Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7914 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. III, 19/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 19/03/2021), n.7914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28833/2019 proposto da:

A.Z., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato Clementina Di Rosa;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI SALERNO, depositato il

03/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, A.Z., cittadino del (OMISSIS), ha impugnato il decreto del Tribunale di Salerno, reso pubblico in data 3 settembre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale, a sua volta, respingeva la domanda volta ad ottenere il riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, nonchè della protezione umanitaria.

2. – Il Tribunale di Salerno, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) le dichiarazioni del richiedente (esser fuggito dal Paese di origine per timore di essere ucciso dal capo del villaggio (OMISSIS) in (OMISSIS) – dove viveva e lavorava come contadino alle dipendenze dello stesso capo villaggio – che lo aveva colto nel mentre consumava un rapporto omosessuale con il fratello del medesimo capo villaggio) non erano credibili per essere la narrazione estremamente vaga e contraddittoria, non avendo il richiedente compiuto ogni ragionevole sforzo per fornire tutti gli elementi in suo possesso; b) in base alle COI utilizzate (UNHCR maggio 2017, EASO agosto 2017, marzo 2018 e ottobre 2018), pur non potendosi negare l’esistenza di un conflitto armato interno interessante gran parte del territorio (OMISSIS), nella zona di provenienza del richiedente ((OMISSIS), (OMISSIS)) non poteva ravvisarsi un livello di massima intensità di violenza indiscriminata tale da integrare la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo il richiedente risultato credibile e non essendo sufficiente il “mero radicamento… sul territorio nazionale desunto, peraltro, dalla sola presenza di un contratto di lavoro”, in assenza di allegazioni circa la violazione dei diritti ad una esistenza libera e dignitosa e a una vita privata e familiare.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,7,7,8 e 14 per aver il Tribunale errato nel negare il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria, poichè la vicenda narrata e le COI più aggiornate (sito “(OMISSIS)” del MAE, Amnesty International 2017/2018, HRW 2018) erano elementi tali da fondare detto riconoscimento.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver il Tribunale considerato, in base a valutazione comparativa con il Paese di accoglienza, l’esistenza di una situazione di violazione dei diritti umani nella zona originaria di provenienza di esso richiedente.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, per aver il Tribunale errato nel negare il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria richiesta senza attivare il dovere di indagare la situazione generale esistente nel (OMISSIS), regione del (OMISSIS), in base a fonti informative aggiornate e attendibili.

4. – Con il quarto mezzo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi e discussi in riferimento agli elementi di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva forniti dal richiedente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

5. – Il primo e il terzo motivo, in riferimento alla domanda di protezione internazionale, sono inammissibili.

5.1. – Anzitutto, è inammissibile la censura che riguarda la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) in quanto – come da principio consolidato – le dichiarazioni inattendibili dello straniero non rendono necessario un approfondimento istruttorio officioso in riferimento all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento delle predette forme di protezione internazionale.

La doglianza di parte ricorrente non coglie, quindi, la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha correttamente fatto applicazione di detto principio e il cui accertamento in fatto sulla non credibilità del narrato non è stato attinto da alcuna idonea censura.

5.2. – Quanto, poi, alla protezione sussidiaria di cui alla lett. c) del citato art. 14, occorre premettere che, ai fini del relativo riconoscimento, non rilevano le vicissitudini personali del richiedente asilo, in quanto il rischio di danno grave, cui si riferisce la norma, è esclusivamente quello che deriva dalla violenza indiscriminata nella situazione di conflitto armato in corso nello Stato di provenienza (Cass. n. 14350/2020), per tale dovendosi intendere – in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12) – la situazione in cui gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306/2019). Ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente; perchè tale onere possa dirsi adempiuto, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. n. 11312/2019; Cass. 20689/2020).

il Tribunale ha dato adeguatamente atto – in base a COI del 2017 e 2018 (cfr. sintesi nel “Rilevato che” e pp. 7/11 del decreto) – del quadro socio-politico in (OMISSIS), evidenziando che nella zona di provenienza del richiedente ((OMISSIS), (OMISSIS)) non poteva ravvisarsi un livello di massima intensità di violenza indiscriminata tale da integrare la protezione sussidiaria di cui alla citata lett. c) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Il ricorrente non ha contestato l’attendibilità e la pertinenza temporale delle COI utilizzate dal Tribunale, contrapponendovi altre fonti informative (dalle quali, peraltro, non si evincono elementi che contraddicano specificamente l’accertamento del giudice di merito in relazione ai presupposti specifici del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), così da veicolare una censura investente direttamente la quaestio facti così come apprezzata dal Tribunale, in quanto tale palesandosi doglianza inammissibile, giacchè neppure configurata alla stregua del paradigma di cui al vigente art. 360 c.p.c., n. 5 ma come vizio motivazionale non più denunciabile.

6. – I motivi secondo, terzo – quanto alla domanda di protezione umanitaria – e quarto (da esaminarsi congiuntamente) sono fondati.

In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019). A tal riguardo, il giudice di merito, nel procedere alla tale comparazione, non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, ma dovrà coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda personale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità.

A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 13897/2019; Cass. n. 20335/2020).

Nella specie, il Tribunale (cfr. sintesi al “Rilevato che” e p. 11 del decreto impugnato) ha totalmente trascurato di approfondire e circostanziare gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale attuale ed effettiva del richiedente sul territorio italiano, e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare (anche attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc. (Cass. n. 20335/2020, citata). La motivazione adottata dal giudice di merito si palesa, dunque, meramente apparente e tale, quindi, da non integrare il c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n. 8053/2014).

4. – Vanno, dunque, dichiarati inammissibili il primo e il terzo motivo, in riferimento alla domanda di protezione internazionale, mentre devono trovare accoglimento il secondo, terzo – quanto alla domanda di protezione umanitaria – e quarto motivo, con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvio della causa al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo, terzo e quarto motivo nei termini di cui in motivazione e dichiara inammissibili i restanti motivi;

cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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