Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7919 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/03/2017, (ud. 21/12/2016, dep.28/03/2017),  n. 7919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5641-2014 proposto da:

D.A.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato

PIERLUIGI LUCATTONI, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ALESSANDRO UNALI, PIERLUIGI OLIVIERI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

BANCO DI SARDEGNA S.p.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio degli avvocati GIAMPIERO PROIA,

MAURO PETRASSI che la rappresentano e difendono unitamente

all’Avvocato LUCA NASEDDU, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2013 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ.

DIST. DI SASSARI, depositata il 21/02/2013 R.G.N. 203/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato PIERLUIGI LUCATTONI;

udito l’Avvocato MATTEO SILVESTRI per delega verbale Avvocato

GIAMPIERO PROIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 21 febbraio 2013, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, rigettò il ricorso proposto da D.A.F., diretto alla declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il predetto e il Banco di Sardegna. A fondamento della decisione la Corte territoriale rilevava la fondatezza dell’eccezione di risoluzione per mutuo consenso del rapporto instauratosi tra le parti a seguito di due contratti a tempo determinato, in conseguenza dell’illegittimità del termine di durata.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il D. sulla base di due motivi. La società resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 1321 c.c., art. 1372 c.c., comma 1 e art. 2697 c.c. Osserva che per potersi ipotizzare uno scioglimento del rapporto per mutuo consenso è necessario che le parti abbiano avuto consapevolezza della trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato per esistenza di una causa d’invalidità dell’originario rapporto, laddove una volontà di considerare il rapporto come a tempo indeterminato per poi volerlo risolvere non è mai stata espressa dal Banco di Sardegna, neppure per fatta concludentia. Rileva che la risoluzione per mutuo consenso costituisce una manifestazione negoziale che, seppure tacita, non può essere configurata su un piano esclusivamente oggettivo, rimanendo di per sè irrilevante il decorso del tempo e la mera inerzia del lavoratore, potendo la nullità essere rilevata senza limiti temporali. Osserva che neppure può attribuirsi significato di comportamento concludente all’unico fatto positivo posto in evidenza dall’impugnata sentenza, costituito dalle dichiarazioni rese dal D. in sede d’interrogatorio riguardo alla circostanza dell’avere gestito negli ultimi due anni il bar di famiglia.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. Rileva che non poteva ritenersi che il Banco di Sardegna s.p.a. avesse fornito, come pure sarebbe stato suo onere, ogni elemento utile in funzione della prova dell’intervenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso. Evidenzia che a tal fine si sarebbero rese necessarie circostanze oggettive ulteriori rispetto al semplice decorso del tempo, tali che, per le loro caratteristiche di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto, potessero essere interpretate nel senso di denotare una volontà chiara e certa delle parti di porre definitivamente fine a ogni rapporto lavorativo.

3. I motivi possono essere trattati congiuntamente per la connessione logica che li lega. Gli stessi sono infondati. La sentenza impugnata, infatti, risulta conforme ai principi in tema di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, conformandosi al costante indirizzo in forza dei quale nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità del termine apposto al contratto, grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso del rapporto, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (per tutte Cass. Sez. L, Sentenza n. 2279 del 01/02/2010, Rv. 611945 – 01). L’apprezzamento compiuto dalla Corte territoriale, spettante al giudice del merito e incensurabile in sede di legittimità in mancanza di vizi logici, non si è limitato alla semplice considerazione dell’inerzia del lavoratore prima dell’inizio del giudizio, ritenuta da questa Corte di per sè sola insufficiente al fine della dimostrazione della chiara e certa comune volontà delle parti di porre fine ad ogni rapporto lavorativo (Sez. L, Sentenza n. 5887 del 11/03/2011, Rv. 616282 – 01), ma ha correttamente riguardato il significato e la portata del complesso degli elementi di fatto resi disponibili dall’istruttoria. Ha ritenuto significativi indici convergenti della volontà risolutoria, pertanto, oltre al tempo spropositatamente lungo, protrattosi per circa dieci anni, intercorso tra la cessazione dell’ultimo rapporto e l’attivazione del giudizio, anche la circostanza, ammessa dallo stesso lavoratore, e, pertanto, incontroversa, dell’avere costui gestito negli ultimi due anni il bar di famiglia, circostanza ritenuta significativa dell’intrapresa da parte del predetto lavoratore di altra strada, potenzialmente anche più proficua, di produzione di reddito (in fattispecie fattuale analoga si veda Cass. Sez. L, Sentenza n. 15524 del 2012).

3. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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