Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7918 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. I, 20/04/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 20/04/2020), n.7918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 226/2016 proposto da:

Cooperativa di Servizi Collettivi Beccarini a r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via di Casalotti n. 53, presso lo studio dell’avvocato

Mazzamurro Matteo, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., Ca.Ge., D.B.A.,

G.G., Gi.Pa., P.M., R.G.,

Ri.Gi., S.G., T.M., To.Be.,

V.A., Vi.Mi.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1833/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

pubblicata il 18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2019 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del secondo motivo;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Mazzamurro Matteo che si

riporta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con citazione notificata il 12 marzo 2001 la Cooperativa di Servizi Collettivi Beccarini a r.l. deduceva che, nel perseguimento della finalità statutaria di incremento e tutela della produzione delle imprese dei singoli soci, forniva anticipazioni sui prodotti conferiti da questi ultimi; rilevava che nella campagna 1989 il socio S.G. aveva conferito grano duro, costituito in pegno per operazioni di anticipazione, e con mandato irrevocabile a vendere, ricevendo l’importo di Lire 9.006.400; aggiungeva che i cereali ricevuti in pegno da tutti i soci, depositati presso i silos dell’impresa c., erano stati trafugati da ignoti, sicchè l’istituto di credito erogatore dei finanziamenti aveva promosso un giudizio nei confronti di essa cooperativa e dei soci fideiussori per il rimborso del dovuto: giudizio conclusosi con transazione approvata dall’assemblea dei soci; assumeva l’attrice, inoltre, che all’assemblea avevano partecipato, pur senza diritto di voto, gli ex soci, tra cui S.G.. La Cooperativa conveniva in giudizio quest’ultima per sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare che il finanziamento di Lire 1.079.000.000, in conto corrente agrario e a tasso agevolato, era stato richiesto da essa Cooperativa per provvedere al versamento dell’acconto, ai propri soci, riferito al conferimento dei cereali della campagna agricola 1989; accertare che essa attrice aveva agito quale mandataria dei soci; accertare che il mandante doveva tenerla indenne dalle relative obbligazioni; accertare la validità del mandato irrevocabile a vendere; accertare l’obbligo di rimborso della parte convenuta, pari a Lire 15.761.200, secondo il piano di rientro, con condanna della stessa al pagamento delle rate scadute, oltre interessi.

La convenuta eccepiva la prescrizione del diritto azionato, previa chiamata in causa degli amministratori e custodi dei cereali, Vi.Mi., e R.G., nonchè degli altri amministratori, C.M., Ca.Ge., D.B.A., Gi.Pa. e P.M., e spiegava domanda riconvenzionale nei confronti della Cooperativa e dei singoli amministratori per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata stipula di una polizza assicurativa e all’omessa introduzione di un’azione di responsabilità nei confronti della impresa c..

I terzi chiamati si costituivano in giudizio.

Con distinte citazioni, poi, la Cooperativa proponeva analoghi giudizi nei confronti di G.G., T.M., To.Be., Ri.Gi. e V.A., i quali rassegnavano le stesse difese della prima convenuta.

Riuniti i giudizi, il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, pronunciava sentenza con cui rigettava sia le domande principali che quelle riconvenzionali.

2. – La sentenza era impugnata dalla Cooperativa, che adduceva l’erronea esclusione sia del rapporto di mandato intercorrente tra di essa e le parti convenute, sia del diritto al rimborso delle somme anticipate.

Gli appellati V., To., Gi.Gi., Ri., S. e T. proponevano appello incidentale condizionato con riferimento al mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione e della domanda riconvenzionale risarcitoria. Gli altri si limitavano a domandare la conferma della statuizione impugnata.

La Corte di appello di Bari con sentenza del 18 novembre 2014 rigettava l’appello principale, dichiarava assorbite le impugnazioni incidentali di V. e To. e dichiarava inammissibile gli altri gravami incidentali.

3. – Ricorre per cassazione la Cooperativa, con due motivi. Gli intimati S., To., Gi.Gu., Ri., V., R., Gi., Vi., Ca., D.B., P. e C. non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Per la migliore intelligibilità dei motivi si riassume, di seguito, la vicenda controversa e il percorso motivazionale seguito dalla Corte di appello per dar ragione della statuizione di rigetto dell’impugnazione principale.

Con riferimento alla campagna agricola del 1989 la Cooperativa chiese ed ottenne dal Banco di Napoli un finanziamento garantito dalla costituzione in pegno dei cereali oggetto di conferimento da parte dei singoli soci. Questi sottoscrissero una dichiarazione che, a detta della ricorrente, ricomprendeva il mandato all’accensione di un finanziamento, come sopra garantito, presso il Banco di Napoli. A seguito del furto dei prodotti dati in pegno, la banca agì nei confronti della Cooperativa per il recupero delle somme ad essa dovute; la controversia si concluse con transazione, approvata dall’assemblea ordinaria dei soci, che contemplava il versamento in più ratei del complessivo importo di Lire 2.075.000.000 da parte della Cooperativa. Con le domande proposte avanti al Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, la Cooperativa intese ottenere dai soci il rimborso degli importi corrisposti al Banco di Napoli deducendo, come si è visto, che essa aveva agito quale mandataria dei convenuti.

Secondo la Corte di appello la dichiarazione di impegno sottoscritto dai predetti soci aveva ad oggetto il mandato speciale e irrevocabile conferito alla società con riguardo al conferimento del dichiarato quantitativo di grano: il mandato rendeva possibile la vendita collettiva e le accessorie operazioni di classificazione e liquidazione dei beni, secondo modalità atte a prevenire successive contestazioni, ma non includeva il ricorso al finanziamento attraverso il versamento degli acconti, dal momento che tale pagamento esulava dalle operazioni di vendita collettiva. In particolare, il consiglio di amministrazione della cooperativa aveva deliberato il 29 maggio 1989 di corrispondere ai soci acconti per i conferimenti del grano della campagna agraria dell’anno corrente e di richiedere il finanziamento da utilizzare per la corresponsione degli acconti medesimi ai soci conferenti; rileva tuttavia il giudice d’appello che nella Delibera il presidente della Cooperativa aveva rimarcato la necessità di “procurarsi i mezzi finanziari necessari al fine di erogare gli acconti ai soci”, sicchè – a suo avviso – il finanziamento sarebbe stato conseguito dalla società, oltretutto su conto intestato della medesima. L’affermazione, spiega la Corte di appello, troverebbe del resto conferma nella stessa iniziativa intrapresa dalla banca a seguito del furto del prodotto costituito in pegno: iniziativa diretta nei confronti della società e non anche dei singoli soci. In tal senso, il diritto al rimborso andrebbe accertato sulla base della disciplina statutaria dei rapporti economici tra società e soci:e la Corte distrettuale conclude nel senso che debba trovare applicazione l’art. 2530 c.c., nel testo vigente ratione temporis, il quale limita la responsabilità patrimoniale del socio uscente, ammettendola per il periodo di due anni dal recesso o dall’esclusione del medesimo.

2. – A questi rilievi la ricorrente oppone, come si è detto, due motivi di censura.

3. – Col primo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1703,1705,1710,1719,1720,2514,2530 c.c., “avendo la Corte territoriale di Bari disconosciuto la rilevanza del rapporto di mandato intercorso tra le parti ed erroneamente applicato l’art. 2530 c.c.”. L’istante imputa al giudice di appello di aver scorrettamente ritenuto che, venendo in questione rapporti sorti all’interno della Cooperativa, dovessero trovare applicazione le norme di diritto societario, senza che potessero avere ingresso le disposizioni in materia di mandato. Rileva come il socio della cooperativa che sia anche beneficiario del servizio mutualistico reso dalla medesima risulti essere parte di due distinti rapporti: l’uno di carattere associativo, che direttamente discende dall’adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, e l’altro, di natura sinallagmatica, che deriva dal contratto bilaterale di scambio mediante il quale il socio si appropria del bene o del servizio che la cooperativa gli fornisce. Osserva come dalla dichiarazione d’impegno sottoscritta per la campagna agricola del 1989 risultasse che i soci avessero conferito alla ricorrente mandato speciale e irrevocabile, sia per l’esecuzione dei servizi, sia per la vendita collettiva, sia per la classificazione e liquidazione dei prodotti conferiti. Richiama altresì lo statuto sociale e rileva come essa Cooperativa avesse chiesto e ottenuto dal Banco di Napoli un finanziamento a tasso agevolato al solo fine di consentire a tutti i soci conferenti, in attesa della vendita collettiva del prodotto, la sopravvivenza economica. Richiama quindi le norme di cui agli artt. 1719 e 1720 c.c., avendo riguardo all’obbligo del mandante di somministrare i mezzi necessari per l’adempimento delle obbligazioni che il mandatario ha contratto in nome proprio, di rimborsare al mandatario stesso le anticipazioni fatte e di risarcirgli il danno. Evoca infine l’art. 2514 c.c., per sottolineare come la responsabilità del socio non possa essere esclusa, essendo lo stesso responsabile, con le limitazioni di legge, di tutti i conferimenti presenti e futuri.

Il motivo non ha fondamento.

La Corte di appello non ha affatto escluso che si possa ipotizzare, in astratto, un mandato del singolo socio nei confronti della cooperativa: e infatti ha ritenuto che esso si configurasse con riguardo alla vendita collettiva e alle accessorie operazioni di classificazione e di liquidazione dei beni. Ha invece negato che tale mandato fosse stato conferito, in concreto, con riguardo all’accensione del finanziamento, che qui interessa. E rispetto a tale accertamento di fatto non vale opporre che la dichiarazione di impegno sottoscritta per la campagna agricola includesse il detto mandato, giacchè, come è noto, l’esame e la valutazione dei documenti di causa involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (per tutte: Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056); più in generale, col ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dal detto giudice (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404). Non coglie allora nel segno la denunciata violazione e falsa applicazione delle norme codicistiche in tema di mandato, avendo riguardo alla concessione del finanziamento, giacchè l’operatività delle richiamate disposizioni è stata disconosciuta, a monte, sulla scorta della ritenuta insussistenza di un tale negozio: ciò di cui la ricorrente si duole è, in definitiva, l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ipotesi palesemente estranea alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (per tutte: Cass. 14 gennaio 2019, n. 640).

Ma è incongruo anche il richiamo alla disciplina delle responsabilità delle società cooperative a responsabilità limitata (art. 2514 c.c., sempre nel testo vigente ratione temporis): infatti, in detti enti per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il suo patrimonio, salvo l’eventuale speciale previsione, contenuta nell’atto costitutivo, di una responsabilità sussidiaria e solidale dei soci in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento. La ricorrente non ha tuttavia invocato quest’ultima fattispecie, contemplata dell’art. 2514 c.c., comma 2, la quale inerisce, peraltro, al diverso tema della responsabilità dei soci verso i terzi. Nè l’istante ha dedotto si sia fatta questione, nel giudizio di merito, di una clausola statutaria che prevedesse l’obbligo dei soci di rimborsare alla società tutte le spese e gli oneri per il suo funzionamento: clausola da questa Corte ritenuta compatibile con la regola della responsabilità limitata, non impegnando essa i soci per le obbligazioni sociali verso i terzi, ma regolando solo i rapporti interni alla società (in tema: Cass. 8 agosto 2016, n. 16622; Cass. 17 luglio 2008, n. 19719).

4. – Col secondo motivo la Cooperativa denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e deduce l’inesistenza o apparenza di motivazione per avere la Corte di merito ritenuto l’assenza di validi atti interruttivi del termine di cui all’art. 2530 c.c.. Osserva l’istante che il socio receduto risponde delle obbligazioni sociali contratte esistenti al momento del recesso; assume, inoltre, che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto degli atti interruttivi della prescrizione, riferiti alla posizione dei vari soci, che erano stati documentati in giudizio. Rileva che il giudice distrettuale avrebbe nella sostanza negato l’esistenza della prova di un fatto di contro pienamente esistente e provato.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello non ha sconfessato il principio, richiamato dalla ricorrente, secondo cui il recesso del socio non vale nè ad escludere la responsabilità del socio medesimo per gli obblighi sociali validamente assunti dall’ente associativo durante il corso del rapporto, nè ad escluderne la soggezione, in relazione alle posizioni sviluppatesi durante il rapporto stesso, al complesso del regolamento societario ad esse posizioni inscindibilmente pertinente, a quell’epoca, in vigore (così Cass. 11 ottobre 1997, n. 9899).

Essa ha invece rilevato che doveva trovare applicazione la disciplina dei conferimenti della società dettata dal previgente art. 2530 c.c. e che, quindi, era dirimente la circostanza per cui in base a tale articolo la responsabilità del socio uscente nei confronti della società cooperativa si prescrive in due anni dal momento del recesso o dell’esclusione del medesimo.

In realtà, il richiamo all’art. 2530, appare improprio, in quanto la previsione di obblighi statutari aventi ad oggetto il rimborso, in favore della cooperativa, e da parte dei soci, degli importi che questa si sia impegnata a versare a terzi è cosa ben diversa dall’obbligazione del socio di effettuare i conferimenti previsti nell’atto costitutivo. Il richiamo alla disciplina della prescrizione dell’obbligazione di versamento dei conferimenti è dunque giuridicamente errato. Poichè, tuttavia, è la stessa Corte di appello a negare (pag. 10 della sentenza impugnata) l’esistenza di disposizioni statutarie che configurassero “ulteriori forme di responsabilità dei soci per i debiti della società”, la decisione impugnata è comunque da confermare.

La deduzione svolta nel corpo del motivo con riguardo agli atti interruttivi della prescrizione si rivela, peraltro, non concludente.

Tali atti interruttivi, che il giudice del merito avrebbe indebitamente trascurato, consisterebbero, secondo la società ricorrente, in comunicazioni con cui erano stati semplicemente richiamati “gli obblighi derivanti da rapporti di conferimento intercorsi negli anni precedenti (1989-1990) con la cooperativa”, i quali restavano “aperti”. Ora, l’assunto dell’interruzione della prescrizione che dovrebbe desumersi da tali dichiarazioni si infrange contro un’evidenza incontestabile: quella dell’inidoneità delle medesime dichiarazioni a produrre l’effetto invocato. E infatti, per produrre l’interruzione della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che, sebbene non richieda l’uso di formule solenni, nè l’osservanza di particolari adempimenti, sia idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass. 14 giugno 2018, n. 15714; Cass. 25 agosto 2015, n. 17123). Gli atti in questione si connotano, invece, non solo per l’enunciazione di obblighi assolutamente indeterminati nel contenuto (che la ricorrente non si mostra in grado di correlare a disposizioni statutarie che imponessero un qualche specifico rimborso da parte dei soci: disposizioni che del resto, come si è visto, la Corte di appello nega si configurino in concreto), ma anche e soprattutto per non avere la consistenza propria di una costituzione in mora.

In conclusione, ove pure si guardi alla prescrizione, va escluso che sul punto la sentenza impugnata sia affetta dal vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè i fatti di cui si lamenta l’omesso esame non hanno l’attributo della decisività; e deve del pari negarsi che la pronuncia sia censurabile per mancante o apparente motivazione, giacchè essa reca precisa menzione dell’insussistenza di atti interruttivi della prescrizione (tali non potendo considerarsi, per quanto appena detto, le comunicazioni invocate dall’istante).

5. – Il ricorso è dunque respinto.

6. – Non vi sono spese da liquidare.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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