Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 792 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 14/01/2011), n.792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26688/2006 proposto da:

DOMUS C.B.A. COSTRUZIONI SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BASSANO DEL GRAPPA 24,

presso lo studio dell’avvocato COSTA MICHELE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ZINGONI Cesare, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI EMPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 135/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 15/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Domus C.B.A. Costruzioni s.r.l. propose ricorso avverso l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio delle Entrate di Empoli chiedeva il pagamento della maggiore imposta di registro, dovuta a seguito della revoca del beneficio della L. n. 388 del 2000, ex art. 33 e della L. n. 448 del 2001, art. 76; assumeva che l’avvenuta approvazione da parte del comune competente del progetto di fattibilità doveva essere equiparato al piano urbanistico particolareggiato. L’ufficio resisteva.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso. La contribuente appellava ribadendo le proprie motivazioni. L’Ufficio resisteva.

La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello.

Contro tale ultima sentenza ricorre la contribuente con ricorso fondato su triplice motivo. L’Ufficio non controdeduce.

Diritto

MOTIVAZIONE

La contribuente deduce, con tre distinti motivi, il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto l’impugnata sentenza:

1) – ritiene che non possa essere ricompresso tra gli strumenti urbanistici “tassativamente individuati dalla norma agevolativa” il piano di fattibilità, nonostante l’espressione normativa “comunque denominati” riferita agli strumenti urbanistici; 2) – è carente o insufficientemente motivata circa la sussistenza della fattispecie concreta limitandosi ad affermare: “La documentazione reperita in prime cure presso l’amministrazione comunale conferma in fatto le suddette considerazioni”; 3) – ignora il documento versato in atti proveniente dal Comune interessato.

I motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente prospettando tutti, da angolazioni diverse, il vizio di motivazione.

Le censure come prospettate sono inammissibili per vari ordini di motivi.

Invero appare non rispettato il disposto dell’art. 366 bis c.p.c., ratione temporis applicabile (in quanto inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, a far data dal 2 marzo 2006, e successivamente abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)). Secondo i principi già enucleati da questa Corte sul punto (da ultimo Cass. n. 22502 del 4.11.2010). “Qualora nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, la quale consenta alla Corte di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso”.

Nel caso di specie, pur essendo denunciato il vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di nessuno dei tre motivo contiene l’indicazione riassuntiva e sintetica che consente alla Corte di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso.

Si rileva inoltre che, come questa Corte ha affermato con giurisprudenza costante (Cass. SS.UU. n. 5802 del 1998; 16459/2004;

n. 4891 del 2000) il vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale desumibile dalla sentenza, sia ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, posto che la citata norma conferisce alla Corte di Cassazione solo i potere di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui spetta individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

E’ stato altresì affermato: “In base al principio di autosufficienza, è inammissibile il ricorso per cassazione che non consenta l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui si chieda la cassazione della sentenza di merito, nè permetta la valutazione della fondatezza di tali ragioni ex actis, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee al ricorso e, quindi, ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio di merito” (Cass. n. 15952 del 2007).

Nel caso di specie il ricorrente, in violazione dei principi teste ricordati con i motivi sub 2) e 3) ha chiesto una diversa valutazione di un accertamento fatto compiuto dal giudice di merito, senza peraltro allegare la documentazione (di cui ad entrambi i motivi) che si assume versata in atti e ignorata (sub 3) o erroneamente interpretata (sub 2) dal giudice dell’appello.

Per completezza si rileva che proprio l’applicazione del principio giurisprudenziale che ritiene (Cass. n. 16835 del 2008; Conf. n. 29648/2008; n. 28010/2009) che “in tema di imposta di registro, la disposizione di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, non intende dare rilievo al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in un’area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare”, postula degli accertamenti in fatto tendenti ad accertare che l’immobile si trovi in un’area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dell’edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato, “essendo possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni e non vi sia necessità di un piano particolareggiato”.

Tanto comporta la necessità stringente, una volta dedotto il vizio di motivazione, di fornire alla Corte gli elementi dai quali trarre detto vizio.

L’inammissibilità dei motivi dedotti comporta il rigetto del ricorso.

Le spese vengono regolate come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 3.200,00 delle quali Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e competenze come per legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA