Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7920 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 28/03/2017, (ud. 21/12/2016, dep.28/03/2017),  n. 7920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18962-2011 proposto da:

C.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G. P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIA

CRISTINA MANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.R.E.S. AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA 118, C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

A.R.E.S. AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA 118, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA E. TAZZOLI 2, presso lo studio

dell’avvocato MARIA LUDOVICA POLTRONIERI, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G. P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIA

CRISTINA MANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2433/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/04/2011 R.G.N. 11654/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato TOMASSETTI DOMENICO per delega Avvocato MANNI MARIA

CRISTINA;

udito l’Avvocato POLTRONIERI MARIA LUDOVICA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e accoglimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Roma, adito dalli Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES 118 (ARES), confermò il decreto con il quale a quest’ultima era stato ingiunto di pagare a C.L. la somma di Euro 12.721,26 a titolo di retribuzione variabile, e respinse, per quanto oggi rileva, la domanda riconvenzionale proposta dall’Azienda, volta alla condanna del C. alla restituzione della somma indebitamente corrisposta negli anni dal 2005 al 2007 a titolo di indennità di “struttura complessa”.

2. Adita dall’ARES, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il C. alla restituzione della somma percepita indebitamente dal 2005 al 2007 a titolo di indennità di dirigenza di struttura complessa.

3. La Corte territoriale ha ritenuto che:

4. il motivo di gravame relativo alla statuizione di primo grado relativa alla retribuzione di posizione variabile era inammissibile in quanto le prospettazioni difensive svolte erano diverse e nuove rispetto a quelle poste a fondamento dell’ opposizione avverso il decreto ingiuntivo;

5. era emerso che in data 20.12.2001 al C., era stato attribuito un primo incarico di direzione, espressamente qualificato di direzione di “struttura complessa” nella lettera a firma del Direttore Generale prot. n. 346/DA; successivamente, con Delibb. 29 marzo 2002, n. 49 al C. era stato attribuito un altro incarico di direzione di “struttura semplice”; nei successivi provvedimenti di rinnovo al C. era sempre stata assegnata la responsabilità di una “struttura semplice”, come risultava dalla Delib. 29 marzo 2004, n. 672; tale incarico aveva durata triennale, con decorrenza dal 20.12.2001, ossia con la decorrenza coincidente con la originaria e provvisoria assegnazione disposta dal Direttore Generale.

6. la struttura alla quale il C. era stato preposto doveva essere qualificata come “struttura semplice” perchè, a fronte, della comunicazione del Direttore Generale del 20.12.2001 di affidamento provvisorio dell’incarico di direzione, il C. aveva sottoscritto, in data 17.4.2003, il contratto individuale di lavoro relativo all’attribuzione di incarico di direzione di “struttura semplice”, contratto, di durata triennale, che aveva richiamato l’ordinanza n. 49 del 29.3.2002 la quale aveva qualificato l’incarico come di direzione di “struttura semplice”.

7. l’indennità correlata alla direzione di “struttura complessa” non era, pertanto, dovuta dalla Amministrazione di provenienza (Azienda Ospedaliera (OMISSIS)) e nemmeno dall’Ares (alle cui dipendenze il C. era transitato) perchè era stata erogata sull’erroneo presupposto della qualificazione come “struttura complessa” della articolazione affidata alla direzione del C. con la Det. 20 dicembre 2001.

8. Avverso detta sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due articolati motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso l’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118, la quale ha anche proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi cui si è opposto controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi del ricorso principale.

9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., artt. 27, 33 e 41 del CCNL Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa 1998-2001 e art. 28 del CCNL medesimo comparto 2002-2005; illogicità, contraddittorietà ed omessa motivazione su un fatto controverso.

10. Assume che la Corte territoriale avrebbe malamente applicato i canoni dì ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., avendo trascurato il dato testuale della Delib. 20 dicembre 2001, n. 346/DA e dell’ordinanza n. 49 del 20.3.2002 e deduce che si trattò dell’affidamento di un unico incarico, prima attribuito provvisoriamente (nota del 20.12.2001) e, poi, definitivamente (nota n. 49 del 29.3.2002) con retrodatazione degli effetti al 20.12.2001. Lamenta l’illogicità della decisione nella parte in cui la Corte territoriale, dopo avere ritenuto che erano stati conferiti due distinti incarichi aveva, poi, contraddittoriamente, affermato che l’incarico di cui all’ordinanza n. 49 aveva durata triennale, con decorrenza dal 20.12.2001, ossia retroattivamente dalla data in cui l’appellato era stato, provvisoriamente, immesso in tale servizio con lettera del Direttore Generale. Asserisce, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe anche trascurato la comune volontà delle parti e, in particolare, il comportamento tenuto dall’Azienda che aveva sempre erogato l’indennità di “struttura complessa”. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di tenere conto delle disposizioni contenute nell’art. 33 del CCNL 1998-2001 e art. 28 del CCNL 2002-2005, che prevedono che l’esito positivo della valutazione triennale costituisce per tutti i dirigenti condizione per la conferma nell’incarico o per il conferimento di incarichi di maggio rilievo.

11. Lamenta che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la qualificazione dell’incarico in termini di assegnazione di direzione di “struttura semplice” fosse presupposto sufficiente per negare il diritto di esso ricorrente di percepire l’indennità correlata alla direzione di “struttura complessa”. A tale fine deduce di avere precisato che detta indennità era dovuta non in relazione all’affidamento di un incarico di tal fatta ma in ragione del fatto che, in applicazione degli artt. 28 del CCNL 1998-2001 e art. 33 del CCNL del 2002-2005, doveva essere mantenuto il trattamento economico previsto per la direzione di “struttura complessa”; che, in adempimento degli artt. 33 e 28 sopra richiamati, il Direttore Generale aveva previsto l’attribuzione della indennità di struttura complessa perchè l’Atto Aziendale, adottato ai sensi del D.Lgs. 502 del 1992, non prevedeva nel ruolo di analista incarichi di direzione di “struttura complessa”.

12. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, illogicità ed omessa motivazione e violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 bis e art. 15 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 e art. 27 CCNL comparto Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa 1998-2001.

13. Deduce che l’Atto Aziendale ARES 118 del 20.10.2006 aveva qualificato come “struttura complessa” quella assegnata ad esso ricorrente e che, pertanto, quanto meno dal 20.10.2006 al 30.6.2007, era dovuta l’indennità di direzione di “struttura complessa”.

14. Sintesi dei motivi del ricorso incidentale.

15. Con il primo motivo l’ARES denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per non avere la Corte territoriale interpretato gli scritti difensivi di primo grado (ricorso in opposizione) e di secondo grado (ricorso in appello) in conformità al dato testuale, alla volontà in essa manifestata da essa Azienda e per non avere interpretato complessivamente le argomentazioni, i conteggi ed i documenti le une per mezzo degli altri. Asserisce che le difese svolte nel primo e nel secondo grado di giudizio coinciderebbero, perchè essa ricorrente aveva sempre sostenuto che nella retribuzione corrisposta al C. fossero ricomprese sia le voci del trattamento fondamentale di parte fissa e variabile confluite nella posizione unificata, sia “la voce di variabile aziendale-differenza sui minimi facente parte del trattamento accessorio”.

16. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, asserendo che la motivazione presenterebbe “un salto logico nell’argomentazione del giudice di merito che interrompe e pregiudica la linearità del suo ragionamento giuridico.

Esame dei motivi del ricorso principale.

17. Il primo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

18. Esso è inammissibile perchè nel ricorso non risulta riprodotto il contenuto completo delle Delib. 20 dicembre 2001, n. 346/DA e dell’ordinanza n. 49 del 20.3.2002, del provvedimento assunto come adottato dal Direttore Generale, ai sensi degli artt. 33 e 28 del CCNL, attributivo della indennità di “struttura complessa”, dell’Atto Aziendale non prevedente nel ruolo di analista incarichi di direzione di “struttura complessa”, atti richiamati nel motivo in esame, e di cui non risulta indicata la specifica sede di produzione processuale.

19. Tali omissioni si pongono in contrasto con i principi sanciti dall’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4. Si tratta di norme che consacrano il principio di specificità dei motivi di impugnazione, il quale comporta che, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un error in procedendo, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, è necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass. SSUU 22726/2011; Cass. 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010).

20. Il motivo in esame è anche infondato perchè, come evidenziato nei punti 5, 6 e 7 di questa sentenza, la Corte territoriale, dopo avere dato conto delle Delib. di affidamento dell’incarico provvisorio 20 dicembre 2001, della Delib. 29 marzo 2002, n. 49 dei successivi provvedimenti di rinnovo, della durata triennale dell’incarico, con decorrenza dal 20.12.2001, coincidente con la provvisoria assegnazione disposta dal Direttore Generale, ha affermato che, con la sottoscrizione del contratto individuale del 17.4.2003, il C. aveva espressamente accettato la qualificazione dell’incarico assegnatogli come incarico di direzione di struttura semplice, ed ha ritenuto inequivocabile la manifestazione di volontà delle parti sul rilievo che il contratto individuale aveva fatto espresso rinvio al contenuto dell’Ordinanza del Direttore Generale n. 49 del 29.3.2002, che aveva qualificato la struttura assegnata al C. come “struttura semplice”. Sulla scorta di siffatto accertamento ha ritenuto che il C. non avesse il diritto di percepire l’indennità correlata alla direzione di “struttura complessa” e di conservare detto trattamento economico all’atto del passaggio alle dipendenze dell’AIRES, nonostante l’amministrazione di provenienza e quella ove il C. era transitato avessero continuato ad erogarla “sulla base dell’errato presupposto sopra evidenziato (ossia la specificazione contenuta nella determinazione del 20.12.2001)”.

21. Ebbene, rispetto alla suddetta “ratio decidendi”, che ha attribuito alla volontà negoziale manifestata nel contrato individuale di lavoro valore ricognitivo della effettiva natura e qualificazione della struttura alla quale il C. era stato preposto ed ha pertanto escluso il diritto di percepire, e, poi, di mantenere, la voce retributiva in esame, non è stata formulata idonea censura. Tale non può, infatti, ritenersi l’affermazione secondo cui sarebbe stato precisato che “al dirigente spettava l’indennità di struttura complessa non perchè meramente attributario di un incarico così qualificato ma perchè, ai sensi delle norme collettive sopra richiamate, gli andava mantenuto il trattamento economico previsto per la direzione di struttura complessa (pg. 25, 4° capoverso).

22. Il secondo motivo è inammissibile perchè introduce una questione nuova.

23. La dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 bis e art. 15 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 e art. 27 CCNL comparto Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa 1998-2001, con riguardo all’interpretazione dell’Atto Aziendale dell’ARES 118 del 20.10.2006, non risulta, infatti, trattata nella sentenza impugnata.

24. Si tratta di questione di diritto, comportante accertamenti di fatto (contenuto dell’Atto Aziendale dell’Ares 118, natura della struttura affidata al C.), in relazione alla quale il ricorrente omette di precisare se, ed in quale atto processuale del giudizio di merito, essa sia stata sottoposta all’esame della Corte territoriale (Cass. 206782016, 8266/2016, 7048/2016, 5070/2009).

Esame dei motivi del ricorso incidentale.

25. Il primo motivo è infondato.

26. Va precisato che l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, ove motivato in maniera congrua ed adeguata, avendo riguardo all’intero contesto dell’atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione letterale nonchè del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, senza essere condizionato al riguardo dalla formula adottata dalla parte stessa. E’ stato anche affermato che alle espressioni adoperate dal procuratore legale deve essere attribuito il significato tecnico giuridico ad esse assegnato negli scritti difensivi (Cass. 9011/2015, 14751/2007, 5491/2006, 27428/2005).

27. Va anche osservato, in continuità con i principi più volte affermati da questa Corte, che nel rito del lavoro, la disciplina della fase introduttiva del giudizio – e a maggior ragione quella del giudizio d’ appello – risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., non sono ammesse domande nuove, nè modificazioni della domanda già proposta, sia con riguardo al “petitum” che alla “causa petendi”, neppure nell’ipotesi di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, e non è, pertanto, consentito addurre in grado di appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il bene richiesto rimanga immutato, essendo nella fase di appello precluse le modifiche (salvo quelle meramente quantitative) che comportino anche solo una “emendatio libelli”, permessa solo all’udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e della ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge. ma soprattutto del principio del doppio grado di giurisdizione (Cass. SSUU 7708/1993; Cass. 17176/2014, 158862/2002).

28. Tanto premesso, va rilevato che la Corte territoriale ha analizzato in maniera specifica e lineare ed in conformità ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. il tenore degli atti difensivi riportati nella sentenza, coincidenti con quello riportato nel ricorso incidentale. La Corte territoriale, infatti, ha tenuto conto del significato proprio delle espressioni utilizzate dalla difesa dell’Ares e delle disposizioni della contrattazione collettiva dalla medesima invocate, per individuare la portata delle allegazioni contenute nel ricorso in opposizione e nel ricorso in appello. Essa ha desunto dal tenore complessivo delle difese svolte, le ragioni di contrasto alle rivendicazioni del C. indicate nel ricorso in opposizione avverso il decreto monitorio (pagamento della retribuzione di posizione parte variabile in quanto ricompresa nella corrisposta indennità di “posizione unificata”, pagamento in misura superiore rispetto a quanto richiesto dal C.) ed ha evidenziato che esse risultavano ben diverse da quelle esposte nell’atto di appello (avvenuto pagamento della retribuzione di posizione unificata – fissa e variabile dell’art. 5 CCNL parte economica biennio 2002 -2003 – e, in aggiunta a questa, la retribuzione di posizione variabile aziendale rientrante nel trattamento accessorio). Ha anche tenuto conto dell’ambiguità (“confusione”) che aveva connotato la difesa dell’Ares in ordine alla individuazione ed alla qualificazione dell’emolumento preteso dal C. ed assunto come erogato dalla appellante prima nel ricorso in opposizione e, successivamente, nel ricorso in appello.

29. Ebbene, a fronte di siffatta ricostruzione la ricorrente incidentale si è limitata a riprodurre brani del ricorso in opposizione e dell’atto di appello, omettendo di chiarire quali siano le espressioni in questi contenute malamente lette ed interpretate ovvero lette isolatamente dalla Corte territoriale ed ha mancato di riprodurre, quanto meno nei passi salienti e rilevanti, il contenuto della sentenza di primo grado, oggetto della censura in “parte qua” ritenuta inammissibile per novità dalla Corte territoriale, così precludendo a questa Corte di valutare la fondatezza delle censure esposte nel motivo.

30. Va anche osservato che I’ affermazione della Corte territoriale in ordine alla equivocità addebitata alle prospettazioni difensive dell’ARES sulla individuazione del compenso assunto come pagato al C., “confusione” posta a conforto della accertata non coincidenza delle ragioni in diritto ed in fatto esposte negli scritti difensivi di primo e di secondo grado, non è stata oggetto di alcuna censura.

31. Infine, è infondata la censura che addebita alla Corte territoriale di avere trascurato, nella formulazione del giudizio di coincidenza – diversità ex art. 437 c. 2 c.p.c., i dati desumibili dal conteggio allegato al ricorso in opposizione delle domande proposte in primo ed in secondo grado. Ai prospetti contabili allegati agli scritti difensivi delle parti non può, infatti, riconoscersi rilievo giuridico e normativo ai fini della ricostruzione delle ragioni in diritto esposte per contrastare le rivendicazioni della controparte (Cass. 5526/2002).

32. Il secondo motivo è inammissibile in quanto, a fronte di una motivazione chiara e lineare, non è spiegato in cosa si sarebbe compendiato il denunziato salto logico motivazionale.

33. Le spese del presente giudizio sono dichiarate compensate in ragione della reciproca soccombenza.

PQM

La Corte

Rigetta il ricorso principale.

Rigetta il ricorso incidentale.

Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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