Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7918 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6648-2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato CONCETTA GAMBINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7144/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, SEZ. DISTACCATA di SALERNO, depositata il

21/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che M.G. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva parzialmente accolto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno. Quest’ultima, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2009.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, attraverso il primo, il ricorrente assume nullità della decisione in relazione all’art. 111 Cost., artt. 112 e 132 c.p.c. nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe omesso di esaminare il contenuto dell’atto di gravame, col quale aveva giustificato i versamenti sul cc. n. (OMISSIS) Banca della Campania, oltre alle movimentazioni extraconto: in particolare il versamento di Euro 80.000 del 30 dicembre 2009, ampiamente supportato dalla documentazione inerente, ma anche ulteriori versamenti, analiticamente riportati, fra cui taluni (per oltre 40.000 Euro) successivamente annullati da corrispondenti prelievi, nonchè operazioni extraconto, per un importo complessivo di Euro 70.000;

che, col secondo, il M. lamenta nullità della decisione in relazione all’art. 111 Cost., artt. 112 e 132 c.p.c. nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: i giudici di appello avrebbero omesso di esaminare le eccezioni di illegittimità sollevate riguardo al recupero a tassazione dell’IRAP;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che entrambi i motivi – che possono essere trattati unitariamente, attenendo al medesimo vizio denunciato – sono fondati;

che l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. (Sez. 6-1, n. 23930 del 12/10/2017);

che, in particolare, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello (Sez. 2, n. 1539 del 22/01/2018);

che, nella specie, la CTR – dopo aver dato atto che il contribuente “nel merito del recupero conseguente all’indagine finanziaria afferma di aver fornito giustificazione a ciascuna movimentazione” – non ha però minimamente sviluppato la doglianza, che pure l’appellante aveva illustrato con dovizia di particolari, sia con riguardo alle operazioni di prelievo-versamento, sia con riguardo alla carenza di autonoma organizzazione, in relazione all’IRAP;

che la specificità della motivazione del giudice (e quindi della sua risposta) va evidentemente modulata sulla scorta dell’analiticità del motivo (e quindi della domanda);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR. Campania, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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