Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7915 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. I, 20/04/2020, (ud. 15/11/2019, dep. 20/04/2020), n.7915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25836/2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in Faenza (RA), via XX

Settembre 29, presso lo studio dell’avv. Patrizia Bortoletto, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 851/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/11/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Bologna ha respinto il gravame proposto da D.A., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente asilo ha riferito di essere fuggito per il timore e pericolo sulla sua persona di una vendetta da parte dei familiari della donna asseritamente uccisa e tale uccisione sarebbe stata provocata dall’ira perchè tale donna – ultra tradizionalista del villaggio – aveva effettuato contro la volontà del ricorrente, la pratica di mutilazione genitale sulla propria figlia di due anni.

Contro la sentenza della Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello, per violazione della Convenzione di Ginevra in materia di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 2 e 32 Cost., art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo adottata dall’assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948, dell’art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottati e aperti alla firma a New York il 16 e il 19 dicembre 1966, ratificati in Italia con la L. n. 881 del 1977, perchè la Corte d’appello non aveva svolto alcuna valutazione della situazione del paese di origine del ricorrente, alla luce delle principali fonti internazionali, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni oggettive di danno grave per il riconoscimento della protezione sussidiaria indicate al del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); inoltre, la medesima Corte d’appello aveva omesso qualsiasi motivazione sulla richiesta avanzata dal ricorrente di sussistenza dei requisiti della protezione umanitaria (v. pp. 6 e ss. del ricorso).

Il ricorso è fondato, quanto al profilo della protezione sussidiaria sub lett. c), con assorbimento del profilo subordinato della protezione umanitaria.

Infatti, nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate, al di là del giudizio sulla maggiore o minore credibilità del richiedente asilo. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass. n. 11101/19).

Nel caso di specie, la Corte d’appello non solo non individua alcuna fonte informativa sulla situazione generale esistente in Senegal, ma neppure affronta la questione se il rimpatrio possa esporre il richiedente al pericolo di un danno grave derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

In accoglimento, pertanto, della censura riferita al profilo della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), assorbito il profilo dell’umanitaria, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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