Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7919 del 06/04/2011
Cassazione civile sez. I, 06/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 06/04/2011), n.7919
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11740-2009 proposto da:
F.L. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell’avvocato ILARIA
SCATENA, rappresentato e difeso dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO
(dello Studio Legale Defilippi & Associati), giusta procura
speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)) in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 317/08 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del
19.11.08, depositata il 07/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che F.L., con ricorso del 7 maggio 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Brescia depositato in data 7 gennaio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del F. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha respinto la domanda ed ha condannato il ricorrente al rimborso in favore del resistente delle spese processuali, liquidate in Euro 1.200,00;
che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;
che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 8.500,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 7 luglio 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) il F., nella sua qualità di genitore del figlio minore M. asseritamente sottoposto a collocamento in istituto in modo illegittimo, aveva proposto – con citazione del 21 novembre 2003 – domanda di risarcimento dei danni nei confronti della A.S.L. n. (OMISSIS) della Provincia di Milano dinanzi al Tribunale ordinario di Lodi; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 16 agosto 2006; c) la Corte d’Appello di Milano, adita dallo stesso ricorrente, aveva deciso l’appello con sentenza del 24 novembre 2008;
che la Corte d’Appello di Brescia, con il suddetto decreto impugnato, ha affermato che il processo presupposto, ha avuto durata ragionevole sia in primo sia in secondo grado ed ha condannato il ricorrente al rimborso in favore de resistente delle spese processuali, liquidate in Euro 1.200,00.
Considerato che, con il motivo di censura, il ricorrente denuncia come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, la condanna alle spese che, a suo dire, non sarebbe mai stata pronunciata in sede di giudizio per equa riparazione svolto dinanzi alla CEDU;
che il ricorso non merita accoglimento;
che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di spese processuali e con riferimento al processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo, non ricorre un generale esonero dall’onere delle spese a carico del soccombente, in quanto – posto che in forza del richiamo operato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 4, si applicano le norme del codice di rito – dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali non discende un obbligo del legislatore nazionale di conformare, quanto alle spese, il processo per equa riparazione da irragionevole durata al procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della stessa Convenzione, dovendosi altresì escludere che l’assoggettamento del processo alle generali regole processuali nazionali, e quindi al principio della soccombenza, possa integrare un’attività dello Stato che “miri alla distruzione dei diritti o delle libertà” riconosciuti dalla Convenzione o ad “imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione” (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 14053 del 2007, 11297 e 16542 del 2009);
che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 500,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 2 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011