Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7920 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6762-2018 proposto da:

CHIACCHIO MACCHINE SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentata e difesa dall’Avvocato PASQUALE LISTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CASERTA, MINISTERO

ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 6911/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che la Chiacchio Macchine s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione della società avverso cartella di pagamento IRES, per l’anno 2009.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo, la Chiacchio Macchine s.r.l. lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32, 57 e 58 e art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: per un verso, la CTR avrebbe omesso di valutare l’iter processuale dettato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32,57 e 58 e dall’altro, avrebbe consentito la formulazione, da parte dell’Agenzia, di domande ed eccezioni ormai precluse, perchè non formulate in primo grado, stante la contumacia dell’Ufficio; che, mediante il secondo, la ricorrente assume violazione e falsa applicazione dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: per un verso, la CTR avrebbe omesso di valutare l’iter processuale dettato dalla L. n. 212 del 2000, art. 6 comma 5, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e art. 2697 c.c., e dall’altro, avrebbe erroneamente considerato prova documentale la semplice produzione di copie cartecee della comunicazione telematica effettuata all’intermediario e del tabulato dei parziali pagamenti;

che, attraverso l’ultimo, la società deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: per un verso, la CTR avrebbe omesso di esaminare l’intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione della cartella di pagamento opposta., e dall’altro, avrebbe erroneamente considerato la rateizzazione atto idoneo ad interrompere la decadenza dell’obbligazione tributaria;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che la ricorrente ha depositato memoria nei termini;

che il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato;

che è inammissibile, nella parte in cui richiama l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134), il quale introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che l’omesso esame “dell’iter processuale” non costituisce evidentemente un fatto storico;

che è infondato, laddove richiama la violazione di legge, giacchè, nel processo tributario di appello, la novità della domanda deve essere verificata in stretto riferimento alla pretesa effettivamente avanzata nell’atto impositivo impugnato e, quindi, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, poichè il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso, nel quale l’Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, e la sua pretesa è quella risultante dall’atto impugnato, sia per quanto riguarda il petitum sia per quanto riguarda la causa petendi. Ne consegue che, per eccepire validamente la inammissibilità dell’appello per novità della domanda, è necessario dimostrare che gli elementi dedotti in secondo grado dall’Amministrazione non sono stati evidenziati neppure nel processo verbale di constatazione e nel conseguente avviso di accertamento oggetto dell’impugnazione (Sez. 5, n. 17231 del 27/06/2019);

che, d’altronde, in tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale:

esso, pertanto, non limita affatto la possibilità

dell’Amministrazione di difendersi in tale giudizio, ove la sentenza impugnata abbia accolto una domanda avversaria per ragioni diverse da quelle dell’atto originariamente impugnato (Sez. 6-5, n. 31224 del 29/12/2017);

che, nella specie, la materia del contendere riguardava l’applicazione, da parte del giudice di primo grado, della decadenza dell’Amministrazione dal credito vantato, sicchè l’assunto dell’Agenzia dell’inapplicabilità del relativo regime non costituiva un’eccezione in senso stretto;

che, infine, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato D.Lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Sez. 5, n. 27774 del 22/11/2017);

che il secondo motivo è inammissibile, sotto un duplice profilo; che è inammissibile, nella parte in cui richiama l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134), per quanto già detto poc’anzi circa l’omesso esame “dell’iter processuale”, a proposito della prima censura; che, inoltre, la questione inerente all’irregolarità delle copie cartacee prodotte ex adverso con l’atto di gravame non è stata sollevata avanti la CTR;

che il terzo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato;

che è inammissibile, nella parte in cui richiama ancora una volta l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacchè l’omesso esame “dell’intervenuta decadenza” non costituisce evidentemente un fatto storico;

che è infondato nella parte in cui censura l’interpretazione della CTR riguardo al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. a) il quale testualmente recita “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis nonchè del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 19 e 20”;

che i giudici di appello hanno dunque correttamente applicato l’istituto della decadenza, avuto riguardo all’epoca di pagamento dell’ultima rata stabilita;

che, d’altronde, il dies a quo per il decorso della decadenza debba essere calcolato dal momento in cui il debitore avrebbe dovuto pagare e non paga (e non dal momento della presentazione dell’istanza) deriva dalla considerazione logica che l’estinzione parziale del credito d’imposta, in quanto non satisfattivo dell’integrale richiesta di rimborso, contiene la manifestazione di consapevolezza dell’esistenza del debito e comporta, una volta eseguito il pagamento, anche un implicito riconoscimento del debito stesso, sicchè solo il mancato adempimento dell’ultima rata disvela l’intenzione di non ottemperare al pagamento e fa sorgere il diritto del creditore all’adempimento coattivo;

che pertanto il ricorso va respinto;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 5.600, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

 

 

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