Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7916 del 20/04/2016
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7916 Anno 2016
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
A542-
44~-
hfi n
–
756i1A proposto dat
Consorzio Icaro
Consorzio Cooperative Sociali
0.N.L.U.S., in persona del suo legale rappresentante
pro tempore
Gaudiano Maria Grazia,elettivamente
domiciliato in Roma, Via del Pozzetto n. 122, presso lo
Studio legale dell’Avv. Paolo Carbone, rappresentato e
Data pubblicazione: 20/04/2016
difeso dall’Avv. Umberto Gentile, giusta delega a
zsz,
margine del ricorso;
– ricorrente 5\a
contro
Comune di Aversa, in persona del suo Sindaco
pro
tempore,
Via
elettivamente domiciliato in Roma,
Giovanni Battista Martini n. 13, presso l’Avv. Simone
Conti Studio Di Porto, rappresentato e difeso dall’Avv.
Giuseppe Nerone, giusta delega a margine del
controricorso;
–
contro.ricorrente
–
avverso la sentenza n. 170/32/13 della Commissione
maggio 2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 9 marzo 2016 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Umberto Gentile, per il ricorrente;
udito l’Avv. Giuseppe Nerone, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso p.q.r.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 170/32/13 depositata il 6
maggio 2013 la Commissione Tributaria Regionale della
Campania, respinto l’appello principale del Consorzio
Icaro – Consorzio Cooperative Sociali 0.N.L.U.S.,
dichiarato altresì inammissibile l’appello incidentale
del Comune di Aversa, confermava la decisione n.
520/06/11 della Commissione Tributaria Provinciale di
Caserta la quale, tranne che per l’annullamento delle
sanzioni, aveva respinto il ricorso proposto dalla
contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 39268
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Tributaria Regionale della Campania, depositata il 6
con il quale il Comune aveva recuperato TARSU non
dichiarata anni 2006 2007 2008 2009 relativamente ad
aree <
al Consorzio per la <
autoveicoli in forza di Convenzione
inter partes rep.
7077 12 luglio 2001.
«la tesi difensiva principale del Consorzio>>, il
quale aveva sostenuto che la TARSU, giusta la
«previsione contenuta nella clausola di cui all’art.
10 della Convenzione>>, dovesse essere compresa nel
canone di concessione. A giudizio della CTR invece,
essendo la TARSU un tributo <
non poteva farsi rientrare nell’art. 10 della
Convenzione che prevedeva che solo le imposte
<
concessione. Laddove al contrario, osservava la CTR, la
TARSU non era un’imposta <
bensì un’imposta <
la CTR, la solitaria espressa esclusione del pagamento
della TOSAP contenuta nel ridetto art. 10 della
Convenzione aveva reso oscura la Convenzione, la quale
ultima doveva perciò interpretarsi a mezzo del canone
stabilito dall’art. 1371 c.c., cioè in ragione
«dell’equo contemperamento degli interessi delle
parti>>, questo da ravvisarsi nell’obbligo di pagamento
della TARSU.
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Per quanto di stretto interesse la CTR disattendeva
Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a tre motivi,
ulteriormente illustrati da memoria.
Il Comune resisteva con controricorso.
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente
iudicando
in relazione all’art. 360, coma l, n. 3,
c.p.c. Violazione della norma contrattuale contenuta
nell’art. 10 della Convenzione n. rep. 7977 12 luglio
2001. Accertamento relativo a importi già versati dal
Consorzio Icaro. Illegittimità manifesta». A riguardo
la contribuente, contrariamente alla CTR, riteneva che
l’art. 10 della Convenzione non fosse oscuro. E che,
pertanto, la clausola potesse essere interpretata ai
sensi dell’art. 1362 c.c. E, cioè, in ragione della
comune volontà delle parti che con l’art. 10 della
Convenzione avevano all’evidenza inteso pattuire che
nel canone di concessione fosse compresa la TARSU. E
questo perché, secondo la contribuente, la espressa
previsione della esenzione TOSAP contenuta nell’art. 10
della Convenzione era da mettere in relazione con la
più generale esenzione stabilita dall’art. 3, comma 63,
lett. b) l. 28 dicembre 1995, n. 549. Disposizione
quest’ultima che, come confermato dalla ris. Min.
Finanze 85/E 8 giugno 2000, esonerava dalla TOSAP le
aree concesse per la gestione di parcheggi per
autoveicoli. Un’espressa previsione che perciò serviva
soltanto a chiarire che la determinazione contrattuale
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censurava la sentenza denunciando in rubrica «Error in
della misura del canone di concessione, non poteva
tenere conto della TOSAP in quanto la stessa non era
appunto dovuta ai sensi dall’art. 3, comma 63, lett. b)
n. 549 cit. Mentre, secondo quanto espressamente
stabilito dall’art. 10 della Convenzione, tutte le
altre imposte <
concessione. E, quindi, comprese nello stesso. Secondo
la contribuente, perciò, la CTR aveva sbagliato ad
utilizzare la residuale regola interpretativa di cui
all’art. 1371 c.c.
2. Con il secondo motivo la contribuente censurava la
sentenza denunciando in rubrica «Error in ludicando in
relazione all’art. 360, comma l, n. 3 c.p.c. Ulteriore
violazione dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 1371 c.c.
Illegittimità manifesta>>. A riguardo la contribuente
sosteneva che la CTR non avesse rispettato la
<
laddove in particolare non aveva ex art. 1362, coma 2,
c.c. accertato la comune volontà sulla scorta della
lettera del patto e dell’anteriore comportamento del
Comune che dal 2001 al 2005 mai aveva chiesto il
pagamento
della
Erroneamente,
TARSU.
concludeva
pertanto la contribuente, la CTR aveva fatto ricorso al
residuale criterio previsto dall’art. 1371 c.c.
3.
I motivi, che essendo tra di loro strettamente
connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono
infondati.
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servite per determinare l’ammontare del canone di
In effetti la CTR ha nel suo complesso correttamente
utilizzato i criteri
ex lege
previsti al fine di
interpretare l’art. 10 della Convenzione, nel senso
innanzitutto di affermare che il criterio letterale
ex
art. 1362 c.c. non era affatto idoneo a stabilire quale
fosse la comune intenzione delle parti in assenza di
tenuto conto dell’obbligatorietà dell’imposta, come
specificatamente previsto dall’art. 62, comma 1 e 2,
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 con riferimento alle
aree scoperte urbane a qualsiasi titolo detenute.
Obbligo che invero, come questa Corte ha già avuto
occasione di dire, può venir meno soltanto a seguito di
un provvedimento amministrativo che renda chiara e
certa la deroga (Cass. sez. trib. n. 27045 del 2007,
pronunciata in fattispecie pressoché identica;
conforme, Cass. sez. trib. n. 14770 del 2000). Del
resto, a conferma della corretta interpretazione
fornita dalla CTR, sta anche l’espressa previsione di
esenzione dalla TOSAP disposta dal medesimo art. 10
della Convenzione. Un’esenzione facilmente spiegabile
in relazione al rilievo che la TOSAR presenta la
medesima
ratio
del canone di concessione di cui
all’art. 10 della Convenzione, per cui poteva
ravvisarsi l’opportunità di evitare una duplicazione di
pagamento avente la medesima causa. Laddove invece la
TARSU ha un presupposto diverso da quello
dell’occupazione
di
suolo
pubblico,
precisamente
consistente nella produzione di rifiuti. Una produzione
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una espressa esclusione della TARSU. E ciò soprattutto
di rifiuti alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti
a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte,
come appunto stabilisce l’art. 62, comma l, d.lgs. n.
507 cit. Esattamente quindi la CTR, anche considerando
che il non tempestivo recupero dell’imposta costituisce
elemento ambiguo cui non può affidarsi l’individuazione
può per esempio trovare spiegazione nell’inefficienza
amministrativa, ha affidato l’interpretazione della
Convenzione al sussidiario canone dell’equo
contemperando degli interessi di cui all’art. 1371 c.c.
Ed al quale dovrebbe pure aggiungersi il canone
ex art.
1369 c.c., per cui la soluzione adottata dalla CTR
sembra essere quella più conforme alla natura ed
all’oggetto di un contratto di concessione di area
demaniale inteso semplicemente a regolare il canone e
la sua misura, che non piuttosto a disciplinare
ulteriori imposte.
4. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente
censurava la sentenza denunciando in rubrica «Error in
iudicando
in relazione all’art. 360, comma l, n. 3
c.p.c. Violazione dell’art. 62 ss. d.lgs. 507/1993.
Art. 3 l. 241/1990. Art. 9 Regolamento Comunale per
l’applicazione della TARSU>>, nella sostanza lamentando
come il Comune avesse «calcolato la pretesa impositiva
mediante riferimento alla categoria n. 9 (autorimesse e
simili – locali chiusi)>>, mentre tali non erano le
aree in concessione e quindi sostenendo che la CTR
aveva errato a ritenere legittima la misura
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della comune volontà delle parti, atteso che lo stesso
dell’imposta
in
ragione
della
<
Il
motivo è infondato alla luce della principale
considerazione per cui, in mancanza di espressa
previsione, la riferibilità alla <
Regolamento Comunale non appare erronea in quanto
parcheggio che sembra essere quello più coerente e
logico. E questo perché il ridetto parametro della
destinazione appare praticamente il più idoneo rispetto
allo scopo della individuazione della <
produrre rifiuti.
E del resto, l’adombrata possibilità
che le aree scoperte destinate a parcheggio producano
meno rifiuti delle aree coperte aventi identica
destinazione, appare aprioristica.
5. Nella particolarità delle questioni trattate,
specialmente con riguardo alle caratteristiche
dell’esaminata Convenzione, debbono farsi consistere le
ragioni che inducono la Corte a compensare
integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; compensa integralmente le
spese di ogni fase e grado; ai sensi dell’art. 13,
comma l quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis,
115 cit.
8
d.p.r. n.
utilizza il parametro della medesima destinazione a
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 9 marzo 2016