Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7917 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6647-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato CORRADO CANAFOGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 410/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 20/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, che aveva accolto l’appello di A.A. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ancona. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2010.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo rilievo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe trascurato di considerare – alla luce di elementi oggettivi, come il permesso di demolire e ricostruire il fabbricato esistente – che l’oggetto del trasferimento (da sottoporre a tassazione) era costituito dall’area fabbricabile e non dai fabbricati ivi insistenti;

che, con la successiva doglianza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’Agenzia invoca omesso esame di un fatto decisivo controverso, oggetto di discussione fra le parti, costituito dall’erroneo accertamento riguardo alla non contestazione circa la conformità del valore dichiarato in atto ai valori OMI, conformità che viceversa era stata espressamente contestata dall’Ufficio;

che l’intimato ha resistito con controricorso;

che il primo motivo non è fondato;

che, in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b) (ora 67) e art. 16 (ora 17), comma 1, lett. g) bis, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati: ciò vale anche qualora l’alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell’immobile e, successivamente alla compravendita, l’acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell’istanza, in quanto la ratio ispiratrice del citato art. 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un’attività produttiva del proprietario o possessore ma dall’avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica (Sez. 6-5, n. 10393 del 12/04/2019; Sez. 6-5, n. 1674 del 23/01/2018; Sez. 6-5, n. 4361 del 20/02/2017);

che dal contesto della vicenda emerge come l’effettiva volontà delle parti fosse volta a trasferire il fabbricato, sicchè la CTR ha correttamente considerato quanto oggetto di vendita, così da escludere l’applicazione della plusvalenza;

che il secondo motivo è inammissibile;

che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014); che, nella specie, la ricorrente denuncia piuttosto il travisamento di una circostanza, che sarebbe stata data erroneamente per pacifica: in altri termini, si duole dell’applicazione dell’art. 115 c.p.c., che avrebbe dovuto essere censurata mediante vizio di violazione di legge; che pertanto il ricorso va respinto;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del controricorrente, in Euro 4.100, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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