Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7923 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7086-2018 proposto da:

OREDA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVONAROLA 39, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI DESTITO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARMINE PELLEGRINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5523/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/09/2017; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

O.RE.DA s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello nei confronti della decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva rigettato il ricorso della contribuente contro una cartella di pagamento del 2006 ed estratti ruolo relativi ad imposte IRES, ILOR ed IRAP per gli anni compresi fra il 1993 ed il 1996 e fra il 1999 ed il 2009.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2948 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la notifica degli atti si perfezionasse con consegna a persona diversa dal destinatario, senza la necessità della spedizione di una seconda raccomandata;

che, mediante il secondo, O.RE.DA s.r.l. assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2719 c.c., dell’art. 112 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacchè la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto non contestata la corrispondenza tra il contenuto dell’avviso di ricevimento e l’effettivo contenuto del plico ricevuto;

che, attraverso l’ultimo, la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2944,2946,2948 e 2953 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, posto che, sia con riferimento alle cartelle di pagamento, sia con riguardo alle intimazioni si sarebbe perfezionata la prescrizione quinquennale;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è inammissibile;

che, infatti, nella sentenza della CTR si dà atto della circostanza che il contribuente non avesse contestato le copie degli avvisi di ricevimento con riferimento alla sottoscrizione apposta da chi li aveva ritirati, ma esclusivamente il mancato deposito degli originali;

che, in tal senso, deve reputarsi che la predetta eccezione sia stata sollevata per la prima volta in questa sede;

che il secondo motivo è inammissibile;

che, infatti, esso risulta privo di interesse, giacchè l’affermazione della CTR circa “l’assenza di una specifica contestazione di mancata corrispondenza dell’avviso di ricevimento con l’effettivo contenuto del plico ricevuto” costituisce un obiter dictum, senza alcuna incidenza sulla decisione impugnata;

che il terzo motivo è infondato;

che il principio, di carattere generale – secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. – si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via: pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Sez. U, n. 23397 del 17/11/2016);

che, pertanto, ai fini del calcolo della prescrizione, occorre avere riguardo alla normativa che regola l’imposta, sulla scorta della quale è sorto il credito tributario;

che, nella specie, la legge sull’IRPEF e sulle altre imposte dirette non contiene la previsione di un termine di prescrizione inferiore a quello decennale e che, pertanto, trova applicazione il regime ordinario, di cui all’art. 2946 c.c. (Sez. 6-5, n. 12740 del 26/06/2020; Sez. 6- 5, n. 32308 dell’11/12/2019);

che il ricorso va dunque respinto;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 6.000, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

 

 

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