Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7915 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.28/03/2017),  n. 7915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7199/2011 proposto da:

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA A FAVORE RAGIONIERI PERITI

COMMERCIALI, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato MATTEO FUSILLO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI BERETTA,

MATTIA PERSIANI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.P.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato STUDIO PLACIDI

S.N.C., rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE CRISTONI,

MARZIO DALLART, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 888/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/01/2011 R.G.N. 1330/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato MAIO VALERIO per l’Avvocato PERSIANI MATTIA;

udito l’Avvocato BIANCA FEDERICO per l’Avvocato DALLARI MARZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 12.1.2011, la Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di P.P.L. volta alla riliquidazione della la pensione di anzianità in applicazione del principio del pro rata, giusta l’art. 50 del Regolamento della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta con Delib. 22 giugno 2002.

La Corte, anzitutto, riteneva che, ancorchè il trattamento pensionistico fosse stato riconosciuto con decorrenza dal 1.7.2003, la misura della pensione di anzianità spettante all’assicurato doveva considerarsi cristallizzata alla data del 30.1.2003, allorchè egli aveva presentato domanda di pensione, e conseguentemente escludeva che su tale misura potesse incidere il nuovo meccanismo di calcolo delle pensioni introdotto con la delibera approvata dal Comitato dei delegati della Cassa il 22.6.2002, dovendo l’efficacia di quest’ultima ricollegarsi alla sua approvazione definitiva, intervenuta con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 7.4.2003.

Avverso tali statuizioni propone ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali, articolando quattro motivi di censura. P.P.L. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

Con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 414 del 1991, art. 1, commi 3-4 e art. 3, dell’art. 48 del Regolamento della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali, nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che la posizione previdenziale dell’odierno intimato si fosse cristallizzata, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, in data anteriore al D.M. 3 marzo 2003, recante approvazione della Delib. Comitato dei delegati della Cassa adottata in data 22 giugno 2002, che aveva modificato l’art. 50 del Regolamento cit. in senso deteriore per i pensionati.

Con il secondo motivo, la Cassa ricorrente lamenta violazione dell’art. 50 del Regolamento cit., della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 e del D.Lgs. n. 509 del 2004, artt. 1 e 3, per avere la Corte territoriale ritenuto che solo l’approvazione ministeriale rendesse efficace la delibera di cui al motivo precedente.

Con il terzo motivo, la Cassa ricorrente si duole di violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 e della L. n. 414 del 1991, art. 1, per avere la Corte di merito ritenuto che la riparametrazione dei coefficienti di rendimento dei contributi versati, attuata con la delibera di cui al primo motivo, lederebbe l’affidamento del pensionato ad un trattamento proporzionato ai contributi versati.

Con il quarto motivo, infine, la Cassa ricorrente deduce omessa pronuncia e violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, per come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, nonchè della L. n. 414 del 1991, art. 1, per non avere la Corte territoriale riconosciuto al ius superveniens recato dalla disposizione modificatrice della cit. L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, valenza di sanatoria delle Delib. adottate dalla Cassa anche in epoca precedente alla sua entrata in vigore.

Ciò posto, va dato atto che, con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c., la Cassa ricorrente ha preso atto e manifestato assenso nei confronti dei principi di diritto affermati da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze nn. 17742 e 18136 del 2015.

Con le pronunce dianzi citate, infatti, questa Corte ha chiarito che i trattamenti pensionistici maturati nei confronti della Cassa prima del 1.1.2007 sono disciplinati dal regime originario della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, onde non possono trovare applicazione le modifiche in peius introdotte per gli assicurati da atti e provvedimenti adottati dalla Cassa prima dell’attenuazione del principio del pro rata per effetto della riformulazione disposta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretato dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, mentre, a partire dal 1.1.2007, la liquidazione dei trattamenti pensionistici è legittimamente operata sulla base della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, per come riformulato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, il quale, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario, impone solo di aver presente – e non di applicare in modo assoluto – il principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della L. n. 296 del 2006, cit., da intendersi L. n. 147 del 2013, ex art. 1, comma 488, legittimi ed efficaci purchè siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.

Sennonchè, diversamente da quanto ritenuto dalla Cassa ricorrente, l’affermazione di tali principi di diritto, che vanno qui ribaditi, non comporta soltanto la declaratoria d’infondatezza del quarto motivo, ma altresì, e necessariamente, l’assorbimento dei primi tre: è infatti evidente che, una volta affermato che il trattamento pensionistico spettante all’odierno controricorrente, pacificamente maturato anteriormente all’1.1.2007, non può risentire di alcuna delle modifiche peggiorative introdotte dalla delibera del 22.6.2002 (nè da quelle posteriori), nessun interesse concreto e attuale può residuare in capo alla Cassa alla confutazione delle ragioni per le quali la Corte territoriale è sostanzialmente pervenuta al medesimo risultato, trattandosi soltanto di correggere la motivazione della sentenza impugnata in conformità con i principi di diritto dianzi espressi.

Va invece dichiarata inammissibile la questione, prospettata funditus dalla Cassa con la memoria ex art. 378 c.p.c., relativa all’interpretazione dell’art. 53, comma 4, del Regolamento di esecuzione del 2004, nella parte in cui prevede che la quota retributiva delle pensioni di anzianità, così come fissata dal precedente art. 50, sia ridotta mediante l’applicazione del c.d. coefficiente di neutralizzazione fissato in relazione all’età compiuta dall’assicurato: vero è che tale questione è evocata a pagg. 34-35 del ricorso per cassazione, ma non è meno vero che essa non è stata oggetto di trattazione nè nella sentenza di appello nè, di fatto, nello stesso ricorso per cassazione, costituendo il riferimento ivi contenuto all’art. 50 del Regolamento un mero passaggio dell’esposizione della complessa normativa che disciplina il trattamento pensionistico applicabile agli iscritti alla Cassa. E poichè le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., sono destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie e non possono specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto di argomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate con l’atto introduttivo, risultandone altrimenti violato il diritto di difesa della controparte (Cass. S.U. n. 11097 del 2006), la questione va ritenuta nuova e, pertanto, inammissibile.

Il ricorso, pertanto, va conclusivamente rigettato. La sussistenza del pregresso contrasto giurisprudenziale, che ha portato alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte,rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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