Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7922 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7922 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 19084-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2016
923

LAZIALE

SUPERMERCATI

SRL

CANCELLATA,

CALCAGNI

MAURIZIO, SCIOMMERI LUIGI;
– intimati –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

di LATINA,

352/2009

della

depositata il

Data pubblicazione: 20/04/2016

27/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/03/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che ha

riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’assegnazione ktermine per rinotifica,e in subordine lg
rigetto del ricorso.

chiesto l’integrazione dttVIri( -5-111b727 due soci, e si

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 maggio 2009 (ud. 22 aprile 2009) la C.t.r. del
Lazio, sez. Latina, rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate il 3
ottobre 2007 nei confronti della S.r.l. Laziale Supermercati rilevando che
l’omessa allegazione all’avviso di acce:tamento RC3060201337 del processo verbale di constatazione posto a fondamento dell’atto impositivo
per l’annualità 2002 si riflette sulla legittimità di quest’ultimo in quanto

e non garantisce, quindi, “l’effettività del contraddittorio e il rispetto del
principio del diritto di difesa”. Dichiara, inoltre, assorbito il gravame incidentale della contribuente.
2. Per la cassazione di tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso nei confronti sia di Laziale Supermercati S.r.l. cancellata dal registro
delle imprese il 14 gennaio 2009, sia del suo ex liquidatore Maurizio Calcagni, sia dei suoi soci Maurizio Calcagni e Luigi Sciommeri. Gli intimati
non svolgono attività difensiva. L’avvocatura erariale deposita memoria
illustrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente si osserva che la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica
l’estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio. Non
rileva l’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante
disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal
registro delle imprese, che non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti ci -editori o di riscossione indicati nello
stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, secondo comma, cod. civ., si
applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nelta vigenza della nuova disciplina di detto
d.lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente. (Sez. 5, Sentenza
n. 6743 del 02/04/2015, Rv. 535140; conf. Sez. 6-5, Ordinanza n. 15648
del 24/07/2015, Rv. 636038)
2. Tuttavia, ove l’evento est:ntivo si sia anteriormente verificato – come
nella specie – nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa
sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato,

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esso “non contiene … gli elementi essenziali del citato processo verbale”

né notificato, dal procuratore delta società medesima, ai sensi dell’art.
300 cod. proc. civ., per il principio delllultrattività del mandato, il difensore
continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato,
sicché il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società contribuente, presso il difensore costiu.iito a.ei gradi di merito, risulta ritualmente proposto (Sez. 5, Sentenza n. 26495 del 17/12/2014, Rv. 634009;
v. Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, Rv. 631467; conf. Sez. U

sul punto la ritualità della notifica dell’odierno ricorso, siccome effettuata
presso il difensore costituito in appello.
3. Siccome la notificazione dei rit.:orso prefezionatasi presso il difensore
delle società cancellata è idonea a sorreggere, nella specie, la regolare
costituzione dei contraddittorio e la rituale introduzione del giudizio di legittimità, risultano del tutto superflue sia l’ulteriore notificazione dei ricorso effettuata al socio Maurizio Calcagni, sia la sua rinnovazione al secondo socio Luigi Sciommeri (pur acilecitata in memoria). Quanto agli sviluppi processuali ulteriori vedasi “infra” (par.7)
4. Resta, altresì, inutile e inammissibile l’altra notificazione del ricorso
effettuata all’ex liquidatore (Maurizio Calcagni). Si deve, infatti, dare ulteriore continuità al principio di diritto secondo cui “il liquidatore di una
società estinta per cancellazione da registro delle imprese può ben essere
destinatario di una autonoma az!one risarcitoria, ma non della pretesa
attinente al debito sociale, onde inammissibile l’impugnazione proposta
nei confronti del medesimo con iguardo alla sentenza relativa a quel debito, atteso che la posizione del iiquidatore non è quella di successore
processuale dell’ente estinto” (Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2012,
Rv. 622570).
5. Tanto premesso in rito, nel merito il ricorso è fondato dovendosi accogliere l’unico motivo, articolato per Aolazione di norme giuridiche sostanziali, e dare ulteriore continuità al principio di diritto secondo cui, in tema
di motivazione per relationern degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7,
comma 1, dello Statuto del contri’suente, nel prevedere che debba essere
allegato all’atto dell’Amministrazi2íie finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di ess2, non trova applicazione per gli atti di cui il
contribuente abbia già avuto inte;rale e legale conoscenza per effetto di
preced2nte comunicazione, soi.;.’anutto allorquando, come nella specie,
l’avviso di accertamento è stato motivato con riferimento ad un processo

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Sentenze n. 20447 dei 29/09/2014 e n. 19887 dei 22/09/2014). Ne deriva

verbale di constatazione, pacificamente già consegnato in copia all’interessato al termine delle verifica fiscale (Sez. 5, Sentenza n. 407 del
14/01/2015, Rv. 634243).
6. Sul punto specifico la difesa erariale, con autosufficiente richiamo contenuto in ricorso (pag.2) e corro – ora ..) da allegazione ex art. 369 cod.
proc. civ. (all.1), ha documentato cile ii processo verbale di constatazione
è stato notificato il 6 maggio 2005 nelle mani di Andrea Zizzi, legale rap-

atteso il contenuto della sentenza della C.t.p., dell’appello erariale e delle
deduzioni della parte privata, il tifto iiportato nelle parti salienti con opportune parziali trascrizioni (pag. 3-4).
7. Accolto il ricorso nei sensi e nei limiti sopra indicati, la sentenza d’appello va cassata con rinvio al udice compente che, in diversa composizione, dovrà attenersi al principio di diritto sopra enunciato (v. par. 5-6)
e regolare anche e spese del giudizio di legittimità.
Resta ovviamente fermo che nel -ccessivo giudizio di rinvio si possa – e
anzi si debba – costituire il contraddittorio con gli ex soci della società
contribuente, quali soggetti subentrati in luogo della società medesima
ormai da tempo estinta (Sez. 5, Sentenza n. 26495 del 17/12/2014, §22).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei se – si e nei limiti indicati in motivazione e
lo dichiara inammissibile riguardu a l’ex liquidatore; cassa la sentenza
d’appello con rinvio, anche per ie spese, alla C.t.r. dei Lazio, sez. Latina,
in diversa composizione.
Così deciso in Roma, 1 15 marzo 2015.

presentante della contribuente. La circostanza appare oltretutto pacifica,

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