Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7922 del 06/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 06/04/2011), n.7922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.B.C. CONSORZIO BENI CULTURALI IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore, elettivamente domiciliato in Roma, via Edoardo D’Onofrio

n. 43, presso lo studio dell’avv. Cassano Umberto, che lo rappresenta

e di fende;

– ricorrente –

contro

CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 21^, n. 199, depositata il 28.10.2009.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per il consorzio ricorrente, l’avv. Umberto Cassano;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

FEDELI Massimo che ha concluso, in aderenza alla relazione, per il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il consorzio indicato in epigrafe propose ricorso avverso cartella esattoriale, con la quale gli era stato intimato il pagamento dei cd. “diritti camerali” per l’anno 2002, assumendo di aver cessato la propria attività in data 31 dicembre 2001;

che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del Consorzio, dalla commissione regionale;

che, in particolare – sul presupposto che i soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese hanno l’obbligo di corrispondere un diritto economico alla Camera di Commercio, fino alla cancellazione – i giudici di appello osservarono che questa, ai sensi della normativa in materia, è subordinata ad apposita istanza da proporsi nel termine del 30 gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione del bilancio finale di liquidazione e rilevarono che, nella fattispecie, non vi era prova dell’avvenuta presentazione di detta istanza entro il 30 gennaio 2002;

rilevato:

che, avverso la sentenza di appello, il Consorzio, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, propone ricorso per cassazione, in unico motivo, denunciando “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” e censurando la decisione impugnata per aver questa “asserito la mancanza di documentazione dell’avvenuta cancellazione nei termini di legge stante il deposito di misura camerale da cui si evince che il Consorzio ha cessato la sua attività a far data dal 31/12/2001 con conseguente deposito presso la C.C.I.A.A., di Cosenza del bilancio finale di liquidazione al 31/12/2001 protocollato al numero 6933/2002 del 14/03/2001”;

osservato:

– che il ricorso va disatteso;

che esso denuncia, infatti, quale vizio motivazionale ciò che, in realtà, viene configurata come pretesa violazione di legge: l’aver presupposto la cancellazione dal Registro subordinata all’onere della presentazione di apposita istanza entro il 30 gennaio dell’anno in contestazione;

– che, in ogni caso, la doglianza introduce un sindacato in fatto non consentito in sede di legittimità, poichè – a fronte del convincimento, tratto dai giudici del gravame dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili circa la mancanza di prova in merito all’avvenuta tempestiva proposizione dell’istanza di cancellazione – il consorzio ricorrente, pur deducendo vizio motivazionale, rimette, in effetti, in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito (apprezzamento che è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di tale sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione: cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03);

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA