Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7916 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 28/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.28/03/2017),  n. 7916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7283/2011 proposto da:

D.V.S., C.F. (OMISSIS), già titolare della ditta

PULITEC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO DANTE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIERANGELO SCACCHI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale procuratore speciale della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI

INPS S.C.C.I. S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ENRICO MITTONI, LELIO

MARITATO, LUIGI CALIULO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1134/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/12/2010 R.G.N. 987/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 20.12.2010, la Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione proposta da D.V.S. avverso il verbale di accertamento con cui l’INPS le aveva richiesto somme per contributi omessi in danno di taluni lavoratori ritenuti suoi dipendenti.

Più in particolare, con riguardo alla posizione dei lavoratori M.M., M.D. e F.N., la Corte territoriale, dopo aver sintetizzato le deposizioni rese da costoro prima agli ispettori dell’INPS e poi in udienza, sottolineava “il crescendo modificativo delle loro affermazioni” al fine di valorizzare quelle inizialmente rese agli ispettori, ritenendole “intrinsecamente più attendibili rispetto alle dichiarazioni successive, in considerazione dell’immediatezza in cui (erano) state rese” e del fatto che “nessuno dei tre lavoratori escussi in udienza a(veva) fornito spiegazioni circa il mutamento di versione”; di contro, con riguardo alla posizione dei lavoratori T.B., M.M.D., A.M. e M.S.S., la Corte territoriale riteneva di dover valorizzare non soltanto la deposizione testimoniale dell’ultimo di costoro, ma altresì quella convergente rilasciata agli ispettori da A.M. (poi ritrattata in udienza “senza fornire alcuna spiegazione”), evidenziando come la dichiarazione del primo dei due concernente la scarsa conoscenza del calendario fosse sintomatica non già della sua incapacità di orientarsi nel tempo, ma semmai di una prudenza che ne corroborava il giudizio di attendibilità: diversamente da quanto ritenuto per i lavoratori T.B. e M.M.D., rispetto ai quali la Corte concludeva per un giudizio di “inattendibilità sostanziale”.

Contro questa pronuncia ricorre D.V.S. con sette motivi di censura. Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

Con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e artt. 115-116 c.p.c., per avere la Corte territoriale sostenuto la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi con M.M., M.D. e F.N. e l’anteriorità della stipulazione dei rapporti di lavoro intercorsi con T.B., M.M.D., A.M. e M.S.S. esclusivamente sulla scorta delle risultanze del verbale di accertamento, all’uopo non potendo giovare le risultanze delle prove testimoniali da essa valorizzate.

Con il secondo e terzo motivo, la ricorrente lamenta omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto la natura subordinata del rapporto intercorso con M.M., M.D. e F.N. in assenza di prova del loro assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della presunta datrice di lavoro.

Con il quarto motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., per avere la Corte territoriale argomentato la natura subordinata degli anzidetti rapporti di lavoro senza considerare che la disposizione citata richiede, al fine di poter qualificare una collaborazione in termini di rapporto di lavoro subordinato, l’accertamento della soggezione alla potestà datoriale.

Con il quinto e il sesto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e artt. 115-116 c.p.c., per avere la Corte di merito valorizzato le deposizioni testimoniali di T.B. e M.S.S. nonostante che il primo avesse dichiarato di non saper leggere e scrivere e il secondo di conoscere poco l’italiano e, in specie, i mesi del calendario.

Con il settimo motivo, infine, la ricorrente lamenta “omessa violazione su un punto controverso e decisivo della causa” (sic) per avere la Corte territoriale retrodatato al febbraio 2002 l’instaurazione dei rapporti di lavoro intercorsi con T.B., M.M.D., A.M. e M.S.S., nonostante che tre di loro avessero dichiarato, in occasione della loro deposizione testimoniale, di aver iniziato la propria attività lavorativa nel successivo mese di settembre.

I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente agli ultimi tre, tutti involgendo – al di là della veste formale della rubrica – la congruità della motivazione offerta dalla Corte territoriale a sostegno dell’accertamento relativo alla natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi con M.M., M.D. e F.N. nonchè all’anteriorità della stipulazione dei rapporti di lavoro intercorsi con T.B., M.M.D., A.M. e M.S.S., e sono inammissibili.

Premesso che la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non può mai debordare in una richiesta di rinnovazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito, avendo questa Corte fissato il principio secondo cui spetta in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e, in ultima analisi, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (giurisprudenza costante: cfr. tra le più recenti Cass. n. 13485 del 2014), va qui rimarcato che, dato che il giudizio di fatto consiste in un giudizio di carattere storico che risulta da una opzione fra due possibili, l’unica possibile censura della motivazione in fatto che non debordi in una richiesta di riesame del merito consiste precisamente nel non avere il giudice considerato un altro fatto che rendeva doverosa un’altra opzione. E pur concedendo che questa ristretta nozione del vizio di motivazione è astrattamente suscettibile di allargarsi quando si considerino i singoli elementi o circostanze di fatto che concorrono a formare il convincimento del giudice (i c.d. fatti secondari, addotti in funzione di prova: cfr. da ult., in tal senso, Cass. n. 17761 del 2016), vale il correttivo secondo cui la decisività deve applicarsi anche a tali elementi o circostanze, nel senso che essi debbono essere tali, se sussistenti, da portare a una diversa decisione: più precisamente, i fatti trascurati dal giudice del merito in tanto possono essere “decisivi” in quanto presentino un rapporto di causalità logica tale da consentire di stabilire con certezza che il loro esame avrebbe portato la controversia ad una soluzione diversa (giurisprudenza consolidata fin da Cass. n. 2319 del 1973), l’indagine di questa Corte dovendo spingersi fino a stabilire se in concreto sussista siffatta loro efficacia potenziale (Cass. n. 3379 del 1982).

Parafrasando un’antica quanto autorevole dottrina, questo è in sostanza ciò che diceva il vecchio e dice il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con L. n. 134 del 2012, che com’è noto ha pressochè integralmente ripristinato la disposizione vigente all’indomani dell’approvazione del codice di procedura civile) richiamandosi al “fatto decisivo”: “decisivo” significa infatti che quel fatto rendeva possibile un altro giudizio e il non averlo tenuto presente ha fatto venir meno l’opzione e quindi il giudizio. Diversamente argomentando, ammettendo cioè che l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione possa viziare la sentenza anche quando concerna un fatto secondario che non sia autonomamente decisivo, si contravverrebbe al principio, dianzi ricordato, secondo cui spetta al giudice di merito la scelta delle risultanze probatorie ritenute idonee a dimostrare i fatti di causa, atteso che non si potrebbe rimproverare a quel giudice di non aver tenuto conto di un fatto non autonomamente decisivo senza con ciò stesso sostituirsi a lui nella scelta delle fonti del proprio convincimento.

Ciò posto, è agevole rilevare come nessuno dei fatti (secondari) di cui parte ricorrente lamenta l’omesso e/o insufficiente esame presenta tale carattere di autonoma decisività, trattandosi piuttosto di circostanze che non potrebbero non essere valutate comparativamente con le altre che la Corte territoriale ha valorizzato ai fini del decidere (e vale la pena di rimarcare che è ciò che la Corte medesima ha puntualmente fatto, ancorchè pervenendo a conclusioni non condivise da parte ricorrente). Conseguentemente, deve ritenersi che i motivi di censura sottendano una richiesta di riesame del merito della causa, che – come detto – è cosa inammissibile in questa sede di legittimità.

E’ invece infondato il quarto motivo.

Questa Corte ha da tempo posto il principio secondo cui, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (cfr. tra le più recenti Cass. n. 9251 del 2010). E poichè la Corte di merito ha fondato il proprio giudizio circa la sussistenza della subordinazione sulla scorta di dichiarazioni dalle quali risultano tutti gli anzidetti elementi, la sentenza impugnata resiste anche a tale ultima censura.

Il ricorso, conclusivamente, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA