Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7913 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. III, 19/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 19/03/2021), n.7913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28568/2019 proposto da:

A.I., elettivamente domiciliato in ROMA, V.DARDANELLI 15,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MACCHIONI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROSSELLA SCANDURRA.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso il decreto n. 10207/2019 del TRIBUNALE DI ANCONA, depositato

il 26/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a cinque motivi, A.I., cittadino del (OMISSIS), ha impugnato il decreto del Tribunale di Ancona, reso pubblico in data 26 agosto 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale, a sua volta, dichiarava inammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 1, lett. b), la domanda di protezione internazionale reiterata dal medesimo A.I..

2. – Il Tribunale di Ancona, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) in base ai rapporti EASO dell’agosto 2017 e dell’ottobre 2018, nella zona di provenienza del richiedente ((OMISSIS), (OMISSIS)) si registrava, come dato stabile dell’ultimo triennio, una “rilevante diminuzione della violenza”, con conseguente maggiore sicurezza del territorio, tale da non giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); b) il richiedente, a fondamento della reiterata domanda di protezione internazionale, non aveva “fornito nuovi elementi per aumentar(ne) la probabilità di accoglimento”, avendo “superficialmente adito il Tribunale rappresentando la medesima storia, senza fornire valide giustificazioni circa la pregressa incolpevole omissione, anche con riguardo alla documentazione versata in atti solo dopo la decisione sulla sospensiva”; c) “unico aspetto rappresentato” era la circostanza dello svolgimento di “un’attività lavorativa sul territorio nazionale”, che “non solo non costitui(va) una nuova risultanza rispetto alla storia narrata”, ma neppure aumentava le probabilità di accoglimento della domanda di protezione umanitaria, non risultando “esistente un’incolmabile sproporzione tra il contesto di vita vissuto, o nel quale si troverebbe a vivere, in caso di rimpatrio nel paese di origine e l’esistenza in Italia, potendo quest’ultimo godere in patria di una vita comunque dignitosa”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “violazione di legge per motivazione incongruente, insufficiente ed inadeguata” e, in particolare, “dell’art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in quanto erroneamente esclusa l’applicabilità delle citate disposizioni normative a seguito di una superficiale valutazione della situazione del ricorrente”.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “violazione dell’art. 112 c.p.c.” e, segnatamente, “eccesso di potere per istruttoria inadeguata e violazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 in quanto si è proceduto ad un esame superficiale della condizione del ricorrente senza tener conto nella dovuta considerazione il suo racconto e le circostanze che lo hanno indotto a fuggire dal (OMISSIS), nonchè le prove prodotte in Primo Grado”.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “violazione di legge, in particolare dell’art. 10 Cost.,… in quanto si rifiuta lo status di rifugiato ad un soggetto a cui non vengono garantite nel paese di origine le libertà democratiche tutelate dalla Costituzione italiana”.

3.1. – I primi tre motivi – che possono essere congiuntamente scrutinati – sono inammissibili.

Con essi non vengono, infatti, impugnate le due essenziali rationes decidendi che sorreggono il decreto del Tribunale e che come innanzi evidenziato (cfr. sintesi nel “Rilevato che”) – attengono alla accertata insussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c e nel non aver il richiedente fornito incolpevolmente nuovi elementi a sostegno della reiterata domanda di protezione internazionale.

Quanto al primo profilo, il Tribunale ha valutato la situazione oggettiva del (OMISSIS), in (OMISSIS), zona di provenienza del richiedente, in rapporto ai presupposti di riconoscimento della protezione di cui al citato art. 14, lett. c in base a COI aggiornate e attendibili, che il ricorrente non censura affatto in modo puntuale e congruente.

Quanto al secondo profilo, giova anzitutto rammentare che, in caso di reiterazione della domanda, dopo che si sia già svolto un precedente giudizio diretto al riconoscimento della protezione internazionale, il richiedente asilo, a pena di inammissibilità della nuova istanza, è tenuto ad indicare le ragioni per cui, senza colpa, non ha potuto addurre i “nuovi elementi” indicati dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 1, lett. b), nel giudizio inizialmente proposto (che possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei medesimi fatti costitutivi), atteso che quest’ultimo ha ad oggetto non già l’impugnazione del provvedimento di diniego della commissione, ma il riconoscimento del diritto alla protezione invocata, sicchè, in esso, è possibile integrare le originarie deduzioni svolte in sede amministrativa (Cass. n. 18440/2019).

Il ricorrente non ha mosso alcuna censura avverso la ratio decidendi del decreto impugnato con la quale si afferma l’insussistenza di allegazioni circa “nuovi elementi” rispetto alla precedente domanda di protezione internazionale, che era stata rigettata (cfr. p. 4 del decreto del Tribunale di Ancona) dapprima dalla competente Commissione territoriale (in data 10 aprile 2014), poi in sede giurisdizionale, sia in primo grado (10 febbraio 2016), che in appello (18 novembre 2016).

4. – Con il quarto mezzo è denunciata “violazione di legge e, in particolare, dell’art. 97 Cost., per mancato rispetto dei criteri generali del miglior contemperamento degli interessi e del minor danno per i destinatari dell’azione amministrativa”, avendo il richiedente dimostrato un lavoro stabile in Italia ed essendo esposto, in caso di rimpatrio, a rischio di compromissione dei suoi diritti fondamentali.

5. – Con il quinto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6, non avendo il Tribunale effettuato il bilanciamento tra l’integrazione sociale in Italia di esso richiedente e la situazione oggettiva del Paese di origine, correlata alla posizione personale, concretante una vulnerabilità in concreto.

5.1. – Il quarto e il quinto motivo – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono fondati.

In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019).

A tal riguardo, il giudice di merito, nel procedere alla tale comparazione, non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, ma dovrà coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda personale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità.

A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 13897/2019; Cass. n. 20335/2020).

Nella specie, il Tribunale (cfr. sintesi al “Rilevato che” e pp. 5/8 del decreto impugnato) ha totalmente trascurato di approfondire e circostanziare la condizione cui il richiedente verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare (anche attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc. (Cass. n. 20335/2020, citata).

Del resto, anche là dove il giudice di merito si sofferma sulla situazione oggettiva della zona di provenienza del richiedente ((OMISSIS), (OMISSIS)), gli argomenti giustificativi del suo ragionamento decisorio sono incentrati soltanto sulle condizioni richieste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); sicchè, rispetto al profilo qui in discussione, la motivazione adottata dal Tribunale si palesa, dunque, meramente apparente e tale, quindi, da non integrare il c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n. 8053/2014).

4. – Vanno, dunque, dichiarati inammissibili i primi tre motivi, mentre devono trovare accoglimento il quarto e quinto motivo, con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

dichiara inammissibile i primi tre motivi di ricorso ed accoglie il quarto e il quinto motivo;

cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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