Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7916 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6642-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.I. DI P.I. E C. SAS, P.I.,

P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7781/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 22/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della s.a.s. P.I. nonchè delle socie P.I. e P.M. contro un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP, per l’anno 2010.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo rilievo, si assume la falsa applicazione del principio del contraddittorio preventivo in tema di IRAP e IRPEF, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: le riprese non avrebbero avuto origine da una verifica “in loco”, quanto piuttosto “a tavolino”, sulla base delle dichiarazioni reddituali; che mediante la seconda censura l’Agenzia deduce violazione dei principi in tema di contraddittorio preventivo nel regime IVA, in combinato con la violazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: i giudici di secondo grado avrebbero stravolto il principio dell’onere della prova in materia di IVA; che le intimate non si sono costituite;

che il primo ed il secondo motivo – che possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro evidente connessione logica – sono fondati;

che nel caso di specie non è contestato che si verta in ipotesi di controllo fiscale eseguito a seguito di acquisizione documentale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 e non anche a seguito di “accesso, ispezione, verifica” presso la sede del contribuente;

che tale forma di controllo costituisce un accertamento “a tavolino”;

che – per un verso – in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun dovere generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini IRPEG ed IRAP, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, mentre l’obbligo del rispetto – anche nell’ambito delle indagini cd. “a tavolino” – è limitato ai tributi “armonizzati” (Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015; Sez. 6-5, n. 27420 del 29/10/2018);

che – per altro verso – con riguardo all’IVA (tributo armonizzato per eccellenza), il predetto obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, – la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto – è condizionato alla circostanza che il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015; Sez. 6-5, n. 11560 del 11/05/2018);

che, nella specie, non risulta che le contribuenti abbiano spiegato le predette ragioni;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinchè si attenga agii enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA