Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7913 del 20/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 7913 Anno 2016
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA
sul ricorso 12762-2010 proposto da:
BASSI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE PARIOLI 43 presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende
giusta delega a margine;
– ricorrente contro

COMUNE SANTA MARGHERITA LIGURE;
– intimato

avverso la sentenza n. 55/2009 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 24/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 20/04/2016

udienza del 09/03/2016 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’AYALA VALVA
FRANCESCO, che ha chiesto l’estinzione per rinuncia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per l’estinzione del giudizio.

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso

R.G. 12762/2010
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L’avvocato Roberto Bassi, proprietario di un immobile sito in Santa Margherita Ligure,
versava al Comune di Santa Margherita Ligure l’ICI per l’anno 2004 calcolata con l’applicazione
dell’aliquota agevolata del 4%. Il Comune inviava un avviso di liquidazione ritenendo dovuta
l’ulteriore imposta calcolata sulla base dell’aliquota ordinaria del 7% in quanto il contribuente
risultava avere la residenza anagrafica in altro Comune. Avverso l’avviso di liquidazione
proponeva ricorso il Bassi sostenendo che egli, benché residente a Genova presso l’abitazione

Margherita Ligure, per il che gli spettava l’agevolazione ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo 504/92. La Commissione Tributaria Provinciale di Genova rigettava il ricorso
sul rilievo che il contribuente non risultava avere la residenza anagrafica nel comune di Santa
Margherita Ligure. Il Bassi proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale di Genova
Io rigettava.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso il contribuente affidato a quattro motivi.
Il Comune di Santa Margherita ligure non si è costituito in giudizio.
Con atto depositato il 29 febbraio 2016 il ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso.
3. Rileva la Corte che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione intervenuta dopo la
fissazione dell’udienza pubblica o camerale e della relativa comunicazione alle parti, ai sensi
dell’art. 377 cod. proc. civ., come è avvenuto nel caso di specie, non può trovare applicazione
l’art. 391, comma 1, cod. proc. civ., che riguarda l’ipotesi in cui il procedimento di trattazione
non abbia avuto inizio, e l’estinzione del processo va dichiarata con sentenza.
Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del gi rno 9 ar o 20
I Consigliere e tensore

di proprietà della moglie, aveva dimora abituale nell’immobile di sua proprietà sito in Santa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA