Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7920 del 06/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 06/04/2011), n.7920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SIDERSAN PARTECIPAZIONI S.P.A., in persona del liquidatore

N.B., e N.B. in proprio,

elettivamente domiciliati in Roma, viale di Villa Grazioli n. 20,

presso lo studio dell’avv. Romano Giorgio, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 4^, n. 151, depositata il 15/9/2009;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la società contribuente, operante nel campo dei prodotti siderurgici, propose ricorso avverso atto con cui l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare, sul presupposto dell’assenza dei correlativi requisiti, credito d’imposta, relativo al costo di acquisto di impianto di produzione, utilizzato in compensazione nell’anno 2001;

che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, che ritenne non dimostrata la ricorrenza dei presupposti per il godimento del beneficio;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, la società contribuente, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, ha proposto ricorso in cassazione, in quattro motivi;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

osservato:

– che il ricorso va disatteso.

– che invero, il primo motivo di ricorso – con cui la società contribuente censura la decisione impugnata, in prospettiva di.

violazione di legge (L. n. 388 del 2000, art. 8 e D.M. 24 febbraio 2004) e di vizio motivazionale, per non aver considerato che la verifica che aveva dato luogo alla revoca del beneficio non era avvenuta presso la sede operativa della società – appare, quanto alla prospettata violazione di legge, infondato, giacchè le norme evocate non impongono un verifica nei. termini indicati dalla società contribuente, e, quanto all’enunciato vizio motivazionale, inammissibile (cfr. Cass. 16640/05, 11883/03), prospettando difetto di motivazione su questione di diritto (quella relativa alla legittimità della procedura di accertamento in funzione dei presupposti della revoca dei benefici);

che gli altri motivi – con cui la società contribuente censura la decisione impugnata, in prospettiva di violazione di legge (artt. 2555 e 2697 c.c., L. n. 388 del 2009, art. 8) e di vizio motivazionale, per aver erroneamente escluso la destinazione del macchinario acquistato ad autonomo ramo d’azienda sono inammissibili, giacchè le doglianze introducono sindacato in fatto non consentito in sede di legittimità;

– che in proposito infatti, ancorchè deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, la società contribuente rimette, in realtà, in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del gravame circa l’assenza di idonea prova (incombente sul contribuente, in quanto incidente su presupposto di agevolazione tributaria), in merito all’imputabilità dell’impianto di produzione che ha dato origine al credito d’imposta ad autonomo ramo d’azienda; apprezzamento che, risultando dalla correlazione di motivazione e narrativa della sentenza tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, è sottratto al sindacato di legittimità, nel cui ambito non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito (cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione: cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03);

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la soccombenza, i contribuenti vanno condannati, al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Respinge il ricorso; condanna i contribuenti al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 3.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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