Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 792 del 16/01/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 792 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso 29274-2010 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE C.F. 00811720580, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso
i cui
Uffici domicilia ope legis, in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –
2013
2961
contro
BARTOLONI ELEONORA, CERBAI VASCO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 341/2010 della CORTE D’APPELLO
Data pubblicazione: 16/01/2014
di
FIRENZE,
depositata
il
06/04/2010
R.G.N.
1834/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Udienza 22.10.2013, causa n. 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero della Salute proponeva opposizione avverso il d.i con il quale era stato
ingiunto il pagamento in favore dei genitori di Michele Cerbai della somma ivi indicata
per i ratei maturati dall’1.12.2005 al 30.11.2006 relativa ai ratei dell’indennità
aggiuntiva ex legge n. 229/2005. Il Ministero deduceva che, per fruire dei detti benefici,
gli interessati avrebbero dovuto rinunciare ai giudizi in corso. Il Cerbai Vasco, invece,
era interventore nel giudizio per sequestro giudiziale promosso ex legge n. 201/92; la
causa era stata cancellata ma il giudizio non estinto ed era parte di altro giudizio
pendente definito con sentenza del 28.6.2006 ma non passata in cosa giudicata avente
ad oggetto la rivalutazione della componente dell’indennizzo ex legge n. 210
denominata indennità integrativa speciale. Gli opposti deducevano che le uniche
controversie nelle quali occorreva la rinuncia erano quelle concernenti il beneficio —
base. Il Tribunale di Firenze accedeva alla tesi degli opposti. La Corte di appello
rigettava l’appello del Ministero del lavoro, della Salute e delle politiche sociali. La
Corte territoriale osservava che gli appellati avevano rinunciato alla controversia
relativa al sequestro conservativo e che l’unica causa pendente era quella relativa al
diritto alla rivalutazione monetaria dell’indennità integrativa sul trattamento base. Per la
Corte la rinuncia necessaria non riguardava le controversie relative alle modalità di
calcolo della rivalutazione. Si era infatti determinata per questa categorie di soggetti (
vittime di vaccinazioni) una disparità trattamento con i soggetti lesi da emotrasfusioni (
che avevano ottenuto un incremento ulteriore destinato a compensare il danno biologico
e relazionale), disparità di trattamento poi sanata con legge n. 229/2005 che subordinava
l’erogazione dei benefici in cambio della rinuncia alle controversie in atto che, però,
non potevano estendersi anche alle controversie concernenti la retta applicazione del
criterio di calcolo della rivalutazione, ma riguardava le sole controversie relative alla h
prestazione aggiuntiva riconosciuta dalla legge n. 229/2005.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Ministero con due motivi. Non si
sono costituiti gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A
R.G. 29274/2010
Con il secondo motivo si allega la motivazione insufficiente su un fatto controverso
determinante per il giudizio. Non sussisteva la contraddizione paventata dalla Corte di
appello in quanto la norma si riferiva a tutte le controversie relative all’indennizzo L.
210/92.
Il primo motivo appare fondato e pertanto va accolto. La disposizione controversa di
cui all’art. 3 comma 1 della legge n. 229/2005 recita testualmente “i soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che usufruiscono dei benefici di cui alla legge
.
25.2* eaventi m corso contenziosi giudiziali ai sensi della medesima legge, in
qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono
accedere ai benefici previsti dalla presente legge, debbono rinunciare con atto formale
alla prosecuzione del giudizio”. Ora non vi è dubbio che gli attuali intimati
“usufruiscono dei benefici della presente legge” ( che spetta al loro figlio), posto che si
tratta della “provvidenza base” cui la legge del 2005 ha connesso una indennità
aggiuntiva. Parimenti non può dubitarsi, alla luce dei quanto accertato anche nella
sentenza impugnata, che gli intimati abbiano un contenzioso in atto ai sensi della
medesima legge del 1992 posto che hanno richiesto la rivalutazione dell’indennità di cui
alla stessa legge come ricostruito in sentenza e che a tale contenzioso non hanno
rinunciato, come, invece, previsto dalla norma del 1995 per ottenere l’ulteriore
provvidenza ivi contemplata. Pertanto si rientra perfettamente nell’ipotesi prevista
dall’art. 3 cui la Corte di appello ha dato un’interpretazione non letterale che in ogni
caso non può essere riportata al dettato legislativo che è chiarissimo e non lascia
margini di dubbio. Gli argomenti di ordine sistematico sviluppati in sentenza non
appaiono peraltro pertinenti posto che, come notato correttamente dalla parte ricorrente,
si tratta di una sorta di transazione legale con la quale si cerca di dare una risposta al
contenzioso in atto e di eliminare una disparità di trattamento, subordinando però la
corresponsione del beneficio alla rinuncia alle controversie pendenti secondo una ratio
comuni a numerosi provvedimenti nel quale l’interesse del cittadino viene bilanciato
con quello della riduzione del contenzioso in atto, bilanciamento cui l’interessato- se lo
ritiene iniquo- può sempre non aderire.
Il secondo motivo appare assorbito dall’accoglimento del primo. Pertanto si deve
accogliere il ricorso e cassare la sentenza impugnata. Potendo la controversia essere
decisa nel merito, non necessitando di ulteriore istruttoria, va revocato il decreto
ingiuntivo opposto con l’accoglimento dell’originaria opposizione. Stante la mancanza
2,
Con il primo motivo si allega la violazione dell’art. 3 Legge 229/85. L’interpretazione
adottata dai Giudici di appello, era in contrasto con la lettera della norma. La
prestazione era unitaria, ivi comprese le prestazioni di cui alla legge n. 229. La norma
aveva natura transattiva. Diversamente interpretando i soggetti interessati alla
provvidenza avrebbero potuto attendere la conclusione dei provvedimenti giudiziali e
poi chiedere 1′ applicazione della legge n. 229.
di precedenti specifici di legittimità sussistono giusti motivi per compensare tra le parti
le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
opposizione. tl`41 e-*-1, e
4
P.41-1 i –
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22.10.2013
nel merito, revoca il decreto ingiuntivo accogliendo l’originaria