Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7921 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6770-2018 proposto da:

G.S., G.M., G.I.,

G.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALESSANDRO

VESSELLA 30, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PUCCIONI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO SENALDI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4170/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.M., G.I., G.S. e G.G. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Varese. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso dei contribuenti contro un avviso di accertamento per IRPEF, per gli anni 2009 e 2014.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato a due motivi;

che, attraverso il primo, i ricorrenti assumono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. a) e b), e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. G bis, avendo la CTR affermato erroneamente – ai fini della plusvalenza tassabile l’equiparazione fra la vendita di terreni già edificati e la cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti;

che, col secondo, i G. denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omesso esame della domanda di nullità dell’atto per assenza del preventivo contraddittorio, in violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4:

l’Agenzia avrebbe avuto l’obbligo di instaurare preventivamente il contraddittorio, trattandosi di atti autoritativi;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è fondato;

che, in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b) (ora art. 67) e art. 16 (ora art. 17), comma 1, lett. g) bis, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati: ciò vale anche qualora l’alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell’immobile e, successivamente alla compravendita, l’acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell’istanza, in quanto la “ratio” ispiratrice del citato art. 81, tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un’attività produttiva del proprietario o possessore ma dall’avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica (Sez. 6-5, n. 10393 del 12/04/2019; Sez. 6-5, n. 1674 del 23/01/2018; Sez. 6-5, n. 4361 del 20/02/2017, Sez 5, n. 7853 del 20/04/2016);

che il riferimento fatto dalla CTR a Cass. Sez. 5, n. 12320 del 17/05/2017 non è applicabile alla presente fattispecie, perchè riguarda terreni agricoli trasformati in terreni edificabili e comunque privi di un compendio immobiliare accessorio, come invece nella vicenda per cui è causa;

che il secondo motivo resta di conseguenza assorbito;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

 

 

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