Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7914 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. I, 20/04/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 20/04/2020), n.7914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31251/2018 proposto da:

J.L., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38,

presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 286/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/10/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Perugia ha respinto il gravame proposto da J.L., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente asilo ha narrato di essere fuggito dal paese perchè accusato di essere un “diavolo” e per evitare la sorte già toccata alla madre, accusata di stregoneria ed uccisa.

Contro la sentenza della Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la condizione di pericolosità e la situazione di violenza generalizzata esistente in Gambia; (ii) sotto un secondo profilo, per errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla C.T. e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del richiedente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente, la Corte d’appello non aveva riconosciuto i presupposti, per la concessione della protezione sussidiaria, cui il ricorrente aveva diritto, in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese d’origine. Omesso esame delle fonti informative; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè non erano stati esaminati dalla Corte d’Appello, al fine di tutelarli, i diritti che più interessano la sfera personale ed umana del ricorrente e che sono quelli che più rischiano di essere compromessi nel Paese di provenienza, quali il diritto alla salute e il diritto all’alimentazione o quelli che porterebbero il ricorrente sotto il “nucleo minimo” di dignità della persona.

Il primo motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nei giudizi di protezione internazionale, l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte” (Cass. n. 11101/19 – non massimata -).

Nel caso di specie, la Corte d’appello non individua alcuna fonte informativa da cui trae la valutazione della situazione generale esistente nel Gambia, come espressamente richiesto dalla normativa di riferimento, sotto il profilo della sussistenza o meno di una minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, accertamento rilevante agli effetti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il secondo motivo è inammissibile, perchè propone censure di merito e mira in maniera evidente ad una rivalutazione del materiale istruttorio, operazione non consentita nella fase di legittimità.

Il terzo motivo è infondato, quanto alle ipotesi di cui al cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. a) e b), perchè la Corte d’appello, con accertamento di fatto non efficacemente censurato attesa l’inammissibilità del precedente motivo di ricorso, ha escluso la sussistenza di profili di individualizzazione della minaccia; con la conseguenza che resterebbe praticabile soltanto l’ipotesi di protezione sussidiaria di cui alla lett. c) della norma invocata. A tal riguardo, peraltro, la censura sollevata con il presente motivo è assorbita dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.

Il quarto motivo è assorbito, perchè riguarda l’ipotesi subordinata della protezione umanitaria.

In accoglimento del primo motivo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Perugia, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo e infondato il terzo, assorbito il quarto.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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