Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7914 del 06/04/2011

Cassazione civile sez. I, 06/04/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 06/04/2011), n.7914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Lojodice Oscar per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce in data 4 novembre

2008, nel procedimento n. 191/08 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 10 dicembre 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. FUCCI Costantino che nulla ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

Ritenuto Che:

1. C.G. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre articolati motivi, avverso il decreto in data 4 novembre 2008, con il quale la Corte di Appello di Lecce ha respinto il ricorso con il quale egli, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 aveva chiesto la condanna del Ministero della Giustizia alla corresponsione di un’equa riparazione per i danni sofferti in relazione alla irragionevole durata del processo da lui promosso in materia di lavoro, per il pagamento di differenze asseritamente dovute a titolo di indennità di disoccupazione agricola, con ricorso del 29 marzo 2005 e definito il 19 febbraio 2008;

1.1. il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso;

Osserva:

2. la Corte di appello di Lecce ha respinto ricorso, rilevando che la durata del giudizio doveva ritenersi congrua, essendosi il giudizio concluso in tre anni; la Corte di merito affermava inoltre la durata del processo non aveva provocato alcuna ripercussione negativa nei confronti del ricorrente, in quanto i rinvii erano stati accordati su richiesta delle parti e nell’interesse del ricorrente;

il ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo tre articolati motivi di ricorso, con i quali si critica la decisione, da un lato, per avere la Corte territoriale ritenuta congrua la durata di tre anni del giudizio presupposto e, dall’altro, per avere la stessa Corte escluso il danno non patrimoniale in considerazione del fatto che i rinvii erano stati accordati su richiesta delle parti e nell’interesse del ricorrente stesso; questi si duole inoltre della liquidazione delle modalità di liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa;

3. il primo motivo appare manifestamente infondato, in quanto l’affermazione che il processo nella specie si è svolto in un arco temporale da ritenersi ragionevole è conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza CEDU e da quella nazionale per la determinazione della ragionevole durata del processo, secondo i quali il limite massimo di ragionevole durata del processo di primo grado è di circa tre anni (Cass. 2008/14); restano assorbite le censure sollevate dal ricorrente con il secondo motivo; appare manifestamente infondato il terzo motivo, in quanto la doglianza sulla liquidazione di spese di cui non risulti documentalmente provata l’anticipazione costituisce censura di fatto, prospettabile semmai come vizio revocatorio, mentre la liquidazione di diritti ed onorari è stata effettuata per importi distinti e separati, così da consentire alla parte di controllare le modalità di liquidazione in relazione al valore della causa e agli importi tariffari (Cass. 2006/17028; 2008/6338);

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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