Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7913 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.28/03/2017),  n. 7913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5631/2011 proposto da:

V.L., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’Avvocato FELICE AMATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ENRICO MITTONI, LELIO

MARITATO, LUIGI CALIULO, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 159/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 22/02/2010 R.G.N. 1100/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Salerno,in parziale accoglimento dell’appello, ha dichiarato che tra V.L. e l’Azienda Agricola Rovigliano era intercorso un rapporto di lavoro subordinato della durata di 51 giornate e non 17 come riconosciuto dall’Inps ed in conseguenza ha ordinato la reiscrizione della lavoratrice nell’albo dei braccianti agricoli per l’anno 2007 con condanna dell’Inps a pagare le spese dei due gradi liquidate in Euro 775,00, di cui Euro 388,00 per diritti oltre accessori, per ciascun grado.

Ricorre la V. in Cassazione con un motivo relativo alla liquidazione delle spese processuali. L’Inps ha rilasciato delega in calce al ricorso notificato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia violazione dell’ art. 91 c.p.c., vecchio testo; della L. n. 794 del 1942 e successive modifiche; della L. n. 1501 del 1957, art. unico; delle tariffe professionali approvate con D.M. n. 127 del 1994; del principio di inderogabilità dei diritti e dell’onorario minimo di avvocato; violazione degli artt. 112, 115 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp att. c.p.c., comma 1; nonchè vizio di motivazione.

Censura la liquidazione effettuata dalla Corte territoriale in Euro 775,00 di cui Euro 380, oltre IVA e cassa forense, per ciascun grado. Deduce che la liquidazione era inferiore ai minimi previsti dalle tabelle professionali ed inadeguata alle attività svolte. Afferma che aveva depositato la nota spese e che la Corte d’appello se ne era discostata senza motivazione.

Il ricorso va accolto.

La ricorrente ha riportato nel ricorso in cassazione, ai fini dell’autosufficienza dello stesso, la nota spese relativa ai due gradi giudizio depositata in appello. Ha chiesto la liquidazione di dette spese sulla base dei minimi tariffari per le cause di valore indeterminabile (art. 5 del D.M. 2004) atteso che la domanda aveva ad oggetto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura e della sua durata ed ha fornito al giudice d’appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso.

La Corte territoriale ha, invece, proceduto alla liquidazione delle spese processuali discostandosi dalla nota spese prodotta dalla parte vittoriosa ed in violazione dei minimi tariffari.

La riduzione delle voci operata dalla Corte territoriale, senza peraltro alcuna motivazione a riguardo, si pone in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancita dalla L. 13 giugno 1942, art. 24 (in tal senso, Cass. ord. 11 aprile 2014 n. 8517; v. pure sul valore della causa, Cass. 26 febbraio 2014 n. 4590).

Nella determinazione dei diritti e degli onorari per ciascun grado del giudizio ed in relazione all’attività defensionale svolta, la Corte non ha rispettato i suddetti parametri, sicchè le censure formulate dalla ricorrente risultano fondate.

Deve, altresì, rilevarsi che in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24 (cfr. Cass. 20604/2015).

Anche sotto tale profilo la decisione della Corte territoriale risulta censurabile poichè la Corte ha proceduta ad una quantificazione complessiva delle spese processuali senza specificare le eventuali voci ritenute non dovute.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. La causa può essere decisa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto provvedendo alla rideterminazione delle spese processuali dei due gradi di giudizio nei termini di cui in dispositivo.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono limitate alla partecipazione dell’Istituto all’udienza di discussione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito determina in Euro 917,00 i diritti ed Euro 750,00 gli onorari, oltre spese generali al 12% ed accessori di legge, per il giudizio di Tribunale; nonchè Euro 1.227,00 per diritti ed Euro 1.020,00 per onorari, oltre spese generali al 12% ed accessori di legge per il giudizio d’appello.

Condanna l’Inps a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 707,50 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonchè Euro 50,00 per esborsi, con distrazione per tutte le liquidazioni a favore dell’avv Felice Amato.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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