Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7915 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. III, 19/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 19/03/2021), n.7915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29439/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO

184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso il decreto n. 10360/2019 del TRIBUNALE DI ANCONA, depositato

il 03/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, S.M., cittadino del (OMISSIS), ha impugnato il decreto del Tribunale di Ancona, reso pubblico in data 3 settembre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale, a sua volta, respingeva la domanda volta ad ottenere il riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, nonchè della protezione umanitaria.

2. – Il Tribunale di Ancona, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) non poteva la cognizione giudiziale limitarsi all’annullamento del diniego amministrativo, ma decidere sulla spettanza o meno del diritto soggettivo alla protezione internazionale; i) le dichiarazioni del richiedente (esser fuggito dal Paese di origine in quanto dopo la morte del padre il terreno di famiglia veniva rivendicato da altri e a causa di ciò il fratello veniva accoltellato, temendo, dunque, egli di essere ucciso) non erano attendibili, in quanto prive di specificazione sulle ragioni della rivendicazione del terreno e non plausibili sul fatto che la contesa e l’aggressione fosse avvenuta dopo oltre dieci anni dalla morte del padre, senza peraltro che lo stesso S. avesse spiegato le ragioni per cui non aveva più contattato la madre “con la quale ha tuttora legami”; c) in base ai rapporti EASO del marzo 2017, ICRC del novembre 2017 e USD del marzo 2019, il (OMISSIS) non era “segnalato per alcuno dei motivi che giustificherebbero la protezione internazionale atteso l’unica problematica riguarda il trentennale conflitto nella regione del (OMISSIS)”, dove negli ultimi sei anni la situazione “non è più preoccupante come in passato”; d) non sussistevano, quindi, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; e) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non ravvisandosi, quanto al Paese di provenienza, una situazione di elevata vulnerabilità in caso di rimpatrio e, quanto all’integrazione in Italia, non risultavano elementi comprovanti una effettiva integrazione nel tessuto sociale, non essendo a ciò sufficiente la partecipazione a corsi di formazione, di volontariato e di apprendimento della lingua italiana.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, “nullità/illegittimità del provvedimento di diniego della protezione internazionale per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, e della specifica normativa di settore di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4”, non essendo stato tradotto per intero (ma solo nel dispositivo) nella lingua madre di esso richiedente.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

In tema di protezione internazionale, la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poichè oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento, ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Cass. n. 7385/2017). Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un vulnus all’esercizio del diritto di difesa (Cass. n. 18723/2019; Cass. n. 13086/2019).

Nella specie, il Tribunale, decidendo nel merito sulle domande di protezione internazionale e umanitaria avanzate dal S., ha fatto corretta applicazione dell’anzidetto principio di diritto, là dove il ricorrente, per contro, oltre ad evocare la non pertinente normativa (e la relativa interpretazione giurisprudenziale) sul decreto di espulsione, in ogni caso non ha affatto evidenziato quale specifico vulnus all’esercizio di difesa abbia ad esso arrecato il vizio denunciato del provvedimento della Commissione territoriale.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per aver il Tribunale ritenuto inattendibili le dichiarazioni di esso richiedente “non tenendo in alcuna considerazione il fatto che… (aveva) dato prova della sua vicenda personale”.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

In tema di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, in forza di un prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 6897/2020, cfr. anche Cass. n. 27503/2018 e Cass. n. 21142/2019), ossia di omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti (Cass., S.U., n. 8053/2014).

La Corte territoriale, nell’apprezzamento della credibilità del racconto del richiedente, si è attenuta al principio di procedimentalizzazione legale della decisione avendo operato la propria valutazione (cfr. sintesi nel “Rilevato che”) alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, prendendo in considerazione – con delibazione non già atomistica, ma complessiva – tutte le circostanze dedotte in giudizio, mentre le censure mosse con il ricorso (che non mettono in rilievo ulteriori e decisivi elementi di fatto la cui valutazione sarebbe stata pretermessa dal giudice di secondo grado) sono orientate piuttosto a criticare l’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che, come detto, è quaestio facti, censurata (in modo inammissibile) alla luce del paradigma di cui al previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in guisa di vizio motivazionale e non di omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti.

3.- Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), artt. 5 e 14 nonchè D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per aver il Tribunale erroneamente negato la protezione sussidiaria di cui all’art. 14 citato, in quanto – rispetto alla lett. b) esso richiedente in caso di ritorno in (OMISSIS) correrebbe “il rischio di essere picchiato o peggio ucciso dai membri della famiglia che hanno ucciso il fratello” e – rispetto alla lett. c) – la situazione nella regione del (OMISSIS) era di tregua “solo apparente”, come risultante da “articolo tratto dal sito “(OMISSIS)” del Ministero degli esteri” allegato in giudizio.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

Posto che la censura che investe il profilo della credibilità della narrazione del richiedente è stata già oggetto di delibazione in sede di esame del primo motivo e con esito negativo, per cui sul punto si è formato giudicato preclusivo di un ulteriore scrutinio, con ciò viene meno anche la doglianza concernente il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) poichè è principio consolidato quello per cui, in tema di protezione internazionale, le dichiarazioni inattendibili dello straniero non rendono necessario un approfondimento istruttorio officioso in riferimento all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla citata disposizione.

Nè, peraltro, è mancata la valutazione, da parte del giudice del merito (cfr. sintesi nel “Rilevato che” e pp. 2/4 del decreto), della situazione oggettiva del (OMISSIS), anche in riferimento alla regione del (OMISSIS), in rapporto ai presupposti di riconoscimento della protezione di cui al citato art. 14, lett. C in base a COI aggiornate e attendibili, che il ricorrente censura in modo affatto generico e non congruente, richiamando unicamente un articolo del sito “(OMISSIS)”, che non è tale da scalfire le risultanze tratte dal giudice di merito in base alle indicate fonti, giacchè lo scopo e la funzione da esso assolta non coincide, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti di protezione internazionale (Cass. n. 8819/2020).

4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.P.R. n. 349 del 1999, art. 11, lett. c) e ter, art. 28, lett. d), e art. 19, comma 2, Carta Europea dei diritti fondamentali, per aver il Tribunale errato nella valutazione dell’integrazione sociale di esso richiedente in Italia e mancato di considerare i rischi di compromissione dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

4.1. – Il quarto motivo è fondato.

In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019). A tal riguardo, il giudice di merito, nel procedere alla tale comparazione, non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, ma dovrà coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda personale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità.

A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 13897/2019; Cass. n. 20335/2020).

Nella specie, il Tribunale (cfr. sintesi al “Rilevato che” e pp. 7/8 del decreto impugnato) ha totalmente trascurato di approfondire e circostanziare la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare (anche attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc. (Cass. n. 20335/2020, citata). Del resto, anche là dove il giudice di merito si sofferma sulla situazione oggettiva della zona di provenienza del richiedente (regione (OMISSIS), (OMISSIS)), gli argomenti giustificativi del suo ragionamento decisorio sono incentrati soltanto sulle condizioni richieste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); sicchè, rispetto al profilo qui in discussione, la motivazione adottata dal Tribunale si palesa, dunque, meramente apparente e tale, quindi, da non integrare il c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n. 8053/2014).

4. – Vanno, dunque, dichiarati inammissibili i primi tre motivi, mentre deve trovare accoglimento il quarto motivo, con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il quarto motivo e dichiara inammissibili i restanti motivi;

cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

 

 

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