Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7922 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6792-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

3 P STAMPAGGI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4994/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, SEZ. DISTACCATA di LATINA, depositata il

24/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Frosinone. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della s.r.l. 3P Stampaggi contro un avviso di accertamento IRPES, IVA e IRAP, relativo all’anno 2009.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato a due formali motivi;

che, col primo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

che, in particolare, la CTR avrebbe fornito una motivazione difforme dalla reale situazione processuale e sostanziale, omettendo l’analisi dei fatti addotti dall’Amministrazione finanziaria a sostegno delle proprie ragioni;

che, col secondo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.L. n. 431 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies, e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo i giudici di appello omesso di valutare come, nella specie, a fronte di elementi sintomatici di un occultamento di ricavi, la società non avesse fornito alcuna dimostrazione concreta (se non quella del rapporto di mono-committenza) circa i ricavi dichiarati e le ragioni del mantenimento di un’attività antieconomica, oltre a non aver preso in considerazione la possibilità di rideterminazione della base imponibile;

che l’intimata non si è costituita;

che il primo motivo non è fondato,

che il sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 6-3, n. 22598 del 25/09/2018);

che, in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Sez. 5, n. 920 del 20/01/2015; Sez. 3, n. 29721 del 15/11/2019);

che, nella specie, la sentenza impugnata – sia pur succintamente – da esatta contezza dello svolgimento della vicenda e dell’iter logico seguito per la decisione assunta;

che il secondo motivo è fondato;

che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell’accertamento. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di giustificare i risultati della propria gestione ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri (Sez. 5, n. 27617 del 30/10/2018; Sez. 5, n. 21754 del 20/09/2017);

che la CTR territoriale ha invertito l’onere della prova, pretendendo un quid pluris che l’Ufficio, in esito all’iter amministrativo concretamente svoltosi, non era tenuto a dare; che, pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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