Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 792 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 13/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.13/01/2017),  n. 792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9139-2012 proposto da:

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE

DI ROMA – ATER (c.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore generale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’

CALBOLI 20, presso l’avvocato MICHELINA VASSALLO, che la rappresenta

e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO

VENETO 108, presso l’avvocato FEDERICA SARANDREA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO TARTAGLIA, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3312/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato TARTAGLIA che si riporta

al controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma (ATER) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3312/2011, depositata il 5 ottobre 2011, con la quale il giudice di seconde cure – pronunciando sul gravame avvero la decisione n. 14396/2010 emessa dal Tribunale di Roma, che aveva condannato S.E. al pagamento della somma di Euro 4.877,35, oltre interessi legali, a titolo di canoni ed oneri di locazione relativi all’immobile, locato ad uso commerciale, sito in (OMISSIS) – riteneva che avendo l’ATER provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione in data 12 novembre 2010, oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 435 c.p.c., comma 2, dalla data di comunicazione del deposito del decreto, avvenuta il 25 ottobre 2010, l’appello fosse da considerarsi improcedibile. Il ricorso è affidato ad un solo motivo. Il resistente ha replicato con controricorso.

2. La censura è fondata.

2.1. La ricorrente censura la sentenza di appello per avere la Corte territoriale dichiarato l’improcedibilità del gravame, avendo l’ATER provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione in data 12 novembre 2010, oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 435 c.p.c., comma 2, dalla data di comunicazione del deposito del decreto, avvenuta il 25 ottobre 2010. E ciò, sebbene tale notifica fosse comunque avvenuta – sia pure dopo la scadenza di detto termine – ampiamente nel rispetto del diverso termine di comparizione (“non minore di venticinque giorni”) previsto dall’art. 435, comma 3 avendo la deducente – come si evince dalla stessa sentenza di appello – notificato il ricorso ed il pedissequo decreto in data 12 novembre 2010 per l’udienza di comparizione del 21 luglio 2011.

2.2. Orbene, va osservato, al riguardo, che l’indirizzo interpretativo seguito dalla Corte di Appello, affermato dalla citata sentenza Cass. S.U. 20604/2008, si attaglia – come ulteriormente chiarito dalla successiva giurisprudenza – al solo caso in cui la notifica del ricorso e del decreto sia stata omessa o sia inesistente, sicchè anche il termine di comparizione di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3 non risulti rispettato. Si è – per vero – osservato, in proposito, che nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui l’atto è finalizzato, con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l’improcedibilità, non essendo consentito al giudice di assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. 20613/2013). Talchè, nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 c.p.c., non provveda a notificare l’atto di appello, nè, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., l’improcedibilità dell’impugnazione può essere dichiarata d’ufficio, ancorchè la notifica sia avvenuta per altra successiva udienza, cui la causa -in quella prima udienza – sia stata rinviata (Cass. 1175/2015).

2.3. Per converso, questa Corte ha affermato che il termine di dieci giorni assegnato all’appellante dall’art. 435 c.p.c., comma 2, per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non è perentorio e la sua inosservanza non comporta, perciò, alcuna decadenza, poichè non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che, come precisato dalla Corte cost., ord. n. 60 del 2010, sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435 c.p.c., commi 3 e 4, deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione (cfr. Cass. 26489/2010; 8685/2012; 23426/2013; 3959/2016). Nel discende che, poichè nel caso di specie il termine di comparizione di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3, risulta ampiamente rispettato, il ricorso in appello non avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile.

3. Il ricorso va, pertanto, accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, per l’esame del merito del gravame.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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