio di rinvio si possa – e
anzi si debba – costituire H contraddittorio con gli ex soci della società
contribuente, quali soggetti subentrati in luogo della società medesima
ormai da tempo estinta (Sez. 5, Sentenza n. 26495 del 17/12/2014, §22).

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei se

e nei limiti indicati in motivazione e

lo dichiara inammissibile riguardo n’ex liquidatore; cassa la sentenza
d’appello con rinvio, anche per le spese, alla C.t.r. del Lazio, sez. Latina,
in diversa composizione.
Così deciso in Roma, I 15 marzo 2016.

presentante della contribuente. La circostanza appare oltretutto pacifica,

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