Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7915 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7915 Anno 2016
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 5620/09 proposto da:
Monteco

S.r.l.,

rappresentante pro

in

persona
tempore

del

suo

legale

Mochettaz Walter,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe
Mazzini n.i- 11, presso lo Studio dell’Avv. Livia
Salvini, che la rappresenta e difende, giusta delega a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
Comune di Brissogne, in persona del suo Sindaco

pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Cosseria n. 5, presso lo Studio dell’Avv. Guido
Francesco Romanelli, che lo rappresenta e difende,

Data pubblicazione: 20/04/2016

giusta delega in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 61/02/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Val d’Aosta, depositata il
15 gennaio 2008;

udiGnzp del

mg NIG dal cuniqiieru wútt.

Ernestino Bruschotta;

udito l’Avv. Livia Salvini, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine il rigetto del
ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 61/02/07 depositata il 15
gennaio 2008 la Commissione Tributaria Regionale della
Val d’Aosta, respinto l’appello di Monteco S.r.l.,
confermava la decisione n. 1/03/06 della Commissione
Tributaria Provinciale di Aosta che aveva respinto i
riuniti ricorsi proposti dalla contribuente avverso
quattro distinti avvisi di liquidazione ICI emessi dal
Comune di Brissogne «per parziale pagamento per le
aeree edificabili relativamente agli anni 1999 2000
2001 2002 2003».
Per quanto rimasto d’interesse la CTR disattendeva la
tesi della contribuente secondo cui, poiché quelle in
contestazioni erano <>. E, ciò, in quanto «non
appariva corretto ritenere pertinenze alcuni terreni

fabbricabili; non si poteva cioè ritenere i primi come
serventi i secondi, trattandosi, invece, di coesistenza
tra terreni fabbricabili e non>>. Infine, con riguardo
alla <>, la CTR affermava
che «l’Ufficio impositore aveva argomentato in ordine
alla

e

considerazione

all’apprezzamento

delle

caratteristiche dei beni, a dire il loro vincolo
all’attività di lavorazione di inerti e la vicinanza
dell’autostrada e del torrente esondato nel 2000,
attribuendo un valore inferiore rispetto a beni situati
in posizione e con condizioni più favorevoli>>.
Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva
ricorso per

affidato a tre motivi,

cassazione

ulteriormente illustrati da memoria.
Il Comune resisteva con controricorso.
Diritto
1.

Il Comune ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità

della <> per cui le aree edificabili oggetto
in lite, in quanto pertinenze di un’area di mq 427
sulla quale insistevano <>, dovevano andare
escluse da Ici ai sensi art. 2, coma 1, lett. a),
d.lgs. n. 504 cit. Secondo il Comune, invero,

3

per il solo fatto che altri terreni risultano

l’«eccezione>> era stata formulata ex novo soltanto in
appello in violazione dell’art. 57 d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546.
La richiesta declaratoria, che si risolve in realtà in
una censura della sentenza per aver la CTR violato la
regola processuale del divieto dei

nova

contenuta

nell’art. 57 d.lgs. n. 546 cit., è però inammissibile
perché la denuncia

dell’error in

procedendo

avrebbe

dovuto essere proposta con ricorso incidentale.
2. Con il primo motivo di ricorso la contribuente
censurava

la

denunciando

sentenza

in

rubrica

«Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi
1, lett. a) del d.lgs. n. 504/1992 e 817 c.c. (art.
360, n. 3, c.p.c.)>>, nella sostanza addebitando alla
CTR di aver derogato alle disposizioni in esponente per
non aver preventivamente <>.

seguente: <>.

4

J

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366
bis c.p.c. applicabile ratione temporis,

a causa della

totale astrattezza del quesito che omette qualsiasi
riferimento alla concreta fattispecie e non riscontra
in alcun modo le ragioni sulle quali la CTR ha fondato
la decisione e con ciò facendo mancare la necessaria
decidendi

della sentenza e

censura (Cass. sez. III n. 13240 del 2014; Cass. sez.
III n. 5600 del 2014).
3. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente
censurava la sentenza denunciando in rubrica
<>. Tuttavia
nell’illustrazione del motivo, in parziale contrasto
rispetto a quanto denunciato in rubrica, la
contribuente addebitava alla CTR sia di non aver
motivato <>, nella sostanza criticando la CTR per aver
fatto proprio <>, mediante formulazione di <>. Il quesito sottoposto era il seguente:

6

riferimenti rispetto alla concreta fattispecie e alle

ESENTE DA REGISTRAZIONE


«Se la CTR sia incorsa nel vizio
motivazione,

in relazione al

klAfEgeiR. TRIBUTARIA

fatto decisivo e

controverso della correttezza della valorizzazione, ai
fini 1Cl, operata dal Comune della residua area
fabbricabile>>.
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366
bis

c.p.c. perché – ancora come in precedenza –

guraysi presenta astratto e del tutto privo di
riferimenti rispetto alla concreta fattispecie e alle
ragioni della decisione.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la contribuente
01.4, ‘ibéti.2d42 vte
a rimborsare al Comune e spe e processuali, queste
liquidate in

2.500,00 a titolo di compenso, oltre a

spese forfetarie e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 9 marzo 2016

AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N.131 TAP. ALL. B – N. 5

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